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Legge regionale 8 aprile 1986, n. 19 (BUR n. 18/1986)

Modifica alla legge regionale 5 marzo 1985 n. 20 'Intervento regionale per l'ampliamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie'

Legge regionale 8 aprile 1986, n. 19 (BUR n. 18/1986) (Abrogata)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1985, n. 20 "INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE"

Legge abrogata dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 aprile 1986, n. 19 (BUR n. 18/1986) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1985, n. 20 "INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE"

Art. 1
L'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 è sostituito dal seguente:
"Ai fini di accedere ai benefici previsti dalla presente legge il legale rappresentante dell'ente interessato deve presentare domanda alla Giunta regionale entro il mese di febbraio di ciascun anno cui l'intervento si riferisce.
Le domande presentate dagli enti locali territoriali e loro consorzi sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi della vigente normativa.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
a) una dichiarazione, da parte del legale rappresentante, che attesti la proprietà dell'immobile e che i lavori, per i quali si richiede il contributo, non sono stati iniziati.
Qualora si tratti di istituzioni private, detta dichiarazione dovrà essere in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
b) nel caso di istituzioni private, una dichiarazione, da parte del legale rappresentante, che s'impegni a destinare l'immobile a uso scolastico per dieci anni, o a concederlo, per lo stesso uso e periodo, a titolo gratuito ovvero a un canone simbolico e in comodato;
c) una dichiarazione, da parte dell'autorità scolastica competente, attestante il numero degli alunni frequentanti, nell'ultimo triennio, il plesso scolastico per il quale si richiedono i benefici;
d) una relazione, resa dal legale rappresentante dell'ente, che illustri le motivazioni della necessità e urgenza dell'opera, con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni, e una relazione a firma di un tecnico abilitato, che descriva le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e i costi previsti".
Art. 2
L'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 è così sostituito:
"Il piano di riparto viene definito secondo le procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
A tal fine, Uffici del Genio Civile inviano alla Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento, un parere tecnico sulle relazioni di cui alla lettera d) del precedente articolo"
Art. 3
In via transitoria le domande presentate ai sensi dell'originario articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 , sono utilmente inserite anche nella graduatoria relativa all'anno 1985, qualora abbiano i requisiti dell'articolo 3 - come sostituito dalla presente legge - e siano corredate dal parere tecnico di cui al precedente articolo 2.
A tal fine, la Giunta regionale stabilisce il termine entro il quale l'ente interessato dovrà effettuare le regolarizzazioni eventuali, secondo i requisiti e la procedura prevista dalla presente legge.
In via transitoria, il termine utile per la presentazione delle domande relative al 1986 viene prorogato al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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