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Legge regionale 8 aprile 1986, n. 10 (BUR n. 18/1986)
Anticipazioni di cassa a favore del Consorzio di bonifica Agro-Veronese-Tartaro-Tione
Sommario
“Legge regionale 8 aprile 1986, n. 10 (BUR n. 18/1986) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ANTICIPAZIONI DI CASSA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA AGRO-VERONESE- TARTARO-TIONE
Legge abrogata dall’articolo 2, della
legge regionale 15 marzo 1988, n. 14 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 8 aprile 1986, n. 10 (BUR n. 18/1986) - Testo storico”
S O M M A R I O
ANTICIPAZIONI DI CASSA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA AGRO-VERONESE-TARTARO-TIONE.
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a effettuare a favore del Consorzio di Bonifica Agro-Veronese-Tartaro-Tione anticipazioni fino all'importo massimo di lire 4.500 milioni per particolari esigenze derivanti dalla necessità di assicurare il norma le funzionamento del Consorzio medesimo.
Le anticipazioni sono concesse a titolo gratuito su richiesta documentata da parte del Consorzio dei relativi fabbisogni inderogabili e urgenti di spesa e dovranno essere restituite entro il termine massimo di diciotto mesi dalla prima concessione.
Le anticipazioni sono concesse a titolo gratuito su richiesta documentata da parte del Consorzio dei relativi fabbisogni inderogabili e urgenti di spesa e dovranno essere restituite entro il termine massimo di diciotto mesi dalla prima concessione.
Art. 2
La concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 1 costituisce la Regione Veneto creditrice nei confronti del Consorzio di Bonifica Agro-Veronese-Tartaro-Tione il quale risponderà delle anticipazioni ricevute con tutte le proprie attività patrimoniali, ivi compresi i crediti verso terzi.
In caso di mancata restituzione delle anticipazioni concesse entro il termine stabilito, applicato un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto e si procederà al recupero coatto del credito.
In caso di mancata restituzione delle anticipazioni concesse entro il termine stabilito, applicato un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto e si procederà al recupero coatto del credito.
Art. 3
All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per competenza e per cassa, mediante corrispondente riduzione della partita n. 16 - Interventi vari nel settore primario - del fondo globale iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario m1986 e contemporanea istituzione del cap. 91010 (Parte II° Titolo XII) denominato "Anticipazioni a favore del Consorzio di bonifica Agro-Veronese-Tartaro_Tione" dotato di uno stanziamento di lire 4.500 milioni per competenza e per cassa.
Il rimborso delle anticipazioni effettuate sarà iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale afferente l'anno finanziario in cui si verifica il relativo accertamento.
Il rimborso delle anticipazioni effettuate sarà iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale afferente l'anno finanziario in cui si verifica il relativo accertamento.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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