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Legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 (BUR n. 18/1986)

Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane

Legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 (BUR n. 18/1986) (Abrogata)

INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Legge abrogata dall’articolo 19, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 16/1986
S O M M A R I O
Legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 (BUR n. 18/1986)

INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità della legge
In conformità ai propri principi statutari e indirizzi programmatici, la Regione adotta iniziative rivolte ad agevolare l'accesso delle imprese artigiane ai finanziamenti necessari per il sostegno dell'economia aziendale, per l'ammodernamento tecnologico e per la riconversione dell'apparato produttivo al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la qualificazione delle attività artigiane del Veneto.
Gli interventi per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma concernono:
a) l'incremento di fondi di garanzia per agevolare l'accesso a finanziamenti bancari e parabancari;
b) lo sgravio dei costi delle operazioni finanziarie;
c) l'incremento dei flussi finanziari agevolati.
Art. 2 - Destinatari
Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge, nei limiti e con le modalità da essa disciplinati:
a) le imprese riconosciute artigiane ai sensi della legge8 agosto 1985, n. 443;
b) i consorzi e le società consortili anche di secondo grado costituiti, rispettivamente, da almeno otto imprese artigiane o da almeno sette organismi di primo grado ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile;
c) le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno400 imprese artigiane e aventi un patrimonio sociale di almeno lire 100.000.000;
d) i consorzi fidi costituiti da almeno 100 imprese artigiane e aventi un patrimonio sociale di almeno lire30.000.000;
e) i consorzi regionali costituiti, anche in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, da almeno sette cooperative artigiane di garanzia o da almeno sette consorzi fidi con operatività di livello provinciale.
Agli organismi consortili di primo grado possono partecipare piccole imprese operanti in settori diversi dall'artigianato, purchè in via marginale e, in ogni caso, nel limite di un terzo di tutte le imprese associate. L'eventuale partecipazione di imprese non aventi natura artigiana a cooperative artigiane di garanzia e a consorzi fidi non può costituire titolo per il beneficio di garanzie o di fidejussioni carico di conferimenti regionali erogati ai sensi della presente legge.
Nei casi previsti al precedente comma, gli interventi contributivi regionali non possono essere determinati con riferimento alle imprese consorziate non artigiane.
Art. 3 Priorità
La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno e sentita la Commissione consiliare competente, determina per ogni esercizio finanziario i criteri prioritari per settori e per aree per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge a favore delle imprese artigiane individuali o societarie in armonia con i progetti e gli indirizzi programmatici vigenti e riferiti specificatamente alle attività economiche del settore secondario.
Oltre alle situazioni prioritarie determinate ai sensi del precedente comma, sono privilegiate:
a) le necessità di ripristino dell'attività produttiva da parte di imprese colpite da evento naturale calamitoso, normalmente non coperto da assicurazione;
b) le necessità di trasferimento dell'attività produttiva da parte di imprese sottoposte a pubblico esproprio o a sfratto esecutivo o a ordine dell'autorità competente per inidoneità igienica o ambientale dei locali o delle lavorazioni;
c) le iniziative intraprese per agevolare la ricerca o la produzione di beni ad alta tecnologia o per realizzare progetti di innovazione tecnologica;
d) le iniziative idonee a incrementare l'attività produttiva delle imprese operanti sui mercati esteri;
e) le iniziative connesse a insediamenti produttivi in aree artigianali attrezzate o alla valorizzazione ambientale dei centri storici;
f) le iniziative intraprese nella regione da lavoratori emigrati rimpatriati;
g) le iniziative attuate da imprese che hanno alle dipendenze almeno un lavoratore portatore di handicaps.
Art. 4 - Divieto di cumulo e incompatibilità
I contributi per lo sgravio dei costi delle operazioni finanziarie non sono cumulabili con altri richiesti o ottenuti, per la quota di investimento a valere sulla stessa iniziativa o per la stessa quota di investimento, da altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni.
L'utilizzazione dei finanziamenti agevolati per finalità diverse da quelle dichiarate nella domanda di contributo accolta comporta la revoca del beneficio.
Agli effetti del provvedimento di revoca, di cui al precedente comma, sono considerate destinazioni diverse da quelle per le quali è stato concesso il contributo l'alienazione e la locazione dei beni prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisizione dei beni medesimi, ovvero prima che sia trascorso il normale periodo di durata dell'operazione agevolata.
Non costituisce causa di decadenza dal beneficio dei contributi per l'agevolazione dei finanziamenti la sopravvenuta perdita dei requisiti per il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa se tale perdita è determinata esclusivamente dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabilite dallo art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, a seguito della realizzazione dell'iniziativa agevolata.
Art. 5 - Regolamentazioni
Ai fini dell'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente legge e in conformità alle norme statutarie della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti o aziende di credito o società finanziarie o enti pubblici, sentite le associazioni sindacali artigiane regionali, facendo salva l'autonomia contrattuale delle imprese nella definizione delle migliori condizioni economiche.


TITOLO II
INTERVENTI PER LE GARANZIE
DEI FINANZIAMENTI

Art. 6 - Finalità degli interventi per le garanzie
La Regione adotta iniziative a sostegno degli scopi sociali delle cooperative artigiane di garanzia, dei consorzi di garanzia collettiva fidi e loro organismi di secondo grado con contributi annuali.
I contributi sono destinati all'integrazione di apposito fondo del patrimonio degli organismi associativi per la prestazione di garanzie relative a operazioni finanziarie dei soci.
Sulla destinazione delle rendite maturate sui fondi di cui al comma precedente decide il consiglio di amministrazione in base alle norme legislative e statutarie.
I consorzi regionali di secondo grado tra le cooperative artigiane di garanzia o tra i consorzi di garanzia collettiva fidi sono autorizzati a utilizzare i conferimenti regionali anche per fidejussioni da concedere alle forme associate, di cui all'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 , e successive modificazioni e integrazioni, per credito a breve o medio termine o per affidamenti eccedenti gli importi massimi assistibili dagli organismi di primo grado. Tale operatività fidejussoria speciale dovrà essere disciplinata da apposita convenzione con uno o più istituti e aziende di credito.
Art. 7 - Modalità di concessione delle fidejussioni
Le fidejussioni possono essere concesse dagli organismi associativi di garanzia indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte o dall'importo dei contributi versati dal socio interessato.
Ogni richiesta di fidejussione deve essere motivata e corredata, oltre che della situazione patrimoniale e del conto economico, di idonea documentazione informativa anche in ordine alle finalità dell'operazione.
Il consiglio di amministrazione di ciascun organismo associativo di primo grado per tutte le operazioni agevolate con contributi regionali accerta:
a) la regolare esecuzione del piano di rimborso del capitale prestato;
b) il mantenimento della qualifica artigiana dell'impresa per la durata dell'operazione;
c) la destinazione del prestito dichiarata nella richiesta di fidejussione.
Di eventuali irregolarità rilevate dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Giunta regionale.
Art. 8 - Requisiti degli organismi di garanzia
Oltre ai necessari adeguamenti alle prescrizioni dei precedenti articoli, gli statuti delle cooperative artigiane di garanzia, dei consorzi di garanzia collettiva fidi e dei loro organismi regionali di secondo grado devono contenere clausole rispondenti ai seguenti principi e scopi sociali:
a) prestazione di garanzie per affidamenti e finanziamenti bancari e parabancari e assistenza e consulenza tecnico - finanziaria a favore dei propri soci;
b) destinazione del patrimonio sociale o del fondo consortile esclusivamente alla prestazione di garanzie;
c) mancanza di scopo di lucro e divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, ai soci;
d) ammissione di soci che non aderiscano già ad altro organismo associativo artigiano costituito con gli stessi scopi perseguiti con le medesime modalità operative o che non risultino espulsi da altro organismo associativo di garanzia;
e) istituzione di un collegio sindacale la cui presidenza sia affidata a un rappresentante della Regione;
f) obbligo dei liquidatori, in caso di scioglimento, di notificarne alla Regione i motivi e le cause;
g) facoltà della Giunta regionale di disporre la destinazione della somma disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti oppure negli albi professionali dei ragionieri e dei dottori commercialisti. Il presidente del collegio sindacale relaziona semestralmente alla Giunta regionale sull'utilizzo dei fondi di garanzia ai fini della osservanza della precedente lettera b).
Art. 9 - Determinazione dei conferimenti regionali per le garanzie delle operazioni finanziarie agevolate
I conferimenti annuali a favore delle cooperative artigiane di garanzia, dei consorzi di garanzia collettiva fidi e dei loro organismi regionali di secondo grado sono determinati tenuto conto dei seguenti criteri:
a) assegnazione della somma disponibile per il 60 percento a favore di cooperative artigiane di garanzia e per il 40 per cento a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi;
b) successiva ripartizione delle somme risultanti a favore degli organismi associativi interessati:
- per il 30 per cento con riferimento agli incrementi di patrimonio per apporti dei soci nell'ultimo esercizio rispetto all'esercizio precedente;
- per il 65 per cento con riferimento alle esposizioni per garanzie alla fine dell'ultimo esercizio;
- per il 5 per cento con riferimento alle maggiori necessità delle reintegrazioni del patrimonio sociale a causa di perdite definitivamente subite e riportate in bilancio con il limite del 40 per cento delle perdite stesse.
A ogni organismo regionale di garanzia di secondo grado è assegnato un contributo pari al 15 per cento della somma concessa a ogni organismo di primo grado a esso aderente per effetto della ripartizione disciplinata dal comma precedente.
Art. 10 - Procedure
Ai fini dei conferimenti annuali previsti dai precedenti articoli, gli organismi associativi di garanzia interessati devono far pervenire le domande entro il 31maggio di ogni anno corredandole di documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti qualora non già agli atti del competente ufficio regionale.
In ogni caso essi sono tenuti ad allegare alla domanda:
a) una dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale attestante:
- il numero dei soci iscritti, receduti o esclusi nello ultimo esercizio nonchè la consistenza complessiva dei soci al 31 dicembre;
- il numero e l'importo delle quote sottoscritte e versate e delle quote rimborsate nell'ultimo esercizio, nonchè il numero e l'importo delle quote versate complessivamente al 31 dicembre;
- il numero e l'importo delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio;
- l'osservanza di ogni adempimento previsto dalle leggi statali e regionali, nonchè dallo statuto sociale da parte dell'organismo associativo;
b) una dichiarazione degli istituti e aziende di credito convenzionati attestante l'esposizione fidejussoria complessiva al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda;
c) una copia autentica del bilancio dell'ultimo esercizio con relative relazioni illustrative approvato dall'assemblea e depositato a termine di legge.
L'accoglimento delle domande, nei limiti dello stanziamento disponibile, è deliberato dalla Giunta regionale.

TITOLO III
AGEVOLAZIONE DEI FINANZIAMENTI
A IMPRESE ADERENTI
A ORGANISMI ARTIGIANI DI GARANZIA

Art. 11 - Contributi per operazioni di credito garantite dalle cooperative artigiane di garanzia
La Regione agevola le operazioni di credito contratte dalle imprese artigiane o dai consorzi da esse costituiti con la fidejussione di una cooperativa artigiana di garanzia mediante l'erogazione dei contributi in unica soluzione rapportati al capitale prestato o mutuato.
La misura dell'intervento è fino al 4 per cento per operazioni di credito destinate alle necessità economiche connesse alla condizione delle aziende e fino all'8 per cento per operazioni di credito destinate a investimenti in beni strumentali.
Il capitale prestato o mutuato dell'operazione agevolabile non può essere inferiore a lire 5.000.000 nè superiore a lire 30.000.000.
Art. 12 - Contributi per operazioni di locazione finanziaria a favore dei soci delle cooperative artigiane di garanzia
La Regione agevola le operazioni di locazione finanziaria, contratte dalle imprese artigiane o dai consorzi da esse costituiti, mediante contributi erogabili in unica soluzione in misura pari all'8 per cento del valore del bene locato.
Le operazioni di locazione finanziaria agevolabili concernono beni mobili - esclusi gli autoveicoli qualora non aventi natura necessariamente strumentale per la impresa - acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e che ha la facoltà di divenirne proprietario al termine della locazione con il pagamento di un prezzo prestabilito.
Il valore dei beni dell'operazione agevolabile non può essere complessivamente inferiore a L. 5.000.000 nè superiore a L. 30.000.000.
Art. 13 - Contributi per operazioni di cessione di crediti commerciali
La Regione agevola le operazioni di cessione di crediti commerciali società di gestione specializzate, da parte di imprese o consorzi da esse costituiti aderenti a consorzi di garanzia collettiva fidi, mediante contributi commisurati alle spese per commissioni d'incasso con la aliquota fino al 40 per cento. L'aliquota è elevabile al 60per cento se trattasi di crediti derivanti da esportazione dei prodotti all'estero e il contributo è concedibile nel limite massimo, rispettivamente, di L. 4.000.000, e di lire 6.000.000 annue.
Le operazioni agevolabili sono quelle relative a contratti innominati, in base ai quali le imprese artigiane o agli organismi consortili da esse costituiti cedono i propri crediti commerciali a una società finanziaria. Questa contabilizza tali crediti e li incassa assumendo a proprio carico il rischio dell'insolvenza dei debitori ceduti e la impresa artigiana si obbliga a pagare alla società finanziaria una commissione di incasso sull'ammontare dei crediti ceduti e gli interessi sulle eventuali anticipazioni ricevute.
Art. 14 - Condizioni particolari per il beneficio del contributo
A favore di una stessa impresa artigiana o consorzio tra imprese artigiane non possono essere agevolate più operazioni finanziarie in corso della medesima natura e che comportino complessivamente contributi superiori ai limiti massimi indicati nei precedenti articoli ovvero operazioni finanziarie perfezionate prima che siano trascorsi 24 mesi dal perfezionamento di una precedente operazione finanziaria agevolata.
In relazione a insolvenze o ad altre irregolarità nello svolgimento del rapporto finanziario è data facoltà alla Giunta regionale di revocare la concessione del contributo o di ridurre l'importo concesso.
Gli istituti o aziende di credito e le società finanziarie sono tenute a comunicare tempestivamente alla Giunta regionale i fatti indicati al precedente comma.
I beni acquisiti mediante operazioni di credito o di locazione finanziaria agevolate dalla Regione devono essere destinati all'attività dell'impresa artigiana almeno per tutta la durata delle operazioni stesse, a pena di decadenza dal beneficio dell'intero importo del contributo concesso.
Gli importi dei contributi disciplinati dal presente titolo sono maggiorati del 30 per cento a favore delle imprese artigiane aventi sede e operanti in comuni il cui territorio sia compreso in aree insufficientemente sviluppate ai sensi del dpr 9 novembre 1976, n. 902.
Art. 15 - Procedure
Le domande intese ad ottenere i contributi, di cui al presente titolo, devono pervenire alla Giunta regionale non oltre sei mesi dal perfezionamento dell'operazione finanziaria, corredate della prescritta documentazione, per il tramite delle cooperative artigiane di garanzia o dei consorzi fidi artigiani o di loro consorzi regionali di secondo grado.
Per ogni domanda, il presidente dell'organismo associativo di garanzia, cui appartiene l'impresa artigiana richiedente, attesta l'eventuale fidejussione prestata e l'avvenuto accertamento dell'effettiva destinazione della operazione agli scopi giustificanti la concessione dei contributi ai sensi della presente legge.
Gli istituti o aziende di credito e le società finanziarie, per essere autorizzate a operare in ordine ai finanziamenti agevolati dalla presente legge, sono tenuti ad accettare le specifiche condizioni e clausole convenzionali approvate dalla Giunta regionale.
Sulla base delle domande presentate e degli appositi stanziamenti di bilancio disponibili, la Giunta regionale approva trimestralmente un piano di assegnazione dei contributi a ciascun istituto o azienda di credito o società finanziaria. Il piano ha valore d'atto di impegno di spesa per l'esercizio in cui è approvato.
I contributi, determinati ai sensi del presente titolo, sono erogati direttamente agli istituti o aziende di credito o alle società finanziarie interessate, quali anticipazioni sulla riscossione di quote del capitale prestato o mutuato e, ove possibile, di canoni periodici in scadenza nelle date successive all'incasso del contributo, ovvero quale quota parte delle spese di commissione dovute da ciascuna impresa artigiana.

TITOLO IV
AGEVOLAZIONI DEI FINANZIAMENTI
PER IL TRAMITE DELLA CASSA PER IL CREDITO
ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 16 - Operazioni finanziarie agevolabili
Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti nella Regione del Veneto, concesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, sono disciplinate dalla presente legge e, per quanto in essa non previsto, dalle norme legislative e regolamentari per l'attuazione della legge25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni e integrazioni, da quelle per l'attuazione della legge 21maggio 1981, n. 240, e della legge 24 maggio 1977, n. 227.
Al fine di agevolare le operazioni di credito a medio termine, di finanziamento all'esportazione e di locazione finanziaria eccedenti i limiti di finanziamento assistibili a carico di fondi statali, la Regione integra i fondi di contributo annualmente assegnati al Comitato tecnico regionale per il Veneto a valere sul fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito ai sensi dello art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
Le agevolazioni finanziarie previste nel presente articolo devono essere finalizzate:
a) alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, all'acquisto di laboratori, nonchè all'acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria;
b) all'acquisto, ovvero all'acquisizione mediante locazione finanziaria, di arredamenti, impianti, macchine, attrezzature, autoveicoli e autoscafi purchè costituiscano bene strumentale dell'impresa artigiana;
c) alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
Art. 17 - Limiti massimi degli interventi agevolati
La misura delle agevolazioni in conto interessi o in conto canoni, la durata e l'importo massimo dei finanziamenti agevolabili sono quelli determinati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni della legge 21 maggio 1981, n. 240, e della legge 24 maggio 1977, n. 227.
Il costo a carico delle imprese artigiane per le operazioni finanziarie non superiori a L. 25.000.000 e comunque per quelle destinate alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti è pari o equivalente al tasso applicato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane per il riscontro o finanziamento delle operazioni maggiorato di due punti percentuali.
I finanziamenti destinati alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti sono esclusi dalle agevolazioni creditizie a carico dei conferimenti regionali fatte salve le domande già presentate agli istituti di credito alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 - Rapporti con società ed enti finanziatori
Gli istituti e le aziende di credito possono essere autorizzati dal Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane a stipulare, in via definitiva, i contratti relativi alle operazioni per le quali le domande di contributo, a giudizio del predetto comitato, siano state regolarmente presentate. Tuttavia, per le rate scadenti nel periodo dalla data di stipulazione dei contratti a quella della formale deliberazione di concessione del contributo, l'importo di quest'ultimo può essere posto a carico dell'impresa artigiana interessata con riserva di successivo conguaglio.
La Cassa per il credito alle imprese artigiane vigila, normalmente attraverso le società e gli enti finanziatori, sulla effettiva utilizzazione del finanziamento agevolato, a opera della impresa beneficiaria in attività economicamente e giuridicamente artigianali.
Art. 19 - Adempimenti particolari della Cassa per il credito alle imprese artigiane
Con periodicità trimestrale il Comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede, per il tramite dell'ufficio regionale per il Veneto della Cassa stessa, a fornire alla Giunta regionale adeguate informazioni sulla dinamica dei finanziamenti agevolati, evidenziando il volume delle operazioni ammesse al contributo e di quelle respinte e ricostruendo il quadro finanziario relativo allo stato del fondo.

TITOLO V
INTERVENTI AGEVOLATIVI SPECIALI

Art. 20 - Interventi per progetti speciali d'investimento
In conformità alle direttive programmatiche enunciate negli allegati al Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro, approvato con legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 , la Regione agevola la realizzazione di progetti speciali di innovazione tecnologica, di ristrutturazione o di riconversione aziendale da parte di imprese riconosciute artigiane. Nell'ambito delle imprese ritenute ammissibili al contributo saranno privilegiate quelle aderenti a cooperative artigiane di garanzia o a consorzi fidi artigiani.
L'agevolazione è attuata mediante concessioni di contributo in conto capitale su finanziamenti destinati alla acquisizione di macchinari, attrezzature e impianti nuovi di fabbrica e alla costruzione di opere edili facenti parte integrante dei progetti stessi. Sono esclusi dai contributi i mezzi di trasporto di qualsiasi natura.
Sono oggetto dell'agevolazione di cui al primo comma i progetti speciali che singolarmente prevedano investimenti di importo complessivo superiore al limite di fido assistibile dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane; essi possono essere agevolati nel limite del 70per cento dell'investimento.
L'intervento contributivo della Regione è rapportato, con l'aliquota del 15 per cento, alla parte di capitale mutuato da istituti o da aziende di credito per la durata di cinque anni e per l'importo fino a L. 100.000.000 eccedente il limite di fido di cui al precedente comma. Nel caso di acquisizione di macchinari, attrezzature e impianti mediante operazioni di locazione finanziaria, l'aliquota dell'intervento contributivo è rapportata al valore orginario dei beni locati.
Costituiscono condizioni prioritarie assolute per lo accesso ai benefici di cui al presente articolo:
- il trasferimento dell'attività o l'insediamento da non oltre due anni in area produttiva attrezzata e agevolata ai sensi della legge regionale 22 aprile 1977, nº33, e della legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 ;
- le iniziative concernenti le attività della lavorazione del vetro, della ceramica, delle pelli e del cuoio, nonchè le attività del tessile, dell'abbigliamento e delle occhialerie.
Art. 21 - Interventi speciali per i territori montani
In conformità alle direttive per lo sviluppo dell'artigianato nei territori montani, approvate con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , la Regione agevola operazioni di credito o di locazione finanziaria fino a L. 100.000.000in linea capitale, di durata non superiore a 10 anni, destinate alla realizzazione di singoli progetti aziendali di riconversione o di ristrutturazione di imprese artigiane del comparto manifatturiero.
Sono finanziabili con le agevolazioni regionali di cui al presente articolo le spese inerenti alla costruzione, alla ristrutturazione o all'ampliamento di laboratori, alla realizzazione di impianti fissi o all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari e di attrezzature non finanziabili con agevolazioni regionali per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
La misura dell'intervento regionale è data dalla aliquota necessaria per determinare un tasso minimo, a carico dell'impresa artigiana o del consorzio artigiano, pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni.
Costituiscono condizioni prioritarie assolute per lo accesso ai benefici di cui al presente articolo:
- il trasferimento dell'attività o l'insediamento da non oltre due anni in area produttiva attrezzata e agevolata ai sensi della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , e della legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 ;
- l'acquisto di macchine operatrici per procedimenti di lavorazione ad alta tecnologia;
- l'appartenenza dell'impresa a cooperativa artigiana di garanzia o a consorzio fidi artigiano.
Gli interventi speciali di cui al presente articolo sono attuati per il tramite delle Comunità montane, le quali sono autorizzate a stipulare apposita convenzione con istituti o aziende di credito o società finanziarie perla concessione e l'erogazione dei contributi in conto interessi o in conto canoni di locazione nei limiti dei fondi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 22 - Contributi integrativi straordinari
In sede di prima attuazione della presente legge, i conferimenti concedibili alle cooperative artigiane di garanzia, costituite nel triennio dal 1982 al 1984, sono integrati da un importo fisso pari a lire 100.000.000 per ciascuna cooperativa. Inoltre, a favore di tutte le rimanenti cooperative artigiane di garanzia è assegnata la somma di lire 950.000.000 da ripartire in lire 30.000.000per ciascuna di esse e il resto proporzionalmente alla esposizione per garanzie prestate e alle insolvenze da esse riscontrate alla fine dell'esercizio 1985.
Ai consorzi regionali di secondo grado tra le cooperative artigiane di garanzia, costituiti nel medesimo triennio è erogato un contributo straordinario di lire200.000.000 ai fini della costituzione di uno speciale fondo di garanzia per la stessa destinazione e alle medesime condizioni stabilite dall'art. 17 della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 .
Art. 23 - Deroghe
Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 1986 e1987, i conferimenti regionali disciplinati dal titolo II della presente legge sono concessi, a cooperative artigiane di garanzia e i consorzi di garanzia collettiva fidi che risultino costituiti al 31 dicembre 1984, senza tener conto dei rispettivi requisiti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 2.
In deroga agli articoli 3, lettera b), e 5 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 , possono fruire dei contributi ivi previsti i consorzi fidi di primo e secondo grado.
A partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai consorzi - fidi aventi i requisiti e operanti nelle condizioni di cui all'articolo 8 non sono applicabili le agevolazioni di cui alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 ,e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 24 - Efficacia particolare
Le modalità di determinazione degli interventi contributivi previsti dai precedenti titoli possono essere applicate anche ai procedimenti amministrativi conseguenti all'attuazione della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 , e della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 ,e successive modificazioni e integrazioni, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Per le operazioni finanziarie agevolate per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane, già stipulate dagli istituti di credito e dalle società di locazione finanziaria all'entrata in vigore della presente legge e in attesa di ammissione a contributo, si applicano i tassi agevolati previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento.
Art. 25 - Abrogazioni
Sono abrogate la legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 e la legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , nonchè le successive norme che le hanno modificate o integrate. Tuttavia, le relative disposizioni - fatta salva la facoltà di cui al precedente articolo 24 - continuano ad applicarsi per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
E' data facoltà alla Giunta regionale di concordare con gli istituti e con le aziende di credito le modalità di liquidazione anticipata delle quote già concesse di contributo in conto interessi, riferentisi a periodi di ammortamento delle operazioni di credito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono abrogati, inoltre, la lettera b) dell'articolo 11e gli articoli 14 e 15 della legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 .
Art. 26 - Norma finanziaria
Per l'anno 1986, la presente legge non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti nel bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1986in base alle leggi regionali 15 dicembre 1981, n. 70, 29dicembre 1981, n. 80, e 24 luglio 1984, n. 34.
All'istituzione dei capitoli occorrenti all'adeguamento dei relativi stanziamenti si provvederà in sede di variazione di bilancio per l'esercizio 1986.
Per gli esercizi successivi, gli oneri sono determinati con la legge di bilancio.
Art. 27 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO