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Legge regionale 10 luglio 1986, n. 29 (BUR n. 34/1986)

Modifica della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 concernente norme sulle consulenze regionali

Legge regionale 10 luglio 1986, n. 29 (BUR n. 34/1986) (Abrogata)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1978, n. 40 CONCERNENTE NORME SULLE CONSULENZE REGIONALI

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , operata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 luglio 1986, n. 29 (BUR n. 34/1986) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1978, n. 40 CONCERNENTE NORME SULLE CONSULENZE REGIONALI

Art. 1
Il primo e secondo comma dell'articolo 5 (Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali) della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 (Norme sulle consulenze regionali), nel testo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 16 , sono così sostituiti:
"Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle Commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corripsosta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. E', altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.
L'ammontare dell'indennità variabile - in relazione all'importanza dei lavori - da un minimo di lire 60 mila a un massimo di lire 100 mila, è determinato con deliberazione della Giunta regionale".
Art. 2
E' abrogata la legge regionale 19 marzo 1985, n. 26 , (Adeguamento dei compensi per i componenti di organi collegiali sanitari). Per i compensi ai componenti degli organi collegiali sanitari, si applica la previgente disciplina di cui all'articolo 6 (Compensi) della legge regionale 14 novembre 1980, n. 89 , (Disciplina di organi collegiali sanitari).
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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