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Legge regionale 28 agosto 1986, n. 41 (BUR n. 42/1986)

Interventi straordinari per la promozione turistica delle terme venete

Legge regionale 28 agosto 1986, n. 41 (BUR n. 42/1986) (Abrogata)

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLE TERME VENETE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 agosto 1986, n. 41 (BUR n. 42/1986)

INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLE TERME VENETE

Art. 1
La Regione prevede gli interventi straordinari, finalizzati alla promozione turistica delle terme venete, illustrati al successivo articolo 3.
Art. 2
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, vengono individuate le seguenti aree nelle quali il turismo termale costituisce il settore portante dell'economia locale:
a) provincia di Padova: Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Galzignano Terme;
b) provincia di Vicenza: Recoaro Terme.
Art. 3
Gli interventi di cui all'articolo 1 riguardano i seguenti momenti operativi:
1) la promozione turistica;
2) il materiale promo-pubblicitario;
3) la pubblicizzazione della terapia termale, delle cure idrofisiche e idropiniche.
Art. 4
Le iniziative promozionali di cui al punto 1) dello articolo 3, sono rivolte ai mercati italiani e a quelli esteri, considerati tradizionali, senza peraltro trascurare nuovi bacini della domanda, che possono divenire fornitori di consistenti flussi turistici.
I veicoli da utilizzare sono la televisione, la turismatica, la stampa specializzata e non, la realizzazione di educational tours per i mercati esteri, la partecipazione a incontri operativi e ogni altra iniziativa che rientri nell'ambito della promozione turistica.
Art. 5
Le iniziative di cui al punto 2), dell'articolo 3, riguardano la stampa di materiale promo-pubblicitario, la realizzazione di allestimenti vetrinistici e per fiere, di documentari, spot televisivi e ogni altro mezzo idoneo alla valorizzazione delle risorse termali.
Art. 6
Le iniziative di cui al punto 3), dell'articolo 3, partono dalla premessa che, per poter effettuare la verifica della validità dell'attuale immagine, si debba procedere attraverso il coinvolgimento di studiosi italiani e stranieri del settore medico-scientifico per le discipline interessate alla fangoterapia, al fine di attuare una valida promozione indiretta con pubblicazioni ad alto livello, con l'organizzazione nei centri termali, di giornate di studio e di convegni, finalizzati a far conoscere la realtà termale e alberghiera e, inoltre, promuovendo l'attuazione di educational tours per documentare le agenzie di viaggio italiane e straniere sulla validità delle cure termali.
Queste iniziative sono, altresì, mirate alla evidenziazione degli aspetti relativi alla prevenzione e alla riabilitazione, mediante fangoterapia e nuove applicazioni della risorsa termale, che possono consentire in futuro nuove terapie.
Art. 7
Alla individuazione e alla realizzazione delle iniziative, previste dalla presente legge, provvede, per l'anno 1986, la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati e le organizzazioni di categoria.
Art. 8
All'onere di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 10 del fondo globale per le spese correnti, iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986, e contemporanea istituzione del cap. 31070 (Tit. 04, Cat. 02, Sez. 01) denominato "Spese per la promozione turistica delle terme venete", dotato di uno stanziamento di lire 1.000.000.000, per competenza e per cassa.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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