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Legge regionale 17 dicembre 1985, n. 64 (BUR n. 53/1985)

Soppressione dell'esercizio suppletivo

Legge regionale 17 dicembre 1985, n. 64 (BUR n. 53/1985) (Abrogata)

SOPPRESSIONE DELL'ESERCIZIO SUPPLETTIVO

Legge abrogata dall’articolo 62, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dal 1 gennaio 2002.


SOMMARIO
Legge regionale 17 dicembre 1985, n. 64 (BUR n. 53/1985)

SOPPRESSIONE DELL'ESERCIZIO SUPPLETIVO

Art. 1
L'articolo 29, della legge regionale 1977, n. 72, modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , concernente l'esercizio suppletivo, è soppresso con effetto dall'anno finanziario 1985.
Sono conseguentemente soppressi gli articoli 43, 44 - primo comma - e 92 - sesto comma - della stessa legge.
Art. 2
Per effetto dell'articolo 1 della presente legge, i seguenti articoli della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , sono modificati come segue:
- articolo 39 - ultimo comma -: è eliminato il riferimento all'articolo 43;
- articolo 80: il termine "dopo il primo febbraio" è modificato in "dopo il primo gennaio";
- articolo 89: sono soppresse le parole "e del primo comma dell'articolo 78".
Art. 3
Per effetto dell'articolo 1 della presente legge, le seguenti disposizioni della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , sono così sostituite:
- articolo 44 - secondo comma -: entro il 5 gennaio i riscuotitori speciali sono tenuti a presentare al Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria il conto definitivo delle riscossioni complessivamente dell'intero esercizio e dei versamenti effettuati in tesoreria;
- Articolo 46: (Residui attivi) Le entrate accertate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36 e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi;
- articolo 78: (Riemissione ordinativi di pagamento) Per gli ordinativi non ancora estinti alla data del 28 dicembre, a richiesta del Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, il tesoriere è tenuto a disporre il pagamento a mezzo assegno circolare, assegno bancario non trasferibile o vaglia postale anche in assenza di specifica richiesta in tal senso da parte del destinatario del pagamento.
Gli ordinativi individuali emessi sulla competenza e inestinti al 31 dicembre sono trasferiti sul nuovo esercizio variandone l'imputazione della competenza ai residui. Tale trasferimento riguarda anche gli ordinativi emessi in conto residui e inestinti al 31 dicembre, purchè il debito non risulti perente agli effetti amministrativi o prescritto.
Gli ordinativi collettivi estinti solo in parte al 31 dicembre sono ridotti dell'importo effettivamente pagato. Per la parte non pagata si emette un nuovo ordinativo semprechè non ricorrano le condizioni di perenzione o di prescrizione di cui al precedente comma;
- articolo 81 - primo comma -: costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dei precedenti articoli 52 e 53, non pagate entro il termine dell'esercizio.
Art. 4
Sono comunque abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari della Regione Veneto che facciano riferimento all'esercizio suppletivo.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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