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Legge regionale 28 agosto 1986, n. 45 (BUR n. 42/1986)

Finanziamenti straordinari a favore dei Comuni per alloggi da destinare alla locazione

Legge regionale 28 agosto 1986, n. 45 (BUR n. 42/1986) (Abrogata)

FINANZIAMENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI COMUNI PER ALLOGGI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 agosto 1986, n. 45 (BUR n. 42/1986)

FINANZIAMENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI COMUNI PER ALLOGGI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE

Art. 1 - Finalità
La Regione del Veneto, al fine di contribuire alla soluzione del problema della carenza di alloggi in locazione nelle aree ad alta tensione abitativa, opera un intervento straordinario di lire 15 miliardi per favorire la costruzione, l'acquisto e il recupero di alloggi da parte dei comuni di cui al successivo articolo 2.
Art. 2 - Ripartizione dei fondi
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:
COMUNI
lire in milioni
Belluno
462
Chioggia
661
Padova
2.268
Rovigo
1.565
Treviso
1.235
Venezia
4.867
Verona
2.511
Vicenza
1.431
______
TOTALE
15.000
Art. 3 - Modalità di locazione
Gli alloggi realizzati o acquistati con i fondi di cui all'articolo 1 sono assegnati in locazione, ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, da parte dei Comuni interessati.
Art. 4 - Condizioni, limiti e metodologia dell'intervento
E' consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata, con subentro del Comune nell'agevolazione.
L'onere a carico del Comune è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.
Il prezzo d'acquisto degli alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50%. Per il centro storico del Comune di Venezia e per le isole della Laguna la maggiorazione è del 100%.
Per le opere di nuova costruzione e di recupero, il costo di ciascun intervento, compresi il costo dell'area e gli oneri di urbanizzazione, non deve essere superiore a quello previsto nel comma precedente.
Sono ammessi anche gli interventi di acquisto con recupero e tutti gli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) del predetto articolo 31.
La Giunta regionale può autorizzare deroghe ai limiti di cui al presente articolo, su richiesta motivata dei Comuni interessati.
I programmi di nuova costruzione sono realizzati secondo la normativa tecnica prevista dalla Legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona.
Art. 5 - Assegnazione degli alloggi
I Comuni assegnano gli alloggi realizzati od acquistati con le modalità previste ai punti 2), 3) e 4) del nono comma dell'articolo 7 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Un'aliquota pari al 70% del programma da realizzare deve essere destinata a coppie di nuova formazione che contraggano il matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio o l'abbiano contratto non prima del 1 gennaio 1985, e il rimanente ad anziani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato il sessantesimo anno di età.
Art. 6 - Modalità di utilizzazione ed erogazione dei finanziamenti
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono alla presentazione dei programmi di utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 2.
La Giunta regionale approva i programmi presentanti, e sulla base delle tipologie di intervento previste, fissa i termini per l'utilizzazione dei programmi stessi.
All'atto dell'approvazione dei programmi può essere disposta l'erogazione di un anticipo sino al 50% dell'importo riconosciuto.
Il saldo è corrisposto a ultimazione del programma a cura del Dipartimento per l'Edilizia abitativa.
La Giunta regionale è autorizzata a ridistribuire le somme corrispondenti agli interventi non programmati entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.
Su richiesta del singolo Comune, la Giunta regionale può concedere, per comprovati e validi motivi, una sola proroga di sei mesi ai termini dalla medesima fissati.
Trascorso il termine prorogato, senza che l'intervento sia stato completato, la Giunta revoca la concessione del finanziamento, recupera la somma anticipata e destina i fondi, resisi disponibili, ad altri interventi.
Art. 7 - Norma finanziaria
All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo della partita n. 11 del "Fondo globale delle spese di investimento" iscritta al capitolo 80230 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 è istituito il capitolo 40090 (Tit. 05 - Cat. 01 - Sez. 01 - Cod. ISTAT 2123230726) denominato "Intervento straordinario a favore dei Comuni per alloggi da destinare alla locazione" dotato di uno stanziamento di lire 15 miliardi per competenza e per cassa.



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