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Legge regionale 15 luglio 1986, n. 32 (BUR n. 35/1986)

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1985, n. 45 , 'Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche'

Legge regionale 15 luglio 1986, n. 32 (BUR n. 35/1986) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1985, n. 45 , "NORME PER FAVORIRE L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"

Legge abrogata dall’articolo 23, della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 luglio 1986, n. 32 (BUR n. 35/1986) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1985, n. 45 "NORME PER FAVORIRE L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"

Art. 1
Al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 45 , l'espressione "dell'articolo 54 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 " è sostituita dalla seguente "dell'articolo 54 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 ".
Art. 2
I punti 1) e 2) dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 45 , sono sostituiti dai seguenti:
"1) ai Comuni che intendono apportare modifiche all'organizzazione urbanistica esistente, per la revisione o l'adeguamento delle infrastrutture, e per l'adozione di particolari accorgimenti tecnici;
2) a tutti i soggetti pubblici che abbiano la disponibilità di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, qualora provvedano ad adeguarli alle norme tecniche in esso contenute.".
Art. 3
L'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 45 , è sostituito dal seguente:
"La Regione, su motivato parere e in concorso con l'ente locale interessato, concede un contributo ai cittadini con menomazioni permanenti delle funzioni motorie, accertate nei modi previsti dalla vigente normativa, per interventi, non a carattere strutturale, da realizzare sugli edifici abitati dagli stessi o su edifici in costruzione; per questi ultimi, limitatamente alla dotazione di specifici impianti, elementi di sicurezza, finiture e accessori e in quanto comportino un maggior costo.
Il contributo regionale è assegnato fino a un massimo del 50 per cento della quota gravante sugli interessati, se trattasi di opera di natura condominiale che possa interessare gli altri condomini, o comunque rappresenti un incremento reale di valore dell'immobile.
Agli enti privati che gestiscono strutture per i disabili, è assegnato un contributo fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per interventi da realizzare in conformità alle norme tecniche di cui al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384. Tale contributo non è cumulabile con i contributi previsti da altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.
I contributi di cui al presente articolo sono assegnati nell'ambito delle provvidenze previste dal sesto comma dell'articolo 3 e dal sesto comma dell'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modifiche e integrazioni e sono erogati in un'unica soluzione su presentazione di documentazione di spesa; per gli enti privati di cui al precedente terzo comma, la documentazione di spesa è preventivamente vistata dall'ufficio tecnico comunale.
Le domande di contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando una descrizione dell'intervento richiesto."
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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