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Legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 (BUR n. 51/1985)

Modifiche e integrazione alla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, concernente l'istituzione dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto e organizzazione amministrativa dell'Ente

Legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 (BUR n. 51/1985) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1977, n. 27 , CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO, E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Legge abrogata dall’articolo 18, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 (BUR n. 51/1985)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1977, n. 27 , CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO, E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

TITOLO I
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 concernente l'istituzione dell'ente di sviluppo agricolo del veneto

Art. 1
L'art. 4 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , è sostituito:
"Sono Organi dell'Ente di sviluppo agricolo il Veneto:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Gli organi restano in carica 5 anni."
Art. 2
Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , è così sostituito:
"Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente e dal Vicepresidente eletti dal Consiglio regionale;
b) da dodici membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi;
c) da dodici membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
d) da un membro in rappresentanza del personale designato dal personale dell'ESAV."
L'ultimo comma dello stesso articolo 5 è sostituito dai seguenti:
"Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da cinque Consiglieri, due dei quali scelti tra i membri indicati alla lettera b) e tre fra quelli indicati alla lettera c) del primo comma del presente articolo, nominati dal Consiglio di amministrazione.
Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato esecutivo si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate dal Direttore dell'Ente."
Art. 3
L'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , è sostituito:
"Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
a) i piani e i programmi di attività dell'Ente, il bilancio di previsione e le sue variazioni;
b) il rendiconto finanziario e patrimoniale;
c) il regolamento dei servizi e del personale;
d) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Ente, previa autorizzazione del Consiglio regionale;
e) gli atti e i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
f) la nomina dei componenti il Comitato esecutivo.
Il Comitato esecutivo assicura la continuità della gestione dell'Ente, deliberando gli atti di ordinaria amministrazione in attuazione dei piani e programmi di attività di cui alla lettera a) del primo comma.
Sono, inoltre, di competenza del Comitato esecutivo:
1) le convenzioni con gli istituti di credito;
2) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
3) la costituzione in giudizio e le transazioni;
4) le attività svolte ai sensi dell'articolo 3;
5) le attività, gli studi e le ricerche svolti in attuazione dei piani e programmi di cui alla lettera a) del primo comma;
6) tutti gli altri atti interessati l'attività dell'Ente a esso sottoposti dal Presidente.
Le attività, gli studi e le ricerche sono affidate direttamente dalla Regione al Consiglio di amministrazione dell'Ente e sono di competenza del Comitato esecutivo.
Le deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo sono comunicate al Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile".
Art. 4
L'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , è così sostituito:
"Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.
Nei casi di assoluta necessità e urgenza il Presidente è autorizzato a compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo che si rendono indispensabili per la tutela degli interessi dell'Ente, dandone immediata notizia alla Giunta regionale.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato esecutivo nella prima seduta e comunque non oltre 20 giorni dalla loro adozione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vicepresidente."
Art. 5
La lettera a) del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , è così sostituita:
" a) di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale in separate votazioni e con voto limitato a uno, tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali."
Dopo il primo comma dello stesso articolo 9 è aggiunto il seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei revisori dei conti è nominato dal Collegio stesso, con preferenza per i membri iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti."
Art. 6
L'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , è così sostituito:
"Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni consiliari di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6.
Le deliberazioni consiliari di cui alle lettere d) ed e) dello stesso articolo, nonché quelle di competenza del Comitato esecutivo, debbono essere trasmesse, entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione, alla Giunta regionale e diventano esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di 20 giorni dal ricevimento, ovvero non chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
Le deliberazioni consiliari di cui alla lettera f) dello stesso articolo sono comunicate al Consiglio regionale."
Art. 7
Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 e il secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo sono sostituiti dal seguente comma:
"Sono estese all'Ente regionale di sviluppo agricolo del Veneto le norme di cui alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 , al fine della corresponsione dell'indennità di carica al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione e al Presidente e agli altri componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Le stesse norme sono applicate per la corresponsione dell'indennità di presenza, del rimborso delle spese e del trattamento di missione. Fermo restando quanto stabilito per il Presidente e per il Vicepresidente, spetta agli altri componenti del Comitato esecutivo un'indennità di carica pari al 35 per cento dell'indennità fissata per il Presidente."

TITOLO II
Organizzazione amministrativa dell'Ente

Art. 8
L'assetto organizzativo dell'Ente regionale di sviluppo agricolo del Veneto è costituito dalle seguenti strutture:
- la Direzione Generale;
- il Dipartimento per le attività amministrative;
- il Dipartimento per il territorio agricolo;
- il Dipartimento per la valorizzazione delle produzioni;
- il Dipartimento per la ricerca e la sperimentazione,
- il Centro scientifico-didattico per l'assistenza tecnica in agricoltura.
I Dipartimenti si articolano in servizi e in uffici; il Centro scientifico- didattico si articola in settori e in sezioni; i Dipartimenti e i settori sono istituiti e soppressi con legge. All'istituzione, modificazione e soppressione di servizi, sezioni e uffici, nonché alla determinazione delle rispettive competenze, provvede, in conformità alle disposizioni del Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo.
Nell'ambito del Centro scientifico-didattico, il Comitato esecutivo costituisce in conformità alle disposizioni del Consiglio di amministrazione, gruppi di lavoro finalizzati alla predisposizione di progetti di studio o di intervento, determinandone la composizione, gli obiettivi, la durata e le modalità di funzionamento.
L'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 è così sostituito:
"All'Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato esecutivo e scelto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 e in osservanza delle disposizioni contenute al secondo comma dell'articolo 52 dello Statuto regionale. Il Direttore sovraintende al personale e al funzionamento degli uffici; svolge, sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, l'attività di esecuzione inerente alle deliberazioni degli Organi dell'Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti.
Ai Dipartimenti e ai Settori del Centro scientifico-didattico è preposto un dirigente generale".
Art. 9
Al Centro scientifico-didattico, previsto dall'articolo 23 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , e istituito dalla presente legge, sono assegnate le funzioni di supporto alla programmazione dell'attività e del bilancio dell'Ente, di indirizzo e coordinamento dell'attività di assistenza tecnica e socio economica e di divulgazione. Il Centro svolge, inoltre, attività di supporto permanente per la conoscenza dell'agricoltura veneta.
Il Centro è articolato nei seguenti settori:
- programmi, bilancio, studi;
- assistenza tecnica;
- documentazione e diffusione;
- sistema informativo per l'agricoltura;
- aziende pilota e sperimentali;
- pesca e acquacoltura.
Art. 10
Il personale delle aziende agricole viene assunto dal Comitato esecutivo mediante rapporto regolato dalla contrattazione collettiva del settore agricolo; detto personale non può essere utilizzato per attività da svolgere al di fuori delle aziende.
Art. 11
L'organico del personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto risulta dalla seguente tabella:

Qualifica funzionale Unità
Dirigente generale 10
Dirigente 21
Funzionario 49
Istruttore direttivo 39
Istruttore 66
Collaboratore professionale 6
Esecutore 44
Operatore 16
Ausiliario 10
____
Totale 261

Il Comitato esecutivo provvede a determinare le dotazioni di personale da assegnare a ciascun Dipartimento e settore in relazione alle professionalità necessarie.
Il personale in servizio sarà inserito in dette posizioni sulla base della professionalità, posseduta o conseguita in seguito a operazioni di riqualificazione.
Il personale in servizio in possesso di professionalità diverse o in eccedenza a quelle previste dal progetto di ristrutturazione, sarà inserito in processi di mobilità secondo la normativa in atto.
In relazione a particolari esigenze professionali a carattere temporaneo del Centro scientifico-didattico possono essere assunti, mediante rapporto a tempo determinato, regolato dalla contrattazione collettiva del settore agricolo, fino a quindici esperti nelle materie demandate allo stesso.
L'assunzione è disposta dal Comitato esecutivo a decorrere dalla data fissata nel provvedimento e ha termine non oltre il compimento del terzo mese successivo al rinnovo del Consiglio di amministrazione.
Il personale attualmente assegnato alle attività di riforma fondiaria in numero di 24 unità costituisce un ruolo speciale dell'organico fissato al primo comma del presente articolo, fino a esaurimento dell'attività di riforma fondiaria.
E' abrogato l'articolo 5 (Organico del personale dello ESAV) della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 7 .
Art. 12
Nei casi non previsti dalla presente legge, in materia di amministrazione del personale e fatto rinvio, per quanto compatibili, alle disposizioni vigenti per i dipendenti del ruolo regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




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