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Legge regionale 15 luglio 1986, n. 31 (BUR n. 35/1986)

Norme per l'esercizio dell'attività agrituristica

Legge regionale 15 luglio 1986, n. 31 (BUR n. 35/1986) (Abrogata)

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

Legge abrogata dall’articolo 20, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 luglio 1986, n. 31 (BUR n. 35/1986)

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA’ AGRITURISTICA

Art. 1 - Finalità.
La Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e del Piano agricolo nazionale e in armonia con le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio la attività agrituristica, allo scopo di:
- assicurare la permanenza dei prodotti agricoli, singoli e associati, nelle zone rurali;
- salvaguardare e tutelare l'ambiente e il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna;
- valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
- sviluppare il turismo sociale e giovanile.
L'attività di cui al primo comma è considerata, a tutti gli effetti, integratrice del reddito aziendale e può essere svolta dai soggetti di cui al successivo articolo 6.
Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche.
Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari di cui agli articoli 2135 e 230/bis del codice civile.
In particolare è consentito:
1) dare alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti, fino a un massimo di 6 stanze;
2) dare accoglimento in spazi aperti, purchè attrezzati di servizi essenziali in conformità alle norme igienico-sanitarie, destinati alla sosta di campeggiatori, con un massimo di tre tende o caravans e per non più di 12 persone, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 ;
3) somministrare pasti e bevande, prevalentemente ricavati da prodotti aziendali, ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda, compresi gli alcolici e superalcolici comunque tipici dell'ambito regionale;
4) organizzare attività ricreative e culturali, tipiche della azienda e dell'ambiente rurale;
5) vendere i prodotti della propria azienda, ancorchè lavorati in proprio, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda attraverso lavorazioni esterne, agli ospiti che usufruiscono dell'attività agrituristica.
Le attività di cui ai commi precedenti devono svolgersi in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle normali attività di conduzione del fondo.
Art. 3 - Immobili destinati all'agriturismo.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'aggregato abitativo, definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.
Possono, altresì, essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
La sistemazione degli immobili da destinare all'uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro.
La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, con l'uso di materiale tipico della zona e nel rispetto della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ; per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico o ambientale, gli interventi possono essere consentiti anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici.
Gli ampliamenti previsti dal terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , sono eseguiti nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 11della medesima legge. Nelle more dell'applicazione del predetto articolo 11, il Comune individua con apposita deliberazione consiliare, soggetta al solo controllo di legittimità, i fabbricati e i complessi rustici per i quali nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono consentiti gli ampliamenti.
Art. 4 - Norme igienico-sanitarie.
I requisiti sanitari degli edifici e degli spazi aperti destinati all'uso agrituristico vengono stabiliti dai regolamenti comunali secondo la normativa vigente.
In particolare le abitazioni agrituristiche devono essere dotate di:
- acqua corrente in tutte le stanze da letto;
- almeno un locale da bagno comune completo, per ogni 6 posti letto;
- sistemazione delle camere con arredamento decoroso.
La dotazione di acqua corrente in tutte le stanze da letto, deve essere assicurata entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande sono soggette alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 5 - Deleghe alle Province.
Alle Province sono delegate, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 11 e 13, le funzioni amministrative concernenti la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici, la Commissione provinciale per l'agriturismo e gli interventi finanziari a favore di detti operatori.
Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Organi della Provincia osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
In caso di accertato inadempimento, previa formale diffida del Presidente della Regione, la Giunta regionale propone al Consiglio il provvedimento di revoca della delega attribuita alle singole Province.
Art. 6 - Elenco degli operatori agrituristici.
Ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, è istituito l'elenco degli operatori agrituristici. Esso è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti Amministrazioni provinciali. Nell'elenco possono essere iscritti gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile. Possono essere, altresì, iscritti i familiari degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 230 bis del codice civile.
Art. 7 - Commissione per l'agriturismo.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e della tenuta dell'elenco di cui all'articolo 6, presso ogni Provincia, è istituita la Commissione per l'agriturismo.
La Commissione per l'agriturismo è nominata con provvedimento del Presidente della Provincia ed è composta da:
a) il Presidente della Provincia o un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) il dirigente responsabile dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura quale membro effettivo e altro funzionario dello stesso ufficio quale membro supplente;
d) sei membri, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalle Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati d'intesa dalle Aziende di promozione turistica della provincia;
f) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dall'ANCI;
g) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalle Comunità montane della provincia, limitatamente alle province montane o parzialmente montane.
Funge da segretario della Commissione per l'agriturismo un dipendente dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Le designazioni di cui al secondo comma devono pervenire al Presidente della Provincia entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Commissione, ancorchè incompleta, può essere validamente costituita e insediata, purchè siano pervenute almeno il 50 per cento delle designazioni. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.
La Commissione per l'agriturismo dura in carica cinque anni.
Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di un numero di componenti pari almeno alla metà degli assegnati. Nell'ipotesi di cui alla seconda parte del quarto comma è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale di voto del Presidente.
Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), e), f), e g) del secondo comma, è corrisposta un'indennità di presenza e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla normativa vigente per i componenti delle Commissioni regionali.
Art. 8 - Procedure.
Sono abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche i soggetti iscritti nell'elenco. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 7) e 8) della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
L'istanza per l'iscrizione nell'elenco va presentata al Presidente della competente Commissione per l'agriturismo che accerta, ai fini dell'iscrizione, la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e la insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6 della medesima legge per il diniego. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione delle domande la Commissione, ove sussistano i requisiti, provvede all'iscrizione, dandone comunicazione agli interessati. Qualora sia trascorso il suddetto termine senza che l'interessato abbia ottenuto risposta, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata qualora non vi siano comunicazioni di cessazione dell'attività, da parte del titolare, o non sopravvengano le condizioni previste dal successivo articolo 11 per la revoca.
Art. 9 - Obblighi degli operatori agrituristici.
Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
c) comunicare al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare;
d) osservare il disposto di cui all'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
e) rispettare la tariffa massima comunicata al Comune;
f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la dicitura "Azienda agrituristica";
g) comunicare al Sindaco, entro 30 giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.
Art. 10 - Classificazione.
Agli effetti dell'applicazione degli alloggi agrituristici è stabilita con deliberazione della Giunta regionale secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 11 - Verifiche, sospensione e revoca dell'autorizzazione.
La Commissione provinciale per l'agriturismo effettua verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.
La perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dell'elenco e la revoca dell'autorizzazione comunale.
La cancellazione dall'elenco comporta la restituzione di eventuali contributi concessi ai sensi del successivo articolo 13, semprechè sia disposta entro 5 anni dalla erogazione del contributo. Dall'avvenuta cancellazione è data comunicazione al Sindaco del Comune, ove ha sede l'azienda, il quale provvede alla revoca dell'autorizzazione.
L'autorizzazione è sospesa con provvedimento motivato dal Sindaco e per un termine massimo di trenta giorni, per violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 9. Qualora nel termine predetto l'interessato non adempia a quanto previsto nel provvedimento del Sindaco, questi dispone la revoca dell'autorizzazione.
Art. 12 - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta regionale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
Tale programma, redatto ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, può prevedere, fra l'altro, le seguenti iniziative:
a) concessione di contributi per il restauro dei fabbricati, il miglioramento dell'arredamento e delle strutture e l'allestimento di agri-campeggi, secondo le modalità previste dal successivo articolo 13;
b) interventi da attuare per attività di studio, ricerca e formazione professionale, secondo le modalità previste dal successivo articolo 14;
c) iniziative di promozione dell'offerta agrituristica come previsto dal successivo articolo 15;
d) finanziamento di piani integrati di interventi straordinari redatti da Comunità montane o da Comuni, singoli o associati, di prevalente interesse agrituristico per il potenziamento dell'attività agrituristica;
e) progetti finalizzati per lo sviluppo agrituristico da attuare da parte dell'ESAV.
Il programma regionale agrituristico è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 13 - Provvidenze.
Agli iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 6 possono essere erogati contributi con le modalità indicate al successivo comma per:
1) il restauro e l'adattamento dei fabbricati indicati all'articolo 3 della presente legge, per ricavarne locali da destinare:
a) alla conservazione e alla vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda;
b) alla ricettività, fino a un massimo di otto posti letto per azienda;
c) alla realizzazione di alloggi;
2) l'arredamento dei locali di cui al punto 1);
3) l'installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienico-sanitarie, di impianti termici, idrici e telefonici nei locali di cui al punto 1);
4) l'allestimento di "agricampeggi" in aree dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e attrezzate per la sosta di tende e caravans.
I contributi in conto capitale sono determinati come segue:
- per gli scopi previsti al punto 1) - lettera a): lire 2.000.000 per ogni locale;
- per gli scopi previsti al punto 1) - lettera b): lire 1.000.000 per ogni posto letto;
- per gli scopi previsti al punto 1) - lettera c): lire 15.000.000 per ogni alloggio completo;
- per gli scopi previsti al punto 2): L. 500.000 per ogni posto letto e L. 2.500.000 per ogni punto vendita aziendale;
- per gli scopi previsti al punto 3): L. 2.500.000;
- per gli scopi previsti al punto 4): L. 5.000.000.
Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non può superare la somma complessiva di L. 20.000.000 in favore dei singoli e di L. 50.000.000 in favore di Cooperative agrituristiche.
Per le opere realizzate in zone montane e collinari, l'importo suindicato è maggiorato del 20 per cento. Nella erogazione delle provvidenze è data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorità ai coltivatori diretti, nonché ai loro familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile.
I piani di miglioramento di cui all'articolo 2 del Regolamento CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985 possono prevedere investimenti con le modalità indicate all'articolo 16 dello stesso regolamento. Nel caso previsto al comma precedente per determinazione del reddito aziendale, si terrà conto dei proventi derivanti dall'attività agrituristica.
In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, può essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il limite di L. 60.000.000 per i singoli e di L. 100.000.000 per le Cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre leggi regionali o statali.
I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono delegate alle Comunità montane per le aree di competenza e alle Province per le restanti aree, che concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura annualmente determinata nel programma di cui all'articolo 12.
Art. 14 - Programmi di sviluppo.
La Giunta regionale può concedere contributi fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino a un massimo di L. 50.000.000, sulla base di specifici programmi, in favore di associazioni e organizzazioni allo scopo costituite per iniziative di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore dell'agriturismo, nonché per iniziative di valorizzazione dell'ambiente rurale, di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.
Inoltre la Regione può finanziare appositi corsi di formazione per operatori agrituristici nell'ambito del programma regionale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, 59.
Art. 15 - Piani agriturisitici.
Possono essere concessi contributi, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di Province, Comunità montane e Comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, aventi come finalità:
1) la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
2) il recupero del patrimonio edilizio rurale con i limiti di cui all'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ;
3) lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristici;
4) le attività di promozione e pubblicitaria delle iniziative agrituristiche.
I piani integrati sono approvati dalla Giunta regionale e inseriti nel programma regionale agrituristico.
Art. 16 - Vincolo di destinazione.
I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 13 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature per 10 anni, a partire dalla data di erogazione dei benefici.
Art. 17 - Disposizioni attuative.
La giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto regionale, stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione della presente legge, anche con riferimento all'articolo 7, commi primo e secondo, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
Art. 18 - Norme transitorie e finali.
E' abrogato il titolo IV della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 .
Sono, altresì, abrogati, con decorrenza dall'1 gennaio 1987, gli articoli 47 e 48 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
Fino all'attivazione dell'elenco di cui al precedente articolo 6, possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge coloro che dimostrino di possedere i requisiti per l'iscrizione nell'elenco stesso, purchè risiedano da almeno 5 anni nel Comune ove è localizzato l'intervento.
Per quanto non espressamente contemplato dalla presente legge, si osservano le norme di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730.
Art. 19 - Norma finanziaria e variazione di bilancio.
Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge la Regione fa fronte nei modi seguenti:
a) per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 13, comma 1, mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 con una dotazione finanziaria di lire 500.000.000.
Alla copertura dell'onere suddetto si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , mediante prelievo di quota parte del capitolo 80230 "Fondo globale spese di investimento" partita 8 - Edilizia rurale - del bilancio per l'esercizio finanziario 1985;
b) per gli ulteriori interventi di cui all'articolo 13, per i programmi di sviluppo di cui all'articolo 14 e per i piani agrituristici di cui all'articolo 15, con legge di bilancio mediante le assegnazioni che verranno disposte, a valere sulle disponibilità recate dal Piano agricolo nazionale di cui alla tabella C "Fondo speciale di conto capitale" della legge 28 febbraio 1986, n. 41. In connessione a tale legge regionale saranno regolati i rapporti finanziari con gli enti destinatari delle deleghe.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento
Cap. 11052 - "Contributi per attività agrituristiche" (c.n.i.)
Competenza L. 500.000.000
Titolo 02 Cat. 02; Sez. 01
ISTAT 2.1.2.41.3.10.10.




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