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Legge regionale 17 giugno 1986, n. 24 (BUR n. 31/1986)

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, recante norme sul funzionamento degli organi di controllo e all'art. 6 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 37, concernente il Bollettino ufficiale della Regione

Legge regionale 17 giugno 1986, n. 24 (BUR n. 31/1986) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 35 , RECANTE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E ALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 1975, n. 37 , CONCERNENTE IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , operata dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , e della abrogazione della legge regionale 17 aprile 1975, n. 37 , operata dalla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 17 giugno 1986, n. 24 (BUR n. 31/1986) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 35 , RECANTE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E ALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 1975, n. 37 , CONCERNENTE IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Art. 1
All'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , nel primo comma, le parole: "degli Enti ospedalieri" sono sostituite dalle seguenti: "delle Unità locali socio-sanitarie".
Art. 2
All'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 :
- il primo comma è così sostituito: "Il Comitato regionale di controllo esercita l'attività di controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione provinciale e delle Unità locali socio-sanitarie";
- nel secondo comma, sono soppresse le parole: "Enti ospedalieri zonali, provinciali e regionale".
Art. 3
All'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 :
- nel primo comma, le parole: "dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132" sono sostituite con le seguenti: "dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e dall'art. 29, secondo comma, della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 .";
- il secondo comma è abrogato.
Art. 4
L'art. 22 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , inserito con l'art. 3 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 , è così sostituito:
"Art. 22 (Commissione Tecnica Consultiva degli Organi di controllo)
Nell'ambito dei rapporti di collaborazione, di cui al precedente art. 21, è istituita la Commissione Tecnica Consultiva degli Organi di controllo.
La Commissione è presieduta dal segretario regionale per i rapporti con gli enti locali.
Fanno parte della Commissione il dirigente coordinatore del Dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo, che presiede la Commissione in caso di assenza o impedimento del segretario regionale per i rapporti con gli enti locali, i segretari coordinatori degli Organi ci controllo, tre esperti di chiara fama nelle materie giuridico-amministrative e due funzionari del Dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo, di cui uno con compiti di segreteria.
La Commissione viene costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa di nomina dei componenti esperti.
Ai componenti esperti viene corrisposto un compenso forfettario di lire centomila per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute".
Art. 5
L'art. 23 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , così numerato dall'art. 4 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 , è così sostituito:
"Sono soggette al controllo di legittimità tutte le deliberazioni degli Enti indicati all'art. 2 della presente legge, eccettuate quelle di cui al successivo art. 23 bis.
L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali contenenti le deliberazioni degli atti soggetti al controllo, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato.
Se prima della scadenza del suddetto termine l'Organo di controllo chiede all'ente interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine per l'annullamento viene prorogato al ventesimo giorno successivo al ricevimento di quanto richiesto.
La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata un sola volta per la stessa deliberazione.
Le deliberazioni in ordine alle quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio si intendono decadute, ove non sia fatta pervenire risposta all'Organo di controllo entro centoventi giorni dalla data dell'avviso di ricevimento, mediante raccomandata, della relativa ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo 28 della presente legge.
Nell'ipotesi che l'atto sottoposto al controllo presenti un vizio di legittimità che investe solo una parte dell'atto medesimo, senza coinvolgere la parte residua di esso, l'Organo di controllo può disporre l'annullamento parziale.
Il controllo è limitato ai soli vizi di legittimità di forma o di procedimento quando si tratti di deliberazioni, comprese quelle in materia urbanistica e relative norme tecniche, aventi contenuto preparatorio o comunque costituenti parti di un atto destinato a perfezionarsi con l'intervento di successivi provvedimenti.".
Art. 6
Dopo l'art. 23 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , così numerato dall'art. 4 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 , è aggiunto il seguente articolo 23 bis:
"Art. 23 bis (Atti non soggetti a controllo)
Non sono soggetti a controllo e diventano esecutivi dalla data di adozione:
- gli ordini del giorno, le mozione, le interrogazioni, le interpellanze e le manifestazioni di solidarietà, di dissenso e di apprezzamento, rese in occasione di avvenimenti di interesse politico-sociale, che non comportino oneri a carico del bilancio dell'Ente;
- le deliberazioni concernenti la convenzione degli Organi, gli oggetti da trattarsi nelle adunanze e l'ordine dei lavori;
- le deliberazioni di approvazione dei verbali delle adunanze;
- le deliberazioni meramente confermative di precedenti deliberazioni già esecutive a norma di legge, escluse quelle assunte in sede di riesame di merito;
- le deliberazioni che ratificano, senza integrazioni o modificazioni, deliberazioni rese già esecutive, assunte in via d'urgenza, nei casi previsti dalle leggi;
- la comunicazione delle deliberazioni assunte per delega da altro Organo dell'Ente nei casi previsti dalla legge;
- le proposte;
- gli atti di iniziativa di leggi e regolamenti regionali;
- i pareri;
- le deliberazioni di richiesta di finanziamenti allo Stato, alla Regione e ad altri Enti, da cui non derivino impegni finanziari a carico dell'Ente deliberante;
- le deliberazioni che intervengono nel procedimento dell'amministrazione finanziaria dello Stato, in materia di accertamenti INVIM, IRPEF, ILOR;
- le deliberazioni di controdeduzioni alle proposte di modifica formulate dalla Regione nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici generali;
- le deliberazioni di mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge;
- le deliberazioni concernenti le concessioni cimiteriali, per allacciamenti idrici, fognari, acquedottistici e per metanodotti, in conformità ai regolamenti esecutivi e alle relative tariffe;
- le deliberazioni di liquidazione di quote a carico dell'Ente conseguenti al riparto di spese consortili o deliberazioni di riparto di spese dovute in base ad atti deliberativi esecutivi;
- le deliberazioni di approvazione dei rendiconti del servizio di economato, di liquidazione e di reintegro di fondi in conformità alle norme e modalità dell'apposito regolamento esecutivo;
- le deliberazioni di liquidazione di spese già specificatamente individuate e impegnate con precedenti deliberazioni, rese esecutive ai sensi di legge;
- le deliberazioni di liquidazione agli amministratori di indennità di missioni e relativo rimborso spese preventivamente autorizzate con atti esecutivi;
- le deliberazioni di liquidazione delle indennità di carica, dei gettoni di presenza agli amministratori e ai componenti di commissioni istituite con atto esecutivo;
- le deliberazioni in materia di personale dipendente concernenti:
- la liquidazione dell'indennità di missione, disposta ai sensi di legge;
- la liquidazione del compenso per lavoro straordinario, entro i limiti dell'autorizzazione disposta con atto deliberativo esecutivo;
- la concessione di congedi straordinari e di aspettativa a contenuto non discrezionale;
- l'adeguamento dell'indennità integrativa speciale;
- le aggiunte di famigli;
- la corresponsione del salario di anzianità;
- l'attribuzione dei benefici combattentistici;
- il collocamento a risposo, non avente carattere discrezionale;
- la determinazione del trattamento economico in attuazione di provvedimenti esecutivi di inquadramento giuridico del personale dipendente, in applicazione degli accordi di lavoro emanati nelle forme di legge;
- le deliberazioni che approvano verbali di aggiudicazione di lavori e forniture in conformità ai limiti e alle prescrizioni di precedenti deliberazioni esecutive;
- le deliberazioni di revisione dei prezzi, nonché le relative deliberazioni di pagamento in esecuzione degli artt. 1 e 2 della legge 10 dicembre 1981 n. 741;
- le deliberazioni di aggiornamento dei pezzi di progetto adottate ai sensi dell'art. 8, primo comma della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
- le deliberazioni di accredito delle anticipazioni di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
- le deliberazioni di approvazione degli stati di avanzamento e di concessione dei corrispondenti acconti per lavori previsti in contratto e nei limiti della previsione stessa;
- le deliberazioni di restituzione di ritenute di garanzia;
- le deliberazioni di svincolo delle cauzioni.".
Art. 7
Nel terzo comma dell'art. 29 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 le parole "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".
Art. 8
All'art. 35 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , nel testo modificato dall'art. 5 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 , nel primo comma, le parole: "non inferiore a Direttore di Servizio" sono sostituite dalle seguenti: "di Dirigente regionale generale".
Art. 9
L'art. 38 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 è così sostituito:
"Chiunque può ottenere il rilascio da parte della Segreteria di copia dei provvedimenti emessi dall'Organo di Controllo e, qualora ne sia interessato, anche del verbale delle adunanze.
Il rilascio della copia è subordinato, ove non si tratti di Enti controllati, al rimborso del costo della riproduzione in conformità alle norme vigenti in materia".
Art. 10
All'art. 40 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , il secondo comma, già sostituito dall'art. 7 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 , è così ulteriormente modificato:
"Gli atti di cui al primo comma, a eccezione di quelli regolamentari e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni, trascorsi i quali si provvede alla loro archiviazione in conformità delle modalità stabilite dalla Giunta regionale".
Art. 11
L'art. 42 della legge regionale 29 giugno 1974, n. 35 , già modificato dall'art. 8 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 , è così sostituito:
"L'Organo di controllo si riunisce, di norma, 4 volte alla settimana, e comunque fino a un massimo di 220 sedute annuali retribuibili, durante l'orario degli uffici regionali.
Per ogni giornata di seduta viene corrisposta al Presidente (o che ne fa le veci) un'indennità di L. 100.000 e a tutti gli altri membri di L. 70.000, sempre al lordo delle trattenute fiscali.
Al di fuori dei limiti di cui al primo comma, la stessa indennità, per ogni giornata di seduta, viene corrisposta ai Presidenti e ai membri del Comitato o delle sue Sezioni quando si riuniscono per le riunioni collegiali di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge, o per riunioni dei Presidenti degli Organi collegiali, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.
Ai componenti degli organi di controllo che partecipino alle riunioni di cui ai commi precedenti in Comune che disti non meno di 10 chilometri dal Comune dove risiedono, spetta, in quanto dovuto, e limitatamente ai percorsi effettuati nel territorio regionale, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure, quando si servano del proprio automezzo, il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari a un quinto del costo della benzina super.
Ai Presidenti degli Organi regionali di controllo, o ai componenti degli stessi delegati, che per motivi inerenti alla funzione si rechino fuori dal Comune ove ha sede il Comitato, è corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni".
Art. 12
All'art. 6 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 37 , la lettera b) è così modificata:
"b) un Comitato di redazione, con compiti di analisi, elaborazione e coordinamento operativo, formato, oltre che dal Dirigente coordinatore del Dipartimento per coordinamento della funzione di controllo, da nove membri, scelti tra funzionari ed esperti nelle discipline amministrative, di cui uno con funzioni di Direttore responsabile".
Art. 13
E' abrogata la legge regionale 3 maggio 1983, n. 23 , concernente l'adeguamento dell'indennità di presenza ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue Sezioni.
Art. 14
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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