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Legge regionale 18 luglio 1986, n. 33 (BUR n. 35/1986)

Provvedimenti per l’attuazione dei progetti FIO relativi all’anno 1985

Legge regionale 18 luglio 1986, n. 33 (BUR n. 35/1986) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI FIO RELATIVI ALL'ANNO 1985

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 luglio 1986, n. 33 (BUR n. 35/1986)

PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI FIO RELATIVI ALL'ANNO 1985

Art. 1
Per la realizzazione dei progetti ammessi a beneficiare del finanziamento di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e sulla base della deliberazione del C.I.P.E. del 6 febbraio 1986, è autorizzata la spesa complessiva di L. 163.481.000.000 secondo le seguenti destinazioni progettuali:

1) Disinquinamento del bacino del Gorzone

L. 59.890.000.000

2) Disinquinamento della laguna di Venezia

L. 47.958.000.000
3) Disinquinamento del bacino Brenta-Bacchiglione
L. 20.600.000.000
4) Disinquinamento del bacino Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di levante

L. 15.033.000.000
5) Sistemazione idraulica del comprensorio Dese-Sile
L. 20.000.000.000
La complessiva spesa di L. 163.481.000.000 è iscritta ai capitoli 50167 - 50169 - 50171 - 50173 e 52007 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1986.
Art. 2
L'esecuzione dei lavori può essere affidata dalla Giunta regionale in concessione, mediante apposita convenzione, a Comuni e loro consorzi e ai Consorzi di bonifica singoli o associati.
I lavori possono essere affidati dalla Giunta regionale, in concessione anche a imprese o consorzi di imprese con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando pubblicato secondo la normativa C.E.E.
Le convenzioni, che saranno approvate dalla Giunta regionale, dovranno regolare i rapporti tra Regione e concessionario in base all'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
L'alta sorveglianza dei lavori sarà effettuata dal Dipartimento Lavori Pubblici che potrà avvalersi degli uffici del Genio Civile competenti per territorio.
La gestione dei fondi di cui al presente articolo è attuata a norma dell'articolo 95/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 3
L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 è applicabile per le opere previste dalla presente legge nonché per le altre opere di interesse e di competenza regionale di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , la cui procedura di affidamento trovi perfezionamento in data successiva all'entrata in vigore della precitata legge n. 41/1986.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



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