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Legge regionale 8 maggio 1985, n. 60 (BUR n. 19/1985)

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985 - 1987

Legge regionale 8 maggio 1985, n. 60 (BUR n. 19/1985) (Bilancio) (Abrogata)

PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985 E PLURIENNALE 1985-1987

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 maggio 1985, n. 60 (BUR n. 19/1985) (Bilancio)

PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985 E PLURIENNALE 1985-1987


Art. 1
Allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1985 di cui alla tabella 1 annessa alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 , di approvazione del bilancio, sono apportate le seguenti variazioni:

Competenza L.
Cassa L.
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Variazione netta
753.245.873.685
596.266.000
752.649.607.685
520.100.000.000
596.266.000
519.503.734.000

Come da allegata tabella n. 1 di variazione al bilancio - Parte entrata.
Art. 2
Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 1985-1987, approvato con l'art. 20 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Variazione netta
1987
1987
1987
L. 36.731.000.000
L. ----
L. 36.731.000.000
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1985 di cui alla tabella 2 annessa alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 , di approvazione del bilancio, sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Variazione netta
Competenza L.
825.259.535.610
72.609.927.925
752.649.607.685
Cassa L.
581.433.266.251
61.929.532.251
519.503.734.000

Come da allegata tabella n. 2 di variazione al bilancio - Parte spesa.
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1985-1987, approvato con l'art. 20 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Variazione netta
1986
1987
1986
1987
1987
L. 7.300.000.000
L. 46.144.000.000
L. 7.300.000.000
L. 9.413.000.000
L. 36.731.000.000
Art. 5
Sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio 1985 dei sottoelencati Enti dipendenti dalla Regione Veneto nelle risultanze a fianco di ognuno indicate:

I.R.S.E.V.
Delibera n. 99
del 12 dicembre 1984

E.S.A.V.
Delibera n. 32
del 15 febbraio 1985:
- Attività di sviluppo
- Gestioni speciali
Competenza L.

1.683.500.000




51.693.000.000
980.000.000
Cassa L.

1.725.600.000




88.260.282.000
1.562.000.000
E' approvata la deliberazione n. 21 del 4 febbraio 1985 del Commissario straordinario dell'E.S.U. di Venezia relativa a: "Primo assestamento al bilancio di previsione dell'E.S.U. di Venezia per l'anno 1985".
E' approvata la deliberazione n. 10 del 31 gennaio 1985 del Consiglio di amministrazione dell'E.S.U. di Padova relativa a: "Assestamento e variazioni di bilancio".
E' approvata la deliberazione n. 36 dell'1 marzo 1985 del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale delle foreste relativa a: "Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 1985 (Primo provvedimento)".
E' approvata la deliberazione n. 25 dell'1 marzo 1985 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casaria relativa a: "Variazioni al bilancio di previsione 1985".
Art. 6
All'elenco n. 2 - Fondo globale spese correnti - annesso alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
Partita n. 2 - Nuove iniziative culturali

Partita n. 7 - Legge Consumatori


Partita n. 11 - Storia di Venezia
1985
1986
1985
1986
1987
1986
1987
L. 400.000.000
L. 400.000.000
L. 200.000.000
L. 200.000.000
L. 200.000.000
L. 200.000.000
L. 200.000.000
Art. 7
All'elenco n. 3 - Fondo globale spese di investimento - annesso alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Partita n. 4 - Università di Verona
Partita n. 5 - Fiera di Vicenza
Partita n. 9 - Acquatermia e Acquacoltura


Partita n. 14 - Centri per sevizi culturali


Partita n. 15 - Musei etnografici


1985

1985

1985
1986
1987

1985
1986
1987

1985
1986
1987

L. 1.500.000.000

L. 1.250.000.000

L. 3.000.000.000
L. 5.000.000.000
L. 7.000.000.000

L. 700.000.000
L. 700.000.000
L. 700.000.000

L. 800.000.000
L. 800.000.000
L. 800.000.000
In aumento:
Partita n. 17 - Adeguamenti strutturali alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatri

Partita n. 18 - Interventi una tantum a favore delle gestioni aeroportuali




1985



1985



L. 300.000.000



L. 1.500.000.000
Art. 8
All'art. 18, lett. b) della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 è apportata la seguente modificazione:
- quanto a lire 179.020.276.876, anziché quanto a lire 187.020.276.876;
- al cap. 45310 deve leggersi lire 1.200.000.000 anziché lire 9.200.000.000.
All'ultimo comma dell'art. 18 è apportata la seguente modificazione:
- la restante quota di L. 23.627.432.443, anziché la restante quota di L. 15.627.432.443.
L'elenco n. 1 - Spese obbligatorie e d'ordine - allegato al bilancio 1985, è integrato con l'iscrizione al cap. 8400 "Fondo per la liquidazione delle annualità di contributi poliennali in conto interessi concessi a enti terzi, già scadute negli esercizi precedenti e non ancora liquidate e pagate".
Art. 9 - Fidejussione regionale
Per l'anno 1985 l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è autorizzato a concedere la propria fidejussione sulle operazioni previste dall'art. 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni fino a un importo massimo di lire 97.000.000.000 di cui L. 25.000.000.000 per operazioni di credito agrario di miglioramento e L. 72.000.000.000 per operazioni di credito agrario di esercizio e di credito ordinario di gestione, in linea capitale.
La garanzia è prestata entro i limiti sottospecificati della perdita per capitale e interessi accertata a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge sopracitata, per le seguenti operazioni:
1) Mutui agrari di miglioramento 80 per cento
2) Prestiti agrari di conduzione 80 per cento
3) Prestiti agrari di dotazione 70 per cento
4) Prestiti agrari per acquisto di cose utili alle aziende dei soci 100 per cento
5) Prestiti agrari per anticipazioni ai soci 70 per cento
6) Prestiti ordinari per necessità di gestione 100 per cento
Le fidejussioni di cui al precedente comma sono concesse con priorità ai soggetti operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario con particolare riguardo a quelli a più ampia base sociale, indicati nel piano per il settore medesimo approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 981 del 30 maggio 1984.
Art. 10
L'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è autorizzato a contrarre nell'esercizio 1985 mutui per un ammontare complessivo di L. 5.000.000.000 - nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 11 - per l'adeguamento, sistemazione e ristrutturazione di propri impianti o per l'acquisto di impianti, per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 dell'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e dell'art. 7 della legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 .
All'onere relativo alle quote di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma si provvederà nello ambito del contributo regionale già assegnato o di altre entrate proprie dell'Ente.
Art. 11
E' autorizzato lo storno in via compensativa di lire 250.000.000 dal cap. 61340 al cap. 61354.
E' altresì autorizzata la devoluzione al cap. 61354 delle economie di L. 260.000.000 registrate per il 1984 sul cap. 61340.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.






SI OMETTONO GLI ALLEGATI


SOMMARIO