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Legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66 (BUR n. 53/1985)

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica alle procedure di spesa e alle modalità di intervento di leggi regionali nei diversi settori, assunto in coincidenza con la legge regionale di approvazione del primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987

Legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66 (BUR n. 53/1985)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICA ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE MODALITA’ DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1985 E PLURIENNALE 1985-1987.

Art. 1

Il secondo comma dell’ art. 7 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 , è così modificato:
(omissis). ( 1)

Art. 2

E' autorizzata l’iscrizione nel bilancio di previsione 1985 dello stanziamento di L. 147.743.000 al cap. 31038 “Contributi "una tantum" in conto capitale al Comune di Selva di Cadore ai sensi dell’art. 13, lett. a) della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 e successive modificazioni” di nuova istituzione, in relazione alla sentenza del TAR Veneto n. 98 del 27 marzo 1979. ( 2)

Art. 3

E' autorizzata per l’esercizio 1987 l’iscrizione in bilancio della somma di L. 700.000.000 al cap. 70164 per la prosecuzione degli interventi disposti dalla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 , in materia di servizi culturali.

Art. 4

Il primo comma dell’ art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 , è così modificato:
(omissis). ( 3)

Art. 5

Per le finalità di cui all’art. 32 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 , ( 4) è autorizzata l’iscrizione nel bilancio 1985 del cap. 2216, di nuova istituzione, “Compensi incentivanti la produttività” con lo stanziamento di lire 1.236.616.141.

Art. 6

Dopo l’ultimo comma dell’ art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 , così come modificato dall’art. 55 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 viene aggiunto il seguente:
(omissis). ( 5)

Art. 7

omissis ( 6)

Art. 8

Nell’ambito delle iniziative volte a sostenere e potenziare il patrimonio ricettivo a carattere sociale è concesso un contributo “una tantum” in conto capitale al Centro di cultura e spiritualità “Papa Luciani” di S. Giustina Bellunese di L. 300.000.000 per l’esercizio finanziario 1985 (cap. 61048 c.n.i.).
Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione, previa certificazione dell’Ufficio del Genio Civile competente in relazione alle opere eseguite.

Art. 9

La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie con sede in Padova un contributo straordinario sulle spese di progettazione sostenute dallo stesso Istituto per la realizzazione della nuova sede.
omissis ( 7)

Art. 10

La Giunta regionale è autorizzata a finanziare studi e progettazioni di opere pubbliche o di pubblico interesse per il conseguimento degli scopi previsti dal progetto montagna e dal progetto agricolo alimentare.
omissis ( 8)

Art. 11

Il contributo all’Istituto internazionale “G. Maritain” previsto dall’ allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 , è elevato, per l’esercizio finanziario 1985, di L. 100.000.000 (cap. 70110). ( 9)

Art. 12

La denominazione del cap. 12551 del bilancio di previsione 1985 è così modificata:
“Finanziamento di programmi di assistenza tecnica da parte di cooperative e associazioni di produttori di cui all’ art. 24 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla Legge n. 984 del 1977.”
Il quarto alinea del sesto comma dell’ art. 6 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 , è così modificato:
(omissis). ( 10)
La denominazione del cap. 11590 di cui all’ articolo 17 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 , e al bilancio di previsione 1985 è così modificata:
(omissis). ( 11)

Art. 13

Per la realizzazione degli impianti produttivi che utilizzano le acque reflue della centrale di Porto Tolle - nel quadro degli accordi intervenuti per la soluzione anche dei problemi occupazionali connessi alla costruzione della centrale medesima - è autorizzata la spesa complessiva di L. 15.000.000.000.
Per gli scopi di cui al precedente comma la Giunta regionale può concedere contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa a favore di società di capitali costituite tra l’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, Enti locali e organismi associativi o direttamente a cooperative costituite per l’esercizio di attività serricole e di acquacoltura nelle zone interessate.
L’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto è autorizzato a sottoscrivere e acquisire partecipazioni nelle società di capitali di cui al precedente comma nella misura minima del 40 per cento dell’intero capitale.
La concessione dei contributi regionali è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra la Regione o l’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto e gli altri enti e soggetti interessati, nella quale dovrà essere tra l’altro definito l’apporto finanziario da parte degli enti e soggetti medesimi ai fini della realizzazione degli impianti e della loro gestione.
omissis ( 12)

Art. 14

Per la prosecuzione degli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 19 e 20, lett. a), della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e alla legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 , relativi alla difesa idrogeologica, è autorizzata, per l’esercizio 1985, l’ulteriore spesa di L. 500.000.000 (cap. 13032).
E', altresì, autorizzata, per l’attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale, prevista dall’art. 3 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 , l’ulteriore spesa di L. 500.000.000 per l’esercizio 1985 (cap. 13012). ( 13)

Art. 15

Per la concessione dei contributi sulle spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all’art 50, primo e secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è autorizzata, per l’anno 1985, l’ulteriore spesa di L. 818.652.000 (cap. 11502 c.n.i.). ( 14)

Art. 16

Per la realizzazione di infrastrutture nelle aree di collina e montagna, previste dall’art. 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l’anno 1985 (cap. 14504). ( 15)

Art. 17

L’anticipazione regionale prevista dall’ art. 60, terzo e quarto comma, della legge regionale 30 ottobre 1980, n. 88 , è estesa alle provvidenze di cui all’art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. ( 16)

Art. 18

All’ art. 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , nel testo modificato dall’art. 9 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 , sono apportate le seguenti modifiche:
- sono abrogati il terzo e quarto comma;
- dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
(omissis). ( 17)

Art. 19

Per la chiusura del ripiano del deficit delle aziende di trasporto per il 1981, è autorizzata l’iscrizione in bilancio 1985 della somma di L. 24.746.980 al cap. 45780.
Per le finalità previste dall’ art. 31, secondo comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , è autorizzata l’iscrizione in bilancio della somma di L. 80.000.000 al cap. 70124.
E' elevato a L. 20.000.000 per il 1985 lo stanziamento di cui al cap. 12206 del bilancio di previsione 1985.

Art. 20

E' autorizzata per il 1985 l’iscrizione in bilancio al cap. 20540 dello stanziamento di L. 1.000.000.000.

Art. 21

Per la ricostruzione delle infrastrutture nella frazione di Moè di Laste del Comune di Rocca Pietore distrutte dall’incendio del 21 agosto 1983 è stanziata per l’esercizio finanziario 1985 la somma di L. 800.000.000 (cap. 53220 c.n.i.).
Le procedure per l’approvazione del progetto e la concessione del finanziamento sono quelle previste per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .( 18)

Art. 22

In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 , ( 19) per l’anno 1985 il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, assegnando priorità assoluta ai richiedenti che dimostrino di aver già presentato domanda ai sensi della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 , ( 20) senza che questa venisse accolta.

Art. 23

A integrazione dell’intervento previsto dalla legge regionale 6 aprile 1983, n. 19 , ferme restando le procedure e le finalità ivi previste, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere all’aumento del capitale sociale della s.p.a. “College Valmarana Morosini” di Vicenza mediante la sottoscrizione di n. 91 azioni dal valore nominale di L. 1.000.000 ciascuna per un importo complessivo di L. 91 milioni.
omissis ( 21)

Art. 24

Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività termali e idroterapiche del compendio di Recoaro Terme, in armonia con le indicazioni del documento delle direttive allegato alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 e per impedire l’ulteriore degrado delle strutture di detto compendio e nella prospettiva della sua riconduzione nell’ambito regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di L. 600 milioni a favore delle Fonti di Recoaro s.p.a..
Tale contributo è finalizzato alla ristrutturazione, ammodernamento, trasformazione e ampliamento dello stabilimento termale e delle attrezzature complementari all’attività termale.
La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale dietro presentazione del progetto esecutivo delle opere e degli impianti da realizzarsi con il contributo regionale e del relativo preventivo di spesa e viene erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .( 22)
omissis ( 23)

Art. 25

omissis ( 24)

Art. 26

Al secondo comma dell’ art. 11 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 , “Interventi straordinari per lo sviluppo dell’area polesana”, dopo il terzo alinea, è aggiunto il seguente alinea:
(omissis). ( 25)

Art. 27

Per gli interventi diretti alla realizzazione di strutture pubbliche e private per disabili mediante contributi in conto capitale a carico della Regione, di cui al progetto obiettivo “Recupero e riabilitazione dei disabili” contenuto nel piano socio sanitario regionale 1984-1986, approvato con legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 , è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l’esercizio finanziario 1985. ( 26)
omissis ( 27)

Art. 28

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l’ANAS per realizzare opere di difesa e sistemazione della Val Zoldana con un contributo pari al 50% della spesa e per un importo di L. 1.250.000.000. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo di L. 1.250.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo per competenza e cassa del cap. 80230 - partita n. 5 e contemporanea istituzione del cap. 45260 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1985 denominato “Intervento straordinario per la viabilità della Val Zoldana” con lo stanziamento di L. 1.250.000.000 sia di competenza che di cassa.

Art. 29

L’ articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 , nel testo modificato dall’articolo unico della legge regionale 10 agosto 1983, n. 42 , si interpreta nel modo seguente:
“L’ammontare dell’imposta è determinato nella misura del 300 per cento del canone di concessione statale determinato da legge, a esclusione dei canoni contrattuali.” ( 28)

Art. 30

Le variazioni di bilancio conseguenti all’approvazione della presente legge sono previste dalle tabelle allegate alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 60 , “Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987”.

Art. 31

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riportato all'art. 7, legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 .
( 2) La legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 è stata abrogata dall'art. 15 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 , abrogata da art. 12 legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 , abrogata da art. 14 legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , abrogata da art. 18 legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 a sua volta abrogata da art. 130 comma 1 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 3) Testo riportato all'art. 4, legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 .
( 5) La legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 è stata abrogata dall’art. 74 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 9) L’allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 , è stato abrogato da comma 1, art. 8, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 .
( 10) Testo riportato all'art. 6, legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 .
( 11) Testo riportato all'art. 17, legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 .
( 12) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 13) La legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 è stata abrogata dall’art. 6 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 .
( 14) L’art. 50 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato da comma 1, art. 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 15) L’art. 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato da comma 1, art. 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 16) L’art. 60 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato da comma 1, art. 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 17) Testo riportato nel comma aggiunto in art. 26, legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 . L’articolo 26 successivamente è stato abrogato dall’art. 16 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e l’intera legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è stata abrogata dall’art. 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
( 18) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 19) La legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 è stata abrogata dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 a sua volta abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 che ha ridisciplinato la materia.
( 20) La legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 è stata abrogata dall'art. 12 legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 , abrogata da art. 14 legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , abrogata da art. 18 legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 a sua volta abrogata da art. 130 comma 1 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 21) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 22) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 23) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 24) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 25) Testo riportato all’art. 11, legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 .
( 26) La legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 è stata tacitamente abrogata dalla legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 ed espressamente abrogata dall'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
( 27) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 28) La legge regionale 10 agosto 1983, n. 42 è stata abrogata da comma 1, art. 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 e l’art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 è stato sostituito da art. 15 legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e poi modificato da art. 1 legge regionale 27 marzo 1998, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66 (BUR n. 53/1985)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICA ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE MODALITA' DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1985 E PLURIENNALE 1985-1987

Art. 1
Il secondo comma dell’art. 7 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 , è così modificato:
La gestione del fondo, per quanto attiene agli interventi di cui agli artt. 4 e 5, avverrà secondo le disposizioni dell'art. 95/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
Per quanto attiene al fondo di rotazione di cui allo art. 6 la prevista disponibilità finanziaria verrà attribuita alla Veneto Sviluppo SpA nella forma di contributo in conto capitale. Nella gestione degli interventi la Veneto Sviluppo SpA dovrà attenersi alle seguenti modalità :
a) impiegare i fondi secondo i criteri previsti dall'ultimo comma dell'art. 6;
b) dare distinta rappresentazione contabile alla gestione del fondo di rotazione sia nella situazione patrimoniale che nel conto economico;
c) presentare, fermo quanto disposto dal terzo comma, entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale un dettagliato elaborato contabile contenente le operazioni effettuate e accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati conseguiti “.
Art. 2
E' autorizzata l’iscrizione nel bilancio di previsione 1985 dello stanziamento di L. 147.743.000 al cap. 31038 “ Contributi " una tantum " in conto capitale al Comune di Selva di Cadore ai sensi dell’art. 13, lett. a) della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 e successive modificazioni ” di nuova istituzione, in relazione alla sentenza del TAR Veneto n. 98 del 27 marzo 1979.
Art. 3
E' autorizzata per l’esercizio 1987 l’iscrizione in bilancio della somma di L. 700.000.000 al cap. 70164 per la prosecuzione degli interventi disposti dalla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 , in materia di servizi culturali.
Art. 4
Il primo comma dell’art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 , è così modificato:
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata una spesa di L. 700.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1987 di cui:
- per le iniziative di cui al punto 1) dell' art. 1 L. 500.000.000;
- per le iniziative di cui al punto 2) dell' art. 1 L. 200.000.000.
Art. 5
Per le finalità di cui all’art. 32 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 , è autorizzata l’iscrizione nel bilancio 1985 del cap. 2216, di nuova istituzione, “ Compensi incentivanti la produttività ” con lo stanziamento di lire 1.236.616.141.
Art. 6
Dopo l’ultimo comma dell’art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 , così come modificato dall’art. 55 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 viene aggiunto il seguente:
Inoltre possono essere iscritti, a richiesta, i dipendenti pubblici con qualifica non inferiore a quella di dirigente regionale o equipollente, con almeno dieci anni di servizio, e con comprovata esperienza di lavoro utile nella collaudazione di opere pubbliche. “.
Art. 7
L’impegno di spesa assunto per il 1985 al cap. 45141 di L. 1.500.000.000 con deliberazione n. 40 del 10 gennaio 1984 viene trasferito al cap. 45140 del bilancio 1985.
L’impegno di spesa assunto per il 1985 al cap. 50136 di L. 2.000.000.000 con deliberazione n. 6521 del 4 dicembre 1984 viene trasferito al cap. 50136 nell’esercizio 1986 del bilancio pluriennale 1985- 1987.
Art. 8
Nell’ambito delle iniziative volte a sostenere e potenziare il patrimonio ricettivo a carattere sociale è concesso un contributo “ una tantum ” in conto capitale al Centro di cultura e spiritualità “ Papa Luciani ” di S. Giustina Bellunese di L. 300.000.000 per l’esercizio finanziario 1985 (cap. 61048 c.n.i.).
Il contributo verrà erogato in un' unica soluzione, previa certificazione dell’Ufficio del Genio Civile competente in relazione alle opere eseguite.
Art. 9
La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie con sede in Padova un contributo straordinario sulle spese di progettazione sostenute dallo stesso Istituto per la realizzazione della nuova sede.
Per gli scopi di cui al precedente comma è stanziata la somma di L. 150.000.000 per l’esercizio finanziario 1985 (cap. 11614 c.n.i.).
Art. 10
La Giunta regionale è autorizzata a finanziare studi e progettazioni di opere pubbliche o di pubblico interesse per il conseguimento degli scopi previsti dal progetto montagna e dal progetto agricolo alimentare.
A tal fine è stanziata la somma complessiva di lire 1.850.000.000 per l’esercizio finanziario 1985, di cui lire 1.500.000.000 per la copertura delle spese relative alle progettazioni di impianti idroelettrici di piccola derivazione, per la cui realizzazione è stato richiesto l’intervento del F.I.O. (cap. 11612).
Art. 11
Il contributo all’Istituto internazionale “ G. Maritain ” previsto dall’allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 , è elevato, per l’esercizio finanziario 1985, di L. 100.000.000 (cap. 70110).
Art. 12
La denominazione del cap. 12551 del bilancio di previsione 1985 è così modificata:
“ Finanziamento di programmi di assistenza tecnica da parte di cooperative e associazioni di produttori di cui all’art. 24 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 - Somma finanziata con assegnazione statale di cui alla Legge n. 984 del 1977. ”
Il quarto alinea del sesto comma dell’art. 6 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 , è così modificato:
- L. 400.000.000 all' anno per tre anni, quale limite di impegno quinquennale per la concessione di prestiti agevolati di cui agli artt. 36, lett. a), e 51 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e all' art. 4, lettº a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 45 .
La denominazione del cap. 11590 di cui all’articolo 17 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 , e al bilancio di previsione 1985 è così modificata:
“Concorso sui prestiti di cui agli articoli 36, lettera a), e 51 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , e allo articolo 4, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 45 . Interventi straordinari per lo sviluppo della area polesana.
Art. 13
Per la realizzazione degli impianti produttivi che utilizzano le acque reflue della centrale di Porto Tolle - nel quadro degli accordi intervenuti per la soluzione anche dei problemi occupazionali connessi alla costruzione della centrale medesima - è autorizzata la spesa complessiva di L. 15.000.000.000.
Per gli scopi di cui al precedente comma la Giunta regionale può concedere contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa a favore di società di capitali costituite tra l’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, Enti locali e organismi associativi o direttamente a cooperative costituite per l’esercizio di attività serricole e di acquacoltura nelle zone interessate.
L’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto è autorizzato a sottoscrivere e acquisire partecipazioni nelle società di capitali di cui al precedente comma nella misura minima del 40 per cento dell’intero capitale.
La concessione dei contributi regionali è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra la Regione o l’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto e gli altri enti e soggetti interessati, nella quale dovrà essere tra l’altro definito l’apporto finanziario da parte degli enti e soggetti medesimi ai fini della realizzazione degli impianti e della loro gestione.
Alla copertura della spesa di L. 15.000.000.000 - quanto a L. 3.000.000.000 nel 1985, L. 5.000.000.000 nel 1986 e L. 7.000.000.000 nel 1987 - si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 80230 “ Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo ” - Progetto acquatermia e acquacoltura - dei bilanci per gli esercizi finanziari 1985-1986-1987.
Sono stanziati in bilancio le somme di L. 3.000.000.000 per il 1985, L. 5.000.000.000 per il 1986 e L. 7.000.000.000 per il 1987 sul cap. 15594 “ Contributi per la realizzazione di impianti produttivi di acquacoltura e acquatermia utilizzanti le acque reflue di Porto Tolle ” (c.n.i. ISTAT 2.1.2.35.10.14).
Art. 14
Per la prosecuzione degli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 19 e 20, lett. a), della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e alla legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 , relativi alla difesa idrogeologica, è autorizzata, per l’esercizio 1985, l’ulteriore spesa di L. 500.000.000 (cap. 13032).
E', altresì, autorizzata, per l’attività di indagine, studio e ricerca nel settore forestale, prevista dall’art. 3 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 , l’ulteriore spesa di L. 500.000.000 per l’esercizio 1985 (cap. 13012).
Art. 15
Per la concessione dei contributi sulle spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all’art 50, primo e secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è autorizzata, per l’anno 1985, l’ulteriore spesa di L. 818.652.000 (cap. 11502 c.n.i.).
Art. 16
Per la realizzazione di infrastrutture nelle aree di collina e montagna, previste dall’art. 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l’anno 1985 (cap. 14504).
Art. 17
L’anticipazione regionale prevista dall’art. 60, terzo e quarto comma, della legge regionale 30 ottobre 1980, n. 88 , è estesa alle provvidenze di cui all’art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Art. 18
All’art. 26 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 , nel testo modificato dall’art. 9 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 , sono apportate le seguenti modifiche:
- sono abrogati il terzo e quarto comma;
- dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
Tutte le altre deliberazioni consortili diventano esecutive dalla data della loro adozione e delle stesse è trasmesso mensilmente un elenco alla Giunta regionale
Art. 19
Per la chiusura del ripiano del deficit delle aziende di trasporto per il 1981, è autorizzata l’iscrizione in bilancio 1985 della somma di L. 24.746.980 al cap. 45780.
Per le finalità previste dall’art. 31, secondo comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , è autorizzata l’iscrizione in bilancio della somma di L. 80.000.000 al cap. 70124.
E' elevato a L. 20.000.000 per il 1985 lo stanziamento di cui al cap. 12206 del bilancio di previsione 1985.
Art. 20
E' autorizzata per il 1985 l’iscrizione in bilancio al cap. 20540 dello stanziamento di L. 1.000.000.000.
Art. 21
Per la ricostruzione delle infrastrutture nella frazione di Moè di Laste del Comune di Rocca Pietore distrutte dall’incendio del 21 agosto 1983 è stanziata per l’esercizio finanziario 1985 la somma di L. 800.000.000 (cap. 53220 c.n.i.).
Le procedure per l’approvazione del progetto e la concessione del finanziamento sono quelle previste per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 22
In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 , per l’anno 1985 il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, assegnando priorità assoluta ai richiedenti che dimostrino di aver già presentato domanda ai sensi della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 , senza che questa venisse accolta.
Art. 23
A integrazione dell’intervento previsto dalla legge regionale 6 aprile 1983, n. 19 , ferme restando le procedure e le finalità ivi previste, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere all’aumento del capitale sociale della s.p.a. “ College Valmarana Morosini ” di Vicenza mediante la sottoscrizione di n. 91 azioni dal valore nominale di L. 1.000.000 ciascuna per un importo complessivo di L. 91 milioni.
A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 è istituito il cap. 70172 denominato “ Sottoscrizione di azioni della s.p.a. College Valmarana Morosini di Vicenza ” con lo stanziamento di L. 91.000.000 per competenza e per cassa.
Art. 24
Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività termali e idroterapiche del compendio di Recoaro Terme, in armonia con le indicazioni del documento delle direttive allegato alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 e per impedire l’ulteriore degrado delle strutture di detto compendio e nella prospettiva della sua riconduzione nell’ambito regionale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di L. 600 milioni a favore delle Fonti di Recoaro s.p.a..
Tale contributo è finalizzato alla ristrutturazione, ammodernamento, trasformazione e ampliamento dello stabilimento termale e delle attrezzature complementari all’attività termale.
La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale dietro presentazione del progetto esecutivo delle opere e degli impianti da realizzarsi con il contributo regionale e del relativo preventivo di spesa e viene erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 è istituito il cap. 31092 denominato “ Contributi alla s.p.a. Fonti di Recoaro per la ristrutturazione, l’ammodernamento, la trasformazione e l’ampliamento dello stabilimento termale e delle attrezzature complementari all’attività termale ” con lo stanziamento di L. 600.000.000 per competenza e per cassa.
Art. 25
Per attivare la gestione degli impianti di depurazione tipo a carattere consortile di cui all’art. 6 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 , e realizzati dal Dipartimento lavori pubblici della Regione, allo scopo di verificarne gli aspetti tecnico - operativi e di valutare la validità impiantistica, con particolare riguardo ai recuperi energetici ottenibili, è disposta l’autorizzazione di spesa di complessive L. 1.500.000.000 ripartite in L. 300.000.000 nell’esercizio 1985, L. 600.000.000 nell’esercizio 1986 e lire 600.000.000 nell’esercizio 1987 (cap. 50138).
La spesa di cui al precedente comma consentirà la corresponsione ai Consorzi di fognatura, ai quali sono consegnati gli impianti,di contributi sulle spese necessarie per la gestione degli impianti stessi.
Il contributo verrà ripartito dalla Giunta regionale sulla base di un costo unitario ammissibile per abitante equivalente e per anno, in relazione alla potenzialità di progetto dell’impianto medesimo.
La gestione degli impianti verrà affidata alle stesse ditte costruttrici sulla base di una apposita convenzione tra Consorzio e ditta, che dovrà essere approvata dal Dipartimento lavori pubblici e dovrà prevedere un periodo di gestione non inferiore ai tre anni.
Art. 26
Al secondo comma dell’art. 11 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 , “ Interventi straordinari per lo sviluppo dell’area polesana ”, dopo il terzo alinea, è aggiunto il seguente alinea:
- L. 600 milioni al comune di Badia Polesine per l' acquisto del complesso " La Vangadizza" da adibire ad attività culturali.”
Art. 27
Per gli interventi diretti alla realizzazione di strutture pubbliche e private per disabili mediante contributi in conto capitale a carico della Regione, di cui al progetto obiettivo “ Recupero e riabilitazione dei disabili ” contenuto nel piano socio sanitario regionale 1984-1986, approvato con legge regionale 2 aprile 1984, n. 13 , è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l’esercizio finanziario 1985.
Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo al cap. 61404 del bilancio di previsione 1985 e contemporanea istituzione nel medesimo bilancio del cap. 61410 (c.n.i.) denominato “ Contributi per la realizzazione di strutture per disabili ” con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l’anno 1985.
ISTAT 2.1.2.10.3.08.07
Art. 28
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l’ANAS per realizzare opere di difesa e sistemazione della Val Zoldana con un contributo pari al 50% della spesa e per un importo di L. 1.250.000.000. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo di L. 1.250.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo per competenza e cassa del cap. 80230 - partita n. 5 e contemporanea istituzione del cap. 45260 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1985 denominato “ Intervento straordinario per la viabilità della Val Zoldana ” con lo stanziamento di L. 1.250.000.000 sia di competenza che di cassa.
Art. 29
L’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 , nel testo modificato dall’articolo unico della legge regionale 10 agosto 1983, n. 42 , si interpreta nel modo seguente:
“ L’ammontare dell’imposta è determinato nella misura del 300 per cento del canone di concessione statale determinato da legge, a esclusione dei canoni contrattuali. ”
Art. 30
Le variazioni di bilancio conseguenti all’approvazione della presente legge sono previste dalle tabelle allegate alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 60 , “ Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-1987 ”.
Art. 31
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO