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Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 7 (BUR n. 3/1985)

Proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1 , recante 'Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali'

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 7 (BUR n. 3/1985) (Abrogata)

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL’ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1982, n. 1 , RECANTE “NORME PER L’AMPLIAMENTO DI FABBRICATI ADIBITI AD ATTIVITA’ DI PRODUZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE E AD ATTIVITA’ COMMERCIALI”.

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1 , operata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 7 (BUR n. 3/1985) (Novellazione)

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1982, n. 1 , RECANTE "NORME PER L'AMPLIAMENTO DI FABBRICATI ADIBITI AD ATTIVITA’ DI PRODUZIONE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE E AD ATTIVITA’ COMMERCIALI"

Art. 1
Il termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1 , recante "Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali", è prorogato fino al 30 giugno 1986.
Art. 2
Quanto previsto dalla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1 , per l'ampliamento si intende riferito anche alla ristrutturazione edilizia.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.



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