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Legge regionale 8 aprile 1986, n. 12 (BUR n. 18/1986)

Modifica allalegge regionale 4 maggio 1979, n. 33 “Intervento regionale per il potenziamento del porto di Chioggia”

Legge regionale 8 aprile 1986, n. 12 (BUR n. 18/1986) (Abrogata)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1979, n. 33 "INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DEL PORTO DI CHIOGGIA"

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 aprile 1986, n. 12 (BUR n. 18/1986) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1979, n. 33 "INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DEL PORTO DI CHIOGGIA".

Articolo unico
L'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 33 , è così sostituito:
"La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale dietro prestazione del progetto di cui all'articolo 2 e la sua erogazione avverrà con le seguenti modalità:
- il 50 per cento all'inizio dei lavori;
- il rimanente su presentazione degli stati di avanzamento e dei documenti giustificativi dei lavori eseguiti".


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