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Legge regionale 8 aprile 1986, n. 21 (BUR n. 18/1986)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , 'Norme per la costituzione e il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833'

Legge regionale 8 aprile 1986, n. 21 (BUR n. 18/1986) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 , "NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833"

Legge abrogata a decorrere dall’1 maggio 1995 dall’articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 aprile 1986, n. 21 (BUR n. 18/1986) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1979, n. 78 "NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833".

Art. 1
L' articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - L' associazione dei comuni.
Nel caso previsto dal numero 3) dell'articolo precedente, con la presente legge è costituita, per ciascun ambito territoriale l'associazione dei comuni prevista dall'articolo 25 - comma secondo - del DPR 24 luglio 1977 n. 616.
L'assemblea dell'associazione intercomunale è composta di:
1) 30 membri, quando la popolazione dei comuni associati non sia complessivamente superiore a 30.000 abitanti;
2) 40 membri, quando la popolazione dei comuni associati non sia complessivamente superiore a 100.000 abitanti;
3) 50 membri, quando la popolazione dei comuni associati non sia complessivamente superiore a 250.000 abitanti;
4) 60 membri, quando la popolazione dei comuni associati non sia complessivamente superiore a 500.000 abitanti;
5) 80 membri, quando la popolazione dei comuni associatisi a complessivamente superiore a 500.000 abitanti.
Il numero dei membri dell'assemblea dell'associazione intercomunale di cui al precedente comma è ridotto di dieci unità quando il numero dei comuni che la formano è inferiore a dieci.
Per la formazione dell'assemblea, preventivamente è assegnato a ciascun comune un rappresentante; successivamente il numero dei seggi restanti è ripartito secondo il seguente procedimento: si divide l'entità della popolazione di ciascun comune successivamente per 1, 2,3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi restanti e quindi si scelgono, fra i quozienti, così ottenuti, i più alti, in numero eguale ai seggi ancora da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun comune avrà così ancora tanti rappresentanti quanti sono i quozienti a esso appartenenti, compresi nella graduatoria.
Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale.
La Giunta regionale accerta in via preventiva e comunica il numero dei rappresentanti di ciascun comune in seno all'assemblea dell'associazione intercomunale."
Art. 2
Al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , nell'espressione: "anche nel proprio seno è soppresso il termine: "anche".
Art. 3
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è soppresso.
Art. 4
L'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:
"Art. 9 - La prima seduta dell'assemblea.
L'ordine del giorno della prima seduta dopo la rinnovazione è determinato dal presidente uscente dell'assemblea nell' atto di convocazione.
Esso deve in ogni caso comprendere:
1) la verifica dei requisiti di appartenenza all'assemblea e la convalida degli eletti;
2) l'elezione del presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale;
3) l'elezione del presidente del comitato di gestione della unità locale socio - sanitaria; 4) l'elezione dei componenti del comitato di gestione dell'unità locale socio - sanitaria.
Il presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei componenti, dalla seconda votazione anche a maggioranza semplice."
Art. 5
L' articolo 10 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è soppresso.
Art. 6
L' articolo 11 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente: "Art. 11 - Organi dell'unità locale socio - sanitaria.
Sono organi dell'unità locale socio -sanitaria:
1) il presidente;
2) il comitato di gestione;
3) il collegio dei revisori.
Operano altresì , nei limiti delle competenze loro attribuite quali organi dell'unità locale socio - sanitaria il consiglio comunale, l'assemblea della comunità montana e l'assemblea dell'associazione intercomunale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la convocazione e la presidenza del consiglio comunale, dell'assemblea delle comunità montane anche integrata e dell'assemblea dell'associazione intercomunale nonchè ogni altro compito inerente il funzionamento di tali organi collegiali sono svolte dal sindaco, dal presidente della comunità montana o dal presidente dell'assemblea della associazione intercomunale. "
Art. 7
L'articolo 12 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:" Art. 12 - Sede dell'assemblea dell'associazione intercomunale.
L'assemblea dell'associazione intercomunale ha sede, di norma, nel comune in cui ha sede l'unità locale socio - sanitaria del rispettivo territorio. "
Art. 8
L' articolo 13 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente: "Art. 13 - Competenze dell' assemblea.
Su proposta del comitato di gestione dell' unità locale socio - sanitaria, il consiglio comunale o l' assemblea generale della comunità montana o l' assemblea dell'associazione intercomunale, nel caso previsto dall' articolo 9, comma secondo, numero 3, della presente legge delibera sui seguenti oggetti:
1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
2) programmi e investimenti che comportino spese vinconlanti il bilancio oltre l'anno; 3) adozione complessiva delle piante organiche;
4) convenzioni di cui all' articolo 44 della legge 24 dicembre1978, n. 833;
5) articolazione dei distretti sanitari di base.
Ogni altra funzione dell' unità locale socio - sanitaria,anche se già attribuita da leggi speciali regionali alladisciolta assemblea dell' unità locale socio - sanitaria, è devoluta alla competenza del comitato di gestione.
Le approvazioni dell' assemblea, anche se modificative delle proposte formulate dal comitato di gestione, devono intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte stesse ed essere quindi sottoposte al controllo in conformità dell'articolo 29.
In caso di inutile decorso del termine suddetto l'organo di controllo, previa diffida, provvede in via sostitutiva.
L' assemblea, ai fini dell' espletamento delle funzionidi cui alla presente legge, si avvale delle strutture e degliuffici dell' unità locale socio - sanitaria."
Art. 9
L'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - Regolamento di funzionamento.
L'assemblea dell'associazione intercomunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può dotarsi di un regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle adunanze."
Art. 10
L' articolo 15 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:
"Art. 15 - Comitato di gestione.
Il comitato di gestione dell'unità locale socio - sanitaria è composto dal presidente, nonchè da quattro membri ove la popolazione residente nell'ambito territoriale non superi i 75.000 abitanti e, in caso diverso, da sei membri.
Il presidente e i membri del comitato di gestione sono eletti, con separate votazioni, dal consiglio comunale del singolo comune o dall'assemblea dell'associazione intercomunale o dall'assemblea della comunità montana integrata, previa presentazione, almeno cinque giorni prima, di un " curriculum" attestante l'esperienza di amministrazione e direzione dei candidati.
I membri del comitato di gestione, scelti anche all'esterno del consiglio comunale e delle assemblee di cui al secondo comma, sono eletti, successivamente alla elezione del presidente, mediante la votazione su liste di candidati. Risultano eletti i candidati della lista che ha riportato il maggior numero di voti.
I membri del comitato di gestione, quando non facciano parte degli organi collegiali di cui al secondo comma, hanno titolo a intervenire, con voto consultivo, alle riunioni degli stessi organi nell'esercizio delle funzioni di assemblea dell'unità locale socio - sanitaria ai sensi dell'articolo 13.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un membro del comitato di gestione, si procede alla sua sostituzione mediante elezione di un nuovo membro anche a maggioranza relativa.
Se il numero di membri da sostituire è superiore alla metà del comitato di gestione, escluso il presidente, il consiglio comunale o le assemblee provvedono all'integrale rinnovazione.
In deroga ai precedenti commi, quando si tratti di unità locale socio - sanitaria, il cui territorio coincida con quello di una comunità montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono esercitate, rispettivamente, dal presidente e dalla giunta della stessa comunità."
Art. 11
Il primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:
"Il comitato di gestione:
a) predispone le proposte di cui al precedente articolo 13 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
b) determina le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani e programmi e può attribuire, a tali fini, specifici incarichi istruttori e propositivi a singoli componenti nonchè a più componenti riuniti in commissioni permanenti;
c) nomina i dirigenti che compongono l'ufficio di direzione secondo le disposizioni in vigore;
d) compie ogni altro atto di amministrazione dell'unità locale socio - sanitaria."
Art. 12
L'articolo 17 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:
"Art. 17 - Il presidente del comitato di gestione.
Il presidente del comitato di gestione è il presidente dell'unità locale socio - sanitaria e viene eletto, con separata votazione, dagli organi collegiali come previsto dal precedente articolo 15, comma secondo.
La votazione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea in primo scrutinio, a maggioranza assoluta dei votanti nei successivi scrutini.
Resta salvo il caso di cui al precedente articolo 15, ultimo comma."
Art. 13
All'articolo 18 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , dopo le parole "convoca e presiede" sono soppressele seguenti:
"L'assemblea generale - salvo il caso di unità locale socio - sanitaria coincidente con un singolo comune, nel quale essa è presieduta dal sindaco - ".
Art. 14
L' articolo 19 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:
"Art. 19 - Vicepresidente. Il vicepresidente è eletto dal comitato di gestione tra i propri componenti, a maggioranza assoluta degli stessi.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni."
Art. 15
L'articolo 20 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:
"Art. 20 - Indennità ai componenti dell'assemblea.
Ai componenti degli organi collegiali, nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma dell'articolo 11, compete, per ogni giornata di seduta con effettiva partecipazione, un'indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali di corrispondente popolazione.
Compete altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute, secondo quanto indicato dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169."
Art. 16
Dopo l'articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è inserito il seguente:
"Art. 22 ter - Indennità al presidente, al vice presidente e ai componenti il comitato di gestione.
Le indennità al presidente, al vicepresidente e ai componenti il comitato di gestione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 sono calcolate secondo i criteri di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, allegato A), e successivi aggiornamenti."
Art. 17
L'articolo 26 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è soppresso.
Art. 18
La rubrica del titolo VII della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituita dalla seguente:
"Titolo VII - Norme transitorie."
Art. 19
L' articolo 32 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , è sostituito dal seguente:
"Art. 32 - Prima convocazione dell'assemblea dell'associazione intercomunale.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli comunali devono provvedere alla nomina dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale, in conformità a quanto disposto dalla presente legge.
Entro i successivi 15 giorni, l'assemblea così eletta è convocata ai sensi del precedente articolo 9 e per gli adempimenti previsti dallo stesso articolo."
Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




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