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Legge regionale 8 maggio 1985, n. 60 (BUR n. 19/1985)
Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985 - 1987
Sommario
“Legge regionale 8 maggio 1985, n. 60 (BUR n. 19/1985) - Testo vigente”
S O M M A R I O
PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985 E PLURIENNALE 1985-1987
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 8 maggio 1985, n. 60 (BUR n. 19/1985) (Bilancio) (Abrogata)
- PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985 E PLURIENNALE 1985-1987
Sommario
“Legge regionale 8 maggio 1985, n. 60 (BUR n. 19/1985) - Testo storico”
S O M M A R I O
PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985 E PLURIENNALE 1985-1987
Art. 1
Allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1985 di cui alla tabella 1 annessa alla
legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 , di approvazione del bilancio, sono apportate le seguenti variazioni:
|
Competenza L.
|
Cassa L.
|
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione Variazione netta |
753.245.873.685
596.266.000 752.649.607.685 |
520.100.000.000
596.266.000 519.503.734.000 |
Come da allegata tabella n. 1 di variazione al bilancio - Parte entrata.
Art. 2
Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 1985-1987, approvato con l'art. 20 della
legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione Variazione netta |
1987
1987 1987 |
L. 36.731.000.000
L. ---- L. 36.731.000.000 |
Art. 3
Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1985 di cui alla tabella 2 annessa alla
legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 , di approvazione del bilancio, sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Variazione netta |
Competenza L.
825.259.535.610
72.609.927.925 752.649.607.685 |
Cassa L.
581.433.266.251
61.929.532.251 519.503.734.000 |
Come da allegata tabella n. 2 di variazione al bilancio - Parte spesa.
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1985-1987, approvato con l'art. 20 della
legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione Variazione netta |
1986
1987 1986 1987 1987 |
L. 7.300.000.000
L. 46.144.000.000 L. 7.300.000.000 L. 9.413.000.000 L. 36.731.000.000 |
Art. 5
Sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio 1985 dei sottoelencati Enti dipendenti dalla Regione Veneto nelle risultanze a fianco di ognuno indicate:
I.R.S.E.V. Delibera n. 99 del 12 dicembre 1984 E.S.A.V. Delibera n. 32 del 15 febbraio 1985: - Attività di sviluppo - Gestioni speciali |
Competenza L.
1.683.500.000
51.693.000.000 980.000.000 |
Cassa L.
1.725.600.000
88.260.282.000 1.562.000.000 |
E' approvata la deliberazione n. 21 del 4 febbraio 1985 del Commissario straordinario dell'E.S.U. di Venezia relativa a: "Primo assestamento al bilancio di previsione dell'E.S.U. di Venezia per l'anno 1985".
E' approvata la deliberazione n. 10 del 31 gennaio 1985 del Consiglio di amministrazione dell'E.S.U. di Padova relativa a: "Assestamento e variazioni di bilancio".
E' approvata la deliberazione n. 36 dell'1 marzo 1985 del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale delle foreste relativa a: "Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 1985 (Primo provvedimento)".
E' approvata la deliberazione n. 25 dell'1 marzo 1985 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casaria relativa a: "Variazioni al bilancio di previsione 1985".
E' approvata la deliberazione n. 10 del 31 gennaio 1985 del Consiglio di amministrazione dell'E.S.U. di Padova relativa a: "Assestamento e variazioni di bilancio".
E' approvata la deliberazione n. 36 dell'1 marzo 1985 del Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale delle foreste relativa a: "Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 1985 (Primo provvedimento)".
E' approvata la deliberazione n. 25 dell'1 marzo 1985 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casaria relativa a: "Variazioni al bilancio di previsione 1985".
Art. 6
All'elenco n. 2 - Fondo globale spese correnti - annesso alla
legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
Partita n. 2 - Nuove iniziative culturali
Partita n. 7 - Legge Consumatori Partita n. 11 - Storia di Venezia |
1985
1986 1985 1986 1987 1986 1987 |
L. 400.000.000
L. 400.000.000 L. 200.000.000 L. 200.000.000 L. 200.000.000 L. 200.000.000 L. 200.000.000 |
Art. 7
All'elenco n. 3 - Fondo globale spese di investimento - annesso alla
legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Partita n. 4 - Università di Verona Partita n. 5 - Fiera di Vicenza Partita n. 9 - Acquatermia e Acquacoltura Partita n. 14 - Centri per sevizi culturali Partita n. 15 - Musei etnografici |
1985 1985 1985 1986 1987 1985 1986 1987 1985 1986 1987 |
L. 1.500.000.000
L. 1.250.000.000 L. 3.000.000.000 L. 5.000.000.000 L. 7.000.000.000 L. 700.000.000 L. 700.000.000 L. 700.000.000 L. 800.000.000 L. 800.000.000 L. 800.000.000 |
In aumento:
Partita n. 17 - Adeguamenti strutturali alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatri Partita n. 18 - Interventi una tantum a favore delle gestioni aeroportuali |
1985 1985 |
L. 300.000.000
L. 1.500.000.000 |
Art. 8
All'art. 18, lett. b) della
legge regionale 15 gennaio 1985, n. 11 è apportata la seguente modificazione:
- quanto a lire 179.020.276.876, anziché quanto a lire 187.020.276.876;
- al cap. 45310 deve leggersi lire 1.200.000.000 anziché lire 9.200.000.000.
All'ultimo comma dell'art. 18 è apportata la seguente modificazione:
- la restante quota di L. 23.627.432.443, anziché la restante quota di L. 15.627.432.443.
L'elenco n. 1 - Spese obbligatorie e d'ordine - allegato al bilancio 1985, è integrato con l'iscrizione al cap. 8400 "Fondo per la liquidazione delle annualità di contributi poliennali in conto interessi concessi a enti terzi, già scadute negli esercizi precedenti e non ancora liquidate e pagate".
- quanto a lire 179.020.276.876, anziché quanto a lire 187.020.276.876;
- al cap. 45310 deve leggersi lire 1.200.000.000 anziché lire 9.200.000.000.
All'ultimo comma dell'art. 18 è apportata la seguente modificazione:
- la restante quota di L. 23.627.432.443, anziché la restante quota di L. 15.627.432.443.
L'elenco n. 1 - Spese obbligatorie e d'ordine - allegato al bilancio 1985, è integrato con l'iscrizione al cap. 8400 "Fondo per la liquidazione delle annualità di contributi poliennali in conto interessi concessi a enti terzi, già scadute negli esercizi precedenti e non ancora liquidate e pagate".
Art. 9 - Fidejussione regionale
Per l'anno 1985 l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è autorizzato a concedere la propria fidejussione sulle operazioni previste dall'art. 25 della
legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni fino a un importo massimo di lire 97.000.000.000 di cui L. 25.000.000.000 per operazioni di credito agrario di miglioramento e L. 72.000.000.000 per operazioni di credito agrario di esercizio e di credito ordinario di gestione, in linea capitale.
La garanzia è prestata entro i limiti sottospecificati della perdita per capitale e interessi accertata a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge sopracitata, per le seguenti operazioni:
1) Mutui agrari di miglioramento 80 per cento
2) Prestiti agrari di conduzione 80 per cento
3) Prestiti agrari di dotazione 70 per cento
4) Prestiti agrari per acquisto di cose utili alle aziende dei soci 100 per cento
5) Prestiti agrari per anticipazioni ai soci 70 per cento
6) Prestiti ordinari per necessità di gestione 100 per cento
Le fidejussioni di cui al precedente comma sono concesse con priorità ai soggetti operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario con particolare riguardo a quelli a più ampia base sociale, indicati nel piano per il settore medesimo approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 981 del 30 maggio 1984.
La garanzia è prestata entro i limiti sottospecificati della perdita per capitale e interessi accertata a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge sopracitata, per le seguenti operazioni:
1) Mutui agrari di miglioramento 80 per cento
2) Prestiti agrari di conduzione 80 per cento
3) Prestiti agrari di dotazione 70 per cento
4) Prestiti agrari per acquisto di cose utili alle aziende dei soci 100 per cento
5) Prestiti agrari per anticipazioni ai soci 70 per cento
6) Prestiti ordinari per necessità di gestione 100 per cento
Le fidejussioni di cui al precedente comma sono concesse con priorità ai soggetti operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario con particolare riguardo a quelli a più ampia base sociale, indicati nel piano per il settore medesimo approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 981 del 30 maggio 1984.
Art. 10
L'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è autorizzato a contrarre nell'esercizio 1985 mutui per un ammontare complessivo di L. 5.000.000.000 - nei termini previsti dal secondo comma dell'art. 17 della
legge regionale 28 gennaio 1985, n. 11 - per l'adeguamento, sistemazione e ristrutturazione di propri impianti o per l'acquisto di impianti, per le finalità dell'art. 2 della
legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 dell'art. 7 della
legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e dell'art. 7 della
legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 .
All'onere relativo alle quote di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma si provvederà nello ambito del contributo regionale già assegnato o di altre entrate proprie dell'Ente.
All'onere relativo alle quote di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma si provvederà nello ambito del contributo regionale già assegnato o di altre entrate proprie dell'Ente.
Art. 11
E' autorizzato lo storno in via compensativa di lire 250.000.000 dal cap. 61340 al cap. 61354.
E' altresì autorizzata la devoluzione al cap. 61354 delle economie di L. 260.000.000 registrate per il 1984 sul cap. 61340.
E' altresì autorizzata la devoluzione al cap. 61354 delle economie di L. 260.000.000 registrate per il 1984 sul cap. 61340.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
SI OMETTONO GLI ALLEGATI
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