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Legge regionale 8 aprile 1986, n. 15 (BUR n. 18/1986)

Programma straordinario di assunzioni in applicazione dell'articolo 5 - comma terzo - del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13

Legge regionale 8 aprile 1986, n. 15 (BUR n. 18/1986) (Abrogata)

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 - COMMA TERZO - DEL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1986, N. 13

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 aprile 1986, n. 15 (BUR n. 18/1986)

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5 - COMMA TERZO - DEL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1986, N. 13.

Art. 1
In attesa della determinazione definitiva dei profili professionali, anche in riferimento al processo delle deleghe di funzioni amministrative, per la copertura urgente delle vacanze esistenti nell'organico regionale, approvato da ultimo con legge regionale 8 maggio 1985, n. 59 , il Presidente della Giunta regionale provvede a bandire i concorsi necessari, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
Agli effetti di cui al precedente comma si fa riferimento, nell'ambito di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e degli atti organizzativi emessi a norma dell'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , ai profili professionali individuati con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1984, n. 219, applicandosi, quanto alle modalità di accesso, gli articoli 13 e 37 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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