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Legge regionale 1 luglio 1986, n. 25 (BUR n. 33/1986)

Autorizzazione all'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) a concedere per l'anno 1986 le fidejussioni regionali ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e successive modifiche e integrazioni

Legge regionale 1 luglio 1986, n. 25 (BUR n. 33/1986) (Abrogata)

AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (E.S.A.V.) A CONCEDERE PER L'ANNO 1986 LE FIDEJUSSIONI REGIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1982, n. 48 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 luglio 1986, n. 25 (BUR n. 33/1986)

AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (E.S.A.V.) A CONCEDERE PER L'ANNO 1986 LE FIDEJUSSIONI REGIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1982, n. 48 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Art. 1
Ai sensi dell'articolo 25, terzultimo comma, della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e successive modifiche e integrazioni e in deroga alla procedura ivi prevista, l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) è autorizzato per l'anno 1986 a concedere la fidejussione regionale sulle operazioni previste dall'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni sino a un importo massimo - in linea capitale - di lire 97 miliardi di cui lire 35 miliardi per operazioni di credito di miglioramento e lire 62 miliardi per operazioni di credito di servizio.
La garanzia è prestata entro i limiti sottospecificati della perdita per capitale e interessi accertata a norma del secondo comma dell'articolo 25 della legge sopracitata, per le seguenti operazioni:
1) Mutui di miglioramento
80 per cento
2) Prestiti agrari di conduzione
80 per cento
3) Prestiti di dotazione
70 per cento
4) Prestiti agrari per acquisto socio utili alle aziende dei soci
100 per cento
5) Prestiti agrari per anticipazioni ai soci
70 per cento
6) Prestiti ordinari per necessità di gestione
100 per cento

Nei termini previsti dai commi precedenti - per quanto concerne le cooperative agricole e della pesca, loro consorzi e associazioni di produttori - l'intervento fidejussorio potrà essere effettuato, qualora gli organismi interessati al rilascio della relativa garanzia si trovino in una situazione di difficoltà economico-finanziaria, che si traduca anche in perdite di gestione, purchè tali organismi rivestano un ruolo significativo nel contesto degli indirizzi e degli obiettivi individuati negli strumenti programmatori regionali, in ordine ai quali la garanzia attraverso la funzione di sostegno e di recupero dell'organismo medesimo, persegue una finalità di particolare interesse per la politica di settore.
Per gli organismi che svolgono attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione i criteri di cui sopra potranno trovare applicazione a condizione che i valori di liquidazione, riconosciuti ai soci per i prodotti conferiti, non superino le ordinarie quotazioni di mercato.
Nella concessione delle fidejussioni, l'E.S.A.V. dovrà tenere nella dovuta considerazione la partecipazione dei Soci all'assetto economico-finanziario dell'Organismo cui aderiscono, fatta eccezione per le Cooperative e i Consorzi ad ampia base associative o che, comunque esplichino, a livello di area e/o settore, una funzione socio-economica determinante per le aziende agricole che a essi fanno riferimento anche sotto il profilo del conseguente indotto occupazionale e reddituale.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.






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