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Legge regionale 17 giugno 1986, n. 23 (BUR n. 31/1986)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1982, n. 17 , concernente 'Istituzione di borse di studio per iscritti alle scuole di radiologia e rianimazione'

Legge regionale 17 giugno 1986, n. 23 (BUR n. 31/1986) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1982, n. 17 , CONCERNENTE "ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ISCRITTI ALLE SCUOLE DI RADIOLOGIA E RIANIMAZIONE"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 17 giugno 1986, n. 23 (BUR n. 31/1986) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1982, n. 17 CONCERNENTE "ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ISCRITTI ALLE SCUOLE DI RADIOLOGIA E RIANIMAZIONE".

Art. 1
Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 17 , è sostituito dai seguenti:
"La Regione Veneto, a decorrere dall'anno accademico 1985-1986, istituisce n. 16 borse di studio per i cittadini italiani in possesso della laurea in medicina e chirurgia, iscritti alle scuole di specializzazione di radiologia anestesia e rianimazione, presso le Università di Padova e di Verona.
Le borse di studio saranno suddivise:
a) per gli iscritti alla scuola di specializzazione di Radiologia: n. 4 all'Università di Padova e n. 4 all"Università di Verona;
b) per gli iscritti alla scuola di specializzazione di Anestesia e rianimazione: n. 4 all'Università di Padova e n. 4 all'Università di Verona."
Art. 2

All'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 17 è aggiunto il seguente comma:
"Ai componenti della commissione giudicatrice viene corrisposto il compenso di cui all'articolo 1 - punto 2) della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 64 e successive modificazioni.







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