crv_sgo_leggi

Legge regionale 28 agosto 1986, n. 43 (BUR n. 42/1986)

Contributi per la risoluzione di situazioni di pericolosità e di ostacolo alla navigazione determinate dallo assoggettamento di opere viarie del Polesine alle piene dei fiumi

Legge regionale 28 agosto 1986, n. 43 (BUR n. 42/1986) (Abrogata)

CONTRIBUTI PER LA RISOLUZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLOSITÀ E DI OSTACOLO ALLA NAVIGAZIONE DETERMINATE DALLO ASSOGGETTAMENTO DI OPERE VIARIE DEL POLESINE ALLE PIENE DEI FIUMI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 agosto 1986, n. 43 (BUR n. 42/1986)

CONTRIBUTI PER LA RISOLUZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLOSITA' E DI OSTACOLO ALLA NAVIGAZIONE DETERMINATE DALLO ASSOGGETTAMENTO DI OPERE VARIE DEL POLESINE ALLE PIENE DEI FIUMI

Art. 1
La Regione, al fine di consentire nell'area del Polesine il regolare svolgimento della navigazione fluviale e per garantire la sicurezza idraulica dei territori contermini, concede un contributo straordinario per l'esercizio 1986 all'Amministrazione provinciale di Rovigo.
Art. 2
La Giunta regionale è autorizzata a erogare il contributo di cui all'articolo 1, nei limiti delle spese sostenute, a fronte di progetti esecutivi concernenti, per i fini di cui al citato articolo, le opere, anche relative al ponte, nelle località di Bottrighe e Corbola sul fiume Po.
Art. 3
All'onere di L. 300.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1986 "Fondo globale spese d'investimento per ulteriori programmi di sviluppo" - partita n. 1: sviluppo Polesine, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 45210 denominato "Contributi alla amministrazione provinciale di Rovigo per la risoluzione di situazioni di pericolosità e di ostacolo alla navigazione determinata dall'assoggettamento di opere viarie del Polesine alle piene dei fiumi".
(c.n.i.) Istat 2.1.2.33.3.09.17
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO