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Legge regionale 10 luglio 1986, n. 27 (BUR n. 34/1986)

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 recante modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 27, concernente l'istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto e organizzazione amministrativa dell'Ente

Legge regionale 10 luglio 1986, n. 27 (BUR n. 34/1986) (Abrogata)

MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 1985, n. 62 , RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO (RECTIUS: MARZO) 1977, n. 27 , CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Legge abrogata dall’articolo 18, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 luglio 1986, n. 27 (BUR n. 34/1986) (Novellazione)

MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 1985, n. 62 RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1977, n. 27 , CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

Articolo unico
Il punto c) dell'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , concernente l'istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto e organizzazione amministrativa dell'Ente", è così modificato:
"c) da dodici membri designati, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione alla effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse e dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative".



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