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Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 (BUR n. 3/1985)

Interventi per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 (BUR n. 3/1985) (Abrogata)

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI.


Legge abrogata da articolo 10, della legge regionale 30 settembre 2011, n. 18



SOMMARIO
Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 (BUR n. 3/1985)

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI.

Art. 1 - Principi generali.
La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, artistiche e ricreative nell’ambito del territorio regionale mediante interventi rivolti alla realizzazione, all’ampliamento, al completamento e alla sistemazione di strutture da adibire, o adibite, a sedi permanenti di centri di servizi culturali, di biblioteche, teatri, musei e archivi.
Art. 2 - Ambiti, destinatari e modalità di intervento.
Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell’articolo precedente, la Regione concede contributi “una tantum” in conto capitale ai comuni singoli o associati.
Per le finalità medesime i contributi possono essere concessi anche ad enti, associazioni, organismi pubblici e privati e persone giuridiche che assicurino la fruizione dei beni culturali, di cui sono proprietari da parte della comunità.
Art. 3 - Entità dei contributi.
I contributi possono essere concessi fino all’ammontare del 50 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile, nella misura massima di lire 100 milioni.
Per il restauro di edifici antichi o comunque di pregio architettonico, il contributo può coprire l' intero importo della spesa ritenuta ammissibile, nella misura massima di lire 150 milioni.
Art. 4 - Modalità per la presentazione delle domande.
Le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui all’art. 2 della presente legge, sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate da:
a) progetto o programma di massima dell’iniziativa;
b) una relazione illustrativa, atta a dimostrare l’utilità dell’iniziativa, in relazione alle finalità della presente legge;
c) piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;
d) deliberazione relativa all’assunzione dell'iniziativa e all'approvazione degli atti allegati alla domanda, per gli enti pubblici o aventi personalità giuridica;
e) il parere del Comune territorialmente competente per le domande presentate dai soggetti di cui al secondo comma dell’art. 2, sull’idoneità dell’iniziativa e la sua rispondenza alle finalità della presente legge. Detto parere si intende rilasciato qualora il Comune non vi provveda entro 90 giorni dalla richiesta da parte dell’ente interessato.
Per gli interventi di cui all’art. 3 - secondo comma - dovrà essere allegato alla domanda anche il parere delle competenti Soprintendenze.
Nella domanda i richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità le eventuali altre richieste di contributi avanzate nei confronti dello Stato o di Enti pubblici per le medesime iniziative.
Art. 5 - Procedure di riparto.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi sulla base delle domande pervenute e tenendo conto dei seguenti criteri ed elementi:
1) funzione del Centro di servizi culturali, biblioteca, teatro, museo, archivio, anche in rapporto alla consistenza del suo patrimonio e alla capacità di concorrere alla formazione culturale della comunità;
2) peculiarità architettoniche degli immobili da restaurare;
3) popolazione interessata alla realizzazione dell’opera in relazione alle esigenze di una equa distribuzione delle iniziative sul territorio regionale;
4) qualità e consistenza dei progetti promozionali per il recupero e il rilascio delle risorse culturali e artistiche esistenti.
Art. 6 - Norme per l’erogazione dei contributi.
La Giunta regionale, approvata la ripartizione dei contributi per le iniziative ammesse, provvede a darne comunicazione ai richiedenti, i quali entro i successivi sei mesi dal ricevimento della comunicazione devono presentare al Presidente della Giunta regionale:
a) il piano finanziario che prevede la copertura delle spese a carico dei beneficiari;
b) il progetto esecutivo e il computo metrico estimativo delle opere;
c) gli atti amministrativi eventualmente occorrenti per l’esercizio dell’attività cui l’opera è destinata.)
Sulla base di tale documentazione, il segretario regionale competente per materia provvede all’assegnazione dei contributi concessi, determinando contestualmente la data di ultimazione dei lavori, il termine per l'acquisto e le eventuali particolari condizioni.
I contributi sono erogati in unica soluzione, ad avvenuta verifica effettuata sulla base dei documenti giustificativi presentati. Può, tuttavia, essere consentita la corresponsione di acconti fino al 50 per cento dell’ammontare del contributo assegnato, sulla base di stati di avanzamento dei lavori.
Per le iniziative eseguite dai soggetti di cui al secondo comma dell’art. 2, la vigilanza e la verifica sono svolte dai Comuni competenti per territorio, che provvedono altresì alla erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari ai sensi del comma precedente.
A tal fine la Giunta regionale, è autorizzata ad accreditare, su appositi conti vincolanti, le somme ammesse a contributo affinchè il Comune effettui i prelievi in base agli stati di avanzamento dei lavori e provveda all' erogazione finale dei fondi.
La mancata presentazione della documentazione giustificativa della spesa entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello del completamento dei lavori, comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.
Art. 7 - Riduzione e revoca dei contributi.
I contributi concessi ai sensi della presente legge, possono essere proporzionalmente ridotti, con delibera della Giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.
Con le stesse forme la concessione dei contributi può essere revocata se:
a) l’iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
La revoca dei contributi comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 8 - Non cumulabilità dei contributi.
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali concessi per le stesse iniziative.
Art. 9 - Norma transitoria.
In sede di prima applicazione, le domande di cui al precedente art. 4, devono essere presentate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 - Norma finanziaria.
Per l’attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 700.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1985 e L. 700.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1986. L’Amministrazione regionale fa fronte alla spesa mediante l’istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa relativo agli esercizi sopra-indicati: il primo relativo a contributi in conto capitale concessi a Comuni singoli o associati; il secondo relativo ai contributi concessi a Enti, organismi e associazioni operanti nel settore culturale; l’utilizzo degli importi corrispondenti dal capitolo 80230 - “ Fondo globale spese di investimento e di sviluppo, partita n. 12 " Contributi per la realizzazione di centri per i servizi culturali " ”.
Art. 11 - Variazioni di bilancio.
Stato di previsione della spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 80230 - “ Fondo globale spese di investimento e di sviluppo Partita n. 12 - Contributi per centri per i servizi culturali.
Bilancio pluriennale
1984 -----
1985 L. 700.000.000
1986 L. 700.000.000

Variazioni in aumento:
Cap. 70164 - “ Contributi in conto capitale ai Comuni singoli o associati per la realizzazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei, archivi ”( cni)
Bilancio pluriennale
1984 -----
1985 L. 700.000.000
1986 L. 700.000.000
Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 2.1.2.06.33.06.3

Cap. 70166 - “ Contributi in conto capitale a Enti, organismi, associazioni per la realizzazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi ” (cni)
Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 2.1.2.06.37.06.3
Fra il cap. 70164 e il cap. 70166, istituiti a norma del presente articolo, è autorizzato lo storno di fondi in via amministrativa in deroga al disposto dell’art. 24 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 12 - Dichiarazione d' urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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