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Legge regionale 22 aprile 1986, n. 22 (BUR n. 20/1986)

Interventi urgenti in favore degli enti locali per agevolare l'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di interesse regionale nell'anno 1986

Legge regionale 22 aprile 1986, n. 22 (BUR n. 20/1986) (Abrogata)

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE NELL'ANNO 1986

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 aprile 1986, n. 22 (BUR n. 20/1986)

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER AGEVOLARE L'ACCESO AI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE NELL'ANNO 1986.

Art. 1
Entro il 31 maggio 1986, il Consiglio regionale approva il programma delle opere pubbliche da ammettere a contributo in favore degli enti locali ai fini del finanziamento delle opere medesime mediante concessione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dello articolo 10 - ottavo comma - del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47.
Il programma - che deve prevedere in via prioritaria la realizzazione di opere concernenti lo smaltimento di rifiuti solidi, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione, beni culturali, viabilità e strutture per anziani - è predisposto dalla Giunta regionale sentiti i rappresentanti regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
Il programma è pubblicato entro lo stesso termine del 31 maggio 1986 nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Art. 2
Il programma delle opere da ammettere a contributo regionale è predisposto con riferimento ai criteri di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e sulla base delle domande già presentate ai sensi della legge medesima alla data del 28 febbraio 1986.
Il programma potrà comprendere anche interventi che la Giunta regionale riconosce necessari a seguito di proprie indagini ricognitive, in armonia con gli strumenti di programmazione regionale.
Sono requisiti necessari per l'inserimento delle opere nel programma:
a) la compatibilità delle previsioni progettuali con gli strumenti di programmazione regionale;
b) la disponibilità di progetti esecutivi o di stralci funzionali dei medesimi che siano pronti per l'appalto.
Il programma determina altresì la spesa massima ammessa a contributo e la misura del contributo medesimo di cui all'art. 3.
Art. 3
Il contributo regionale è concesso in conto capitale agli enti locali beneficiari in misura non superiore al 20% della spesa ammessa.
Sono esclusi dalla concessione dei contributi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti limitatamente al finanziamento delle opere concernenti la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature e impianti di depurazione.
Art. 4
Gli Enti locali indicato all'articolo 3, inclusi nel programma di cui all'articolo 2 che intendono beneficiare del contributo regionale, devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno 1986 corredata del progetto esecutivo dell'opera da realizzare e della dichiarazione di disponibilità dei cespiti delegabili ai fini dell'assunzione del mutuo.
Nei successivi dieci giorni, il dirigente del competente Dipartimento della Giunta regionale accerta, con decreto, la compatibilità della istanza con le prescrizioni del programma e provvede con lo stesso atto all'assegnazione e all'impegno del contributo regionale.
Alla concessione e all'erogazione del contributo all'ente beneficiario si provvede in conformità delle disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 5
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1986, si provvede, per competenza e per cassa, mediante corrispondente riduzione della partita n. 5 "Fondo per agevolare l'accesso degli Enti locali ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti per opere di interesse regionale" del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986 e contemporanea istituzione del capitolo 50050 (Tit. 07, Cat. 01, Sez. 01) denominato "Contributi in conto capitale sui mutui contratti dagli enti locali con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di opere di interesse regionale" dotato di uno stanziamento di lire 25 miliardi per competenza e per cassa.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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