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Legge regionale 10 luglio 1986, n. 26 (BUR n. 34/1986)

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 concernente norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio

Legge regionale 10 luglio 1986, n. 26 (BUR n. 34/1986) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1985, n. 31 CONCERNENTE NORME E INTERVENTI PER AGEVOLARE I COMPITI EDUCATIVI DELLE FAMIGLIE E PER RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 luglio 1986, n. 26 (BUR n. 34/1986) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1985, n. 31 CONCERNENTE NORME E INTERVENTI PER AGEVOLARE I COMPITI EDUCATIVI DELLE FAMIGLIE E PER RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 1
Il punto c) dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , è sostituito dal seguente:
"c) la fornitura dei libri di testo e di altro materiale didattico d'uso individuale agli alunni della scuola dell'obbligo, nei limiti e secondo quanto previsto al successivo articolo 20, ferme restando le competenze di cui all'articolo 43 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;".
Art. 2
Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 è così modificato: le parole "di cui all'art. 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al successivo articolo 9".
Art. 3
Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il Consiglio comunale, sulla base delle linee programmatiche elaborate dai distretti scolastici di riferimento e delle proposte degli enti e delle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, approva il piano annuale degli interventi che intende realizzare nell'anno scolastico successivo.
Entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni inviano alla Giunta regionale il piano annuale corredato dal parere espresso dai distretti scolastici di riferimento.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, formula, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di riparto dei contributi.".
Art. 4
L'ottavo comma dell'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , è abrogato.
Art. 5
Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , è sostituito dal seguente:
"Gli interventi a favore degli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale, provenienti da Comuni diversi da quello ove ha sede la scuola frequentata, consistono, di norma, in facilitazioni nell'acquisto dei titoli di viaggio o in un concorso nelle spese di trasporto secondo quanto previsto dall'articolo 20.".
Art. 6
Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , è sostituito dal seguente:
"La Regione determina i criteri per il conferimento dei posti e per lo svolgimento del concorso, in relazione alle condizioni economiche, alla situazione familiare, al merito e alla distanza.".
Art. 7
Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , viene aggiunto il seguente comma:
"Tali istituzioni devono presentare motivata domanda entro il 30 settembre di ciascun anno per poter beneficiare dei contributi di cui al comma successivo.".
Al secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , le parole "entro il 30 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre".
Art. 8
L'articolo 20 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , è sostituito dal seguente:
"Art. 20 - Contributi dell'utenza.
Le famiglie degli utenti concorrono alle spese per i servizi di cui all'articolo 5, lettere a), b), c), f) i) con contributi determinati secondo i criteri fissati annualmente dal Consiglio comunale.".
Art. 9
L'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , è così sostituito:
"Art. 22 - Riparto dei fondi.
Il fondo regionale per il diritto allo studio, di cui al successivo articolo 23, viene suddiviso in quattro quote fissate nel modo seguente.
La prima quota, non inferiore all'87% del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti agli articoli 5 e 6.
La seconda quota, non superiore al 5% del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti all'articolo 8 e sarà ripartita dalla Giunta regionale sulla base dei criteri applicativi dell'articolo 28, punto 2), della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 .
La terza quota, non superiore al 5% del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti all'articolo 18.
La quarta quota, non superiore al 3% del fondo complessivo, è costituita per il funzionamento degli organi collegiali territoriali e sarà ripartita dalla Giunta regionale secondo criteri fissati dalla stessa.
La predetta prima quota è ripartita fra i Comuni della Regione secondo i seguenti criteri:
75% in rapporto alla popolazione scolastica residenti nel Comune, quale è indicata all'articolo 4, anche se iscritta presso scuole o corsi a qualifica tenuti in altri Comuni;
10% in rapporto al numero dei plessi scolastici, istituti e sedi staccate e degli organi collegiali di ogni singolo Comune;
15% da riservare ai Comuni che si trovano a dover fronteggiare oneri sproporzionati alla propria dimensione demografica ed esigenze particolari valutate e definite in sede di piano di riparto.
Con proprie determinazioni esecutive, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina le percentuali secondo cui il contributo assegnato ai Comuni, dovrà essere destinato a specifici servizi tra quelli previsti agli articoli 5 e 6, con eventuale vincolo di destinazione agli stessi.
I Comuni che non presentino il piano annuale degli interventi di cui al quarto comma dell'articolo 10, così come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono ammessi soltanto alla ripartizione della percentuale del settantacinque per cento della quota di cui al sesto comma.
Qualora non siano disponibili i dati riguardanti la popolazione scolastica residente nei singoli Comuni, in sede di ripartizione della quota del fondo regionale di cui al secondo comma, la percentuale del settantacinque per cento di detta quota viene ripartita, per i Comuni per i quali il dato è mancante, facendo riferimento alla popolazione scolastica presunta del Comune calcolata sulla percentuale regionale media degli alunni della scuola materna alla scuola media superiore di ogni ordine e grado, in relazione alla popolazione legale del Comune interessato.
L'erogazione della suddetta quota del fondo è disposta in due rate annuali di pari importo; una prima a seguito della eseguibilità acquisita dalla deliberazione di riparto annuale; una seconda, a saldo, entro il 31 luglio di ogni anno.
I fondi così erogati debbono esser destinati dai Comuni al finanziamento di specifici capitoli di spesa, riguardanti le materie del diritto allo studio, secondo l'articolazione di interventi prevista dalla presente legge.
In via transitoria, per gli anni 1985 e 1986, la quota del fondo regionale di cui al secondo comma, è ripartita dalla Giunta regionale ai sensi del sesto comma e la quota di cui al terzo comma è ripartita dalla Giunta regionale sulla base dei criteri applicativi dell'articolo 28, punto 2), della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 , tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 .
Qualora non siano disponibili i dati della popolazione scolastica residente nei singoli Comuni, valgono le norme di cui al nono comma.
Il piano annuale degli interventi per l'anno scolastico 1986/1987 è inviato dai Comuni alla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgenti ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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