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Legge regionale 8 aprile 1986, n. 10 (BUR n. 18/1986)

Anticipazioni di cassa a favore del Consorzio di bonifica Agro-Veronese-Tartaro-Tione

Legge regionale 8 aprile 1986, n. 10 (BUR n. 18/1986) (Abrogata)

ANTICIPAZIONI DI CASSA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA AGRO-VERONESE- TARTARO-TIONE

Legge abrogata dall’articolo 2, della legge regionale 15 marzo 1988, n. 14 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 aprile 1986, n. 10 (BUR n. 18/1986)

ANTICIPAZIONI DI CASSA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA AGRO-VERONESE-TARTARO-TIONE.

Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a effettuare a favore del Consorzio di Bonifica Agro-Veronese-Tartaro-Tione anticipazioni fino all'importo massimo di lire 4.500 milioni per particolari esigenze derivanti dalla necessità di assicurare il norma le funzionamento del Consorzio medesimo.
Le anticipazioni sono concesse a titolo gratuito su richiesta documentata da parte del Consorzio dei relativi fabbisogni inderogabili e urgenti di spesa e dovranno essere restituite entro il termine massimo di diciotto mesi dalla prima concessione.
Art. 2
La concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 1 costituisce la Regione Veneto creditrice nei confronti del Consorzio di Bonifica Agro-Veronese-Tartaro-Tione il quale risponderà delle anticipazioni ricevute con tutte le proprie attività patrimoniali, ivi compresi i crediti verso terzi.
In caso di mancata restituzione delle anticipazioni concesse entro il termine stabilito, applicato un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto e si procederà al recupero coatto del credito.
Art. 3
All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per competenza e per cassa, mediante corrispondente riduzione della partita n. 16 - Interventi vari nel settore primario - del fondo globale iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario m1986 e contemporanea istituzione del cap. 91010 (Parte II° Titolo XII) denominato "Anticipazioni a favore del Consorzio di bonifica Agro-Veronese-Tartaro_Tione" dotato di uno stanziamento di lire 4.500 milioni per competenza e per cassa.
Il rimborso delle anticipazioni effettuate sarà iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale afferente l'anno finanziario in cui si verifica il relativo accertamento.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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