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Legge regionale 20 agosto 1986, n. 37 (BUR n. 41/1986)

Contributi per lo sviluppo delle forme associative dell'artigianato

Legge regionale 20 agosto 1986, n. 37 (BUR n. 41/1986) (Abrogata)

CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE DELL'ARTIGIANATO

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 agosto 1986, n. 37 (BUR n. 41/1986)

CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE DELL'ARTIGIANATO

Art. 1
Per l'anno 1986 la Regione concorre allo sviluppo e al potenziamento di centri di assistenza alla cooperazione artigiana mediante:
- un contributo straordinario per la gestione del Centro regionale di assistenza per la cooperazione artigiana facente riferimento alla Federazione regionale dell'artigianato veneto nella misura di L. 300.000.000;
- un contributo straordinario per la gestione del Centro regionale tra le forme consortili facente riferimento alla Confederazione nazionale dell'artigianato - Comitato regionale veneto nella misura di L. 200.000.000;
- un contributo straordinario per l'avviamento e la gestione di un Centro regionale di assistenza alla cooperazione artigiana facente riferimento alla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane - Comitato regionale veneto nella misura di L. 100.000.000.
Art. 2
Alla spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo determinata in lire 600.000.000 si fa fronte mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 80210 "Fondo globale spese correnti" - partita n. 12 - del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e contemporanea istituzione del capitolo 21458 denominato: "Contributi straordinari a centri di assistenza alla cooperazione artigiana" con lo stanziamento di L. 600.000.000 per competenza e per cassa.


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