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Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 1 (BUR n. 2/1986)

Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato o posto a disposizione presso gli uffici regionali, ivi compreso quello previsto dall'articolo 15 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48

Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 1 (BUR n. 2/1986) (Abrogata)

INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE COMANDATO O POSTO A DISPOSIZIONE PRESSO GLI UFFICI REGIONALI, IVI COMPRESO QUELLO PREVISTO DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1983, n. 48

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 1 (BUR n. 2/1986)

INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE COMANDATO O POSTO A DISPOSIZIONE PRESSO GLI UFFICI REGIONALI, IVI COMPRESO QUELLO PREVISTO DALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1983, n. 48 .

Art. 1
Nei posti vacanti dell'organico regionale potrà essere inquadrato in ruolo, previo nulla-osta dell'Amministrazione di provenienza, a domanda da prodursi al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio, in posizione di comando presso gli uffici regionali in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 , anche ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 , nonché il personale posto a disposizione della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 55 .

Art. 2
All'atto dell'inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui al precedente articolo, viene conservata la posizione giuridica ed economica acquisita, a norma dell'articolo 12 - primo comma - della legge regionale 30 luglio 1984, n. 30 .
In particolare i dipendenti delle amministrazioni statali e degli enti portuali verranno inquadrati rispettivamente in conformità alla tabella di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 20 , come modificata dall'articolo 36 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e alla tabella di equiparazione allegata alla presente legge.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



Allegato:

Tabella di corrispondenza fra qualifiche funzionali del personale - ai sensi della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 - e i livelli del personale degli enti portuali
Qualifiche funzionali
Livelli
Dirigente regionale
VII - VIII
Funzionario
VI
Istruttore direttivo
V
Istruttore
IV
Collaboratore professionale
---
Esecutore
III
Operatore
II
Ausiliario
I
Addetto alle pulizie
---


SOMMARIO