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Legge regionale 20 agosto 1986, n. 38 (BUR n. 41/1986)

Modifica alla legge regionale 12 dicembre 1984, n. 62 , concernente interventi a sostegno delle manifestazioni sportive

Legge regionale 20 agosto 1986, n. 38 (BUR n. 41/1986) (Abrogata)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1984, n. 62 , CONCERNENTE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 agosto 1986, n. 38 (BUR n. 41/1986) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1984, n. 62 , CONCERNENTE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 1
Il quinto comma dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 62 , è così modificato:
"La Giunta regionale revoca il contributo e provvede al recupero delle somme già erogate:
a) in caso di mancata effettuazione della manifestazione, per la quale è stato assegnato il contributo;
b) in caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della concessione del contributo, quando la notificazione stessa sia successiva all'effettuazione della manifestazione;
c) in caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine perentorio di sessanta giorni dalla chiusura della manifestazione quando la concessione è stata notificata prima della manifestazione stessa.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, la Giunta regionale è autorizzata a non provvedere alla revoca del contributo concesso per l'anno 1985, solo nel caso in cui le associazioni interessate abbiano presentato il rendiconto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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