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Legge regionale 20 agosto 1986, n. 39 (BUR n. 41/1986)

Provvedimenti concernenti il personale regionale

Legge regionale 20 agosto 1986, n. 39 (BUR n. 41/1986) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 agosto 1986, n. 39 (BUR n. 41/1986)

PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE REGIONALE

Art. 1
Il quattordicesimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 31 , è sostituito dal seguente:
"Ai fini del conferimento di ulteriori nomine a copertura di posti che si rendano vacanti, le graduatorie esplicano la loro efficacia per la durata di tre anni dalla data di esecutività del provvedimento che ne dispone la approvazione, salvo che per i posti derivanti da ampliamento dell'organico intervenuto successivamente allo espletamento del singolo concorso."
Art. 2
In caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso, da parte di personale di pubbliche amministrazioni, è conservato al medesimo il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso la amministrazione di provenienza.
Art. 3
Il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , è sostituito dal seguente:
"Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio. I documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti generali e particolari richiesti dal bando di concorso per il posto conferito dovranno essere prodotti entro il primo mese di servizio, con la possibilità di regolarizzare entro 30 giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. In difetto di ciò non si dà luogo all'adozione del decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta, fermo restando il diritto al compenso per il periodo di servizio prestato fino alla scadenza dei termini sopra specificati."
Art. 4
All'articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 , viene aggiunto il seguente comma:
"Ai fini del possesso dei requisiti di accesso dall'interno alla qualifica funzionale di Istruttore, la qualifica funzionale immediatamente inferiore è quella di Esecutore."
Art. 5
Non è dovuto alcun importo per la partecipazione ai concorsi indetti dalla Regione.
Art. 6
L'articolo 23 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 , come integrato dall'articolo unico della legge regionale 7 settembre 1982, n. 42 , è sostituito dal seguente:
"Ai dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive si applica la Legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali."
Art. 7
I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1986 in complessive L. 8.500.000 circa, fanno carico al capitolo 002200 del bilancio dell'esercizio in corso.


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