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Legge regionale 8 aprile 1986, n. 20 (BUR n. 18/1986)

Modifica alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 2, relativa a 'Interventi a favore dell'associazionismo e della cooperazione tra piccole e medie imprese commerciali'

Legge regionale 8 aprile 1986, n. 20 (BUR n. 18/1986) (Abrogata)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1985, n. 2 , RELATIVA A "INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI"

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 2 , operata dall’articolo 19, della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 8 aprile 1986, n. 20 (BUR n. 18/1986) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1985, n. 2 , RELATIVA A "INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONAISMO E DELLA COOPERAZIONE TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI".

Art. 1
Il termine fissato all'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 2 "Interventi a favore dell'associazionismo e della cooperazione tra piccole e medie imprese commerciali" è prorogato, per l'anno 1986, al ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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