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Legge regionale 1 agosto 1986, n. 35 (BUR n. 38/1986)
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986
Sommario
“Legge regionale 1 agosto 1986, n. 35 (BUR n. 38/1986) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1986
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 1 agosto 1986, n. 35 (BUR n. 38/1986) (Bilancio) (Abrogata)
- ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1986
Sommario
“Legge regionale 1 agosto 1986, n. 35 (BUR n. 38/1986) - Testo storico”
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1986
Art. 1
A norma dell'articolo 21 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1986, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1985.
Art. 2
Il saldo finanziario positivo presunto di lire 242.350.000.000, applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1986, è accertato in lire 639.016.180.802.
La differenza di lire 396.666.180.802 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1986 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 380.177.507.054, per il trasferimento all'esercizio finanziario 1986 di spese finanzaite da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno a norma di legge nell'esercizio 1985;
b) quanto a lire 13.468.673.748, per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità;
c) quanto a lire 3.020.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1985 che, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli 80210 e 80230 del bilancio 1985.
La differenza di lire 396.666.180.802 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1986 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 380.177.507.054, per il trasferimento all'esercizio finanziario 1986 di spese finanzaite da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno a norma di legge nell'esercizio 1985;
b) quanto a lire 13.468.673.748, per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità;
c) quanto a lire 3.020.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1985 che, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli 80210 e 80230 del bilancio 1985.
Art. 3
Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1986, di cui alla tabella n. 1 annessa alla
legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:
|
Competenza L.
|
Cassa L.
|
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione Variazioni nette |
732.390.146.802
---- 732.390.146.802 |
1.166.580.556.755
167.099.976.260 999.480.580.495 |
Art. 4
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 di cui alla tabella n. 2 annessa alla
legge regionale 28 gennaio 1985, n. 6 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C.
|
Competenza L.
|
Cassa L.
|
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione Variazioni nette |
875.999.581.802
146.629.435.000 729.370.146.802 |
1.224.119.833.214
224.639.252.719 999.480.580.495 |
Resta determinata in lire 3.020.000.000 l'eccedenza della variazione netta dell'entrata rispetto a quella della spesa per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 5
Gli importi iscritti nei fondi globali di cui all'articolo 10 della
legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 sono modificati in lire 20.850.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo 80210) e in lire 88.750.000.000 per il fondo globale destinato alle spese in conto capitlae (capitolo 80230 e capitolo 80251) per effetto delle variazioni indicate nell'allegata tabella D.
Art. 6
L'assunzione dei mutui autorizzata dall'articolo 14 della
legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 è elevata a lire 422.342.966.000 e dovrà prevedere l'inizio dell'ammortamento dei medesimi in data non anteriore al 1° gennaio 1987.
Il termine di anni quindici di cui all'articolo 14, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 , è elevato ad anni venti.
L'ultimo comma del medesimo articolo 14 è così modificato:
"L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo è valutato in lire 63.000.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1987."
La tabella n. 5 annessa alla legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 , è sostituita dall'allegata tabella E.
Il termine di anni quindici di cui all'articolo 14, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 , è elevato ad anni venti.
L'ultimo comma del medesimo articolo 14 è così modificato:
"L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo è valutato in lire 63.000.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1987."
La tabella n. 5 annessa alla legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 , è sostituita dall'allegata tabella E.
Art. 7
L'assunzione degli impegni di spesa, sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 10075, 11161, 50175, 50291, 50631 e 50641 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1986 è subordinata al preventivo accertamento delle corrispondenti assegnazioni statali iscritte al capitolo 996 dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 8
In deroga al disposto dell'articolo 24 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione, con deliberazione della Giunta regionale, tra gli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ai residui perenti nel rispetto della classificazione economica di primo grado.
Art. 9
Al bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988, approvato dall'articolo 16 della
legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 , sono apportate le seguenti variazioni nette all'entrata e alla spesa, come da allegata tabella F:
per l'anno 1986:
per l'anno 1987: per l'anno 1988: |
lire 732.390.146.802
lire 102.291.000.000 lire 33.613.000.000 |
Art. 10
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1986 dei seguenti enti dipendenti dalla Regione, nelle risultanze complessive di entrata e di spesa a fianco di ognuno indicate:
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Competenza L.
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Cassa L.
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Azienda regionale delle Foreste (deliberazioni nn. 38 e 39 del 14 marzo 1986)
Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (deliberazione n. 364 del 4 dicembre 1985) - Attività di sviluppo - Gestioni speciali Istituto di Tecnica e Sperimentazione Lattiero-casearia di Thiene (deliberazione n. 30 del 21 marzo 1986) Istituto Regionale per le Ville Venete (deliberazione n. 10 del 16 settembre 1985) Istituto Regionale di Studi e Ricerche economico-sociali del Veneto (deliberazione n. 32 del 23 maggio 1986) |
2.680.266.667 49.748.000.000 990.000.000 5.702.211.571 3.850.300.000 1.897.500.000 |
4.350.383.333 81.896.200.000 1.588.000.000 6.028.967.914 7.217.373.371 1.901.372.634 |
Sono altresì approvate le variazioni al bilancio 1986 dei seguenti enti dipendenti della Regione:
- E.S.U. di Venezia (deliberazione n. 21 del 13 febbraio 1986;
- E.S.U. di Padova (deliberazione n. 26 del 6 febbraio 1986, n. 54 del 3 aprile 1986 e n. 100 del 29 maggio 1986);
- E.S.U. di Verona (deliberazione n. 1 del 5 febbraio 1986 e n. 3 del 16 aprile 1986);
- I.R.V.V. (deliberazione n. 2 del 14 aprile 1986).
Art. 11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ALLEGATI OMESSI
ALLEGATI OMESSI
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