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Legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 (BUR n. 42/1986)

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organismi operanti nella materia mediante la delega alle Province

Legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 (BUR n. 42/1986) (Abrogata)

DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DEGLI ALTRI ORGANISMI OPERANTI NELLA MATERIA MEDIANTE LA DELEGA ALLE PROVINCE

Legge abrogata dall’articolo 24, della legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 (BUR n. 42/1986)

DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DEGLI ALTRI ORGANISMI OPERANTI NELLA MATERIA MEDIANTE LA DELEGA ALLE PROVINCE

Titolo I
L'ambito della materia

Art. 1 - Le agenzie di viaggio e turismo
Agli effetti della presente legge, sono considerate agenzie di viaggio e turismo sia le imprese che svolgono l'attività di cui all'art. 2 mediante un'unica struttura operativa, sia le singole sedi operative di una stessa impresa, situate nel territorio regionale e distintamente organizzate per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza.
Per gli stessi effetti sono soggette al regime delle agenzie di viaggio le singole sedi operative di un'impresa esercitante in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo aereo o di altro tipo, quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni, comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto; vi sono escluse le imprese o le sedi operative, che provvedano solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.
L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo è subordinato ad autorizzazione della Giunta provinciale, competente per territorio.
Art. 2 - Attività delle agenzie
Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggio e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
In particolare, rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:
a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna, sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso (biglietti a tariffa intera o ridotta, di corsa semplice, di andata-ritorno, circolare, ecc.);
b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
e) la organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
f) la organizzazione di escursioni private o collettive con o senza accompagnamento, per la visita delle città e dei dintorni, e noleggio di autovetture;
g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del Direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
h) la spedizione e ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
i) la emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori (traveller's cheques), di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare della azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
m) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
n) il servizio di informazioni in materia turistica;
o) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita, di guide, orari, e simili;
p) la fornitura di speciali prestazioni, purchè di interesse turistico anche indiretto (visti consolari ai passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse, o convegni-simposi, o lotterie);
q) organizzazione di attività congressuali;
r) ogni altra forma di assistenza turistica ai clienti.
Art. 3 - Organismi senza scopo di lucro
Gli organismi a carattere associativo, senza fini di lucro, che operano a livello nazionale aventi sede operativa nel territorio regionale, il cui scopo statutario o istituzionale consiste in via principale nella promozione del turismo sociale per i propri aderenti (ivi comprendendo i CRAL di enti pubblici e privati) sono iscritti a domanda nel registro speciale, di cui all'art. 14, ai fini dell'esercizio della propria attività.
Gli organismi, aventi finalità politiche, sindacali, religiose, culturali o sportive, che, senza scopo di lucro, organizzano viaggi e gite occasionali, non sono soggetti ad alcuna registrazione.
Gli organismi, di cui ai precedenti commi, possono promuovere le proprie iniziative turistico-sociali e raccogliere adesioni solo entro l'ambito dei propri aderenti.
Per l'organizzazione tecnica di viaggi di durata superiore ai tre giorni sono utilizzate le agenzie di viaggio e turismo, iscritte nel Registro, di cui all'art. 13.
Chi non intenda avvalersi delle agenzie nel caso previsto al precedente comma, presenta richiesta di autorizzazione al Presidente della Giunta provinciale almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'inizio del viaggio. Il Presidente della Giunta provinciale, entro 10 giorni dalla richiesta, può motivatamente respingerla. In caso contrario, si intende accettata.
In ogni caso deve essere stipulata l'assicurazione contro gli infortuni a favore degli utenti, di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

Titolo II
L'autorizzazione

Art. 4 - Richiesta di autorizzazione
La richiesta di autorizzazione all'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo è presentata al Presidente della Giunta Provinciale, fornita delle seguenti indicazioni:
a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
c) la denominazione dell'agenzia;
d) l'ubicazione e la descrizione dei locali in cui l'agenzia avrà sede;
e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa (sedi proprie e di rappresentanza in Italia e all'estero; incarichi di rappresentanza eventualmente conferiti all'agenzia da ferrovie, da società di navigazione o da altri vettori internazionali, mezzi di trasporto di cui dispone, ecc.);
g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.
Le domande sono corredate dei seguenti documenti in carta legale:
1)il certificato di cittadinanza italiana del richiedente, e quello di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui all'art. 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217; o, qualora il richiedente sia persona fisica o giuridica straniera, il nulla-osta, di cui all'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
2) il certificato generale del Casellario Giudiziale del richiedente o del direttore tecnico, qualora questo ultimo sia persona diversa dal richiedente;
3) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'art. 15;
4) un documento da cui risulti la disponibilità dei locali;
5) una dichiarazione, che assicuri la esclusiva e continua prestazione di un direttore tecnico presso l'istituenda agenzia;
6) la copia autentica dell'atto costitutivo o istitutivo della persona giuridica quando sia tale il richiedente, da cui risulti l'indicazione espressa di uno scopo sociale adeguato, nonché l'ammontare del capitale sociale, oltre all'elenco nominativo dei componenti del Consiglio di amministrazione e a quello dei dirigenti provvisti di procura;
7) la pianta planimetrica dei locali, dalla quale risulti la piena indipendenza da ogni altro ambiente commerciale, e, possibilmente, un autonomo accesso alla via pubblica, una superficie minima di metri quadri 50, nonché la disponibilità dei servizi igienico-sanitari;
8) la nota descrittiva dell'arredamento.
Art. 5 - Autorizzazione all'apertura
L'autorizzazione della Giunta provinciale all'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo è rilasciata alle seguenti condizioni:
1) che sussista il nulla-osta degli organi di pubblica sicurezza accertante il possesso dei requisiti, di cui agli artt. 11 e 12 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 733, e successive modificazioni;
2) che la localizzazione dell'agenzia sia compatibile Col piano regionale, di cui all'art. 12;
3) che il richiedente sia iscritto in una sezione speciale del Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426, ai sensi dell'art. 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, o, qualora si tratti di persona fisica o giuridica straniera, sussista il nulla-osta, di cui allo art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1972, n. 616;
4) che il richiedente - o il direttore tecnico nel caso in cui la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti la propria opera nell'agenzia con carattere di continuità ed esclusività - risulti iscritto nell'albo regionale dei direttori tecnici;
5) che sia accertata l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale, a meno che non si tratti di agenzie in rapporto di filiale o succursale o rappresentanza con la stessa impresa;
6) che non sia adottata per l'agenzia la denominazione di Comuni o Regioni italiane;
7) che sia stato, in ogni caso, versato il deposito cauzionale o la garanzia fidejussoria di cui all'art. 9;
8) che sia stata pagata la tassa regionale, di cui allo art. 10.
L'autorizzazione, di cui al primo comma, ha effetto dalla data di iscrizione nel Registro, di cui all'art. 13.
Essa ha validità di un anno e si intende automaticamente rinnovata mediante il pagamento, nei termini prescritti, dalla tassa di cui all'art. 10. In caso diverso, il mancato pagamento entro un mese comporta la sospensione automatica dell'autorizzazione; entro tre mesi, la sua decadenza.
Art. 6 - I periodi d'apertura
Le agenzie di viaggio e turismo hanno periodi di apertura annuali o stagionali.
Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.
Art. 7 - Redazione e diffusione dei programmi
I programmi, gli annunci, i manifesti e altro materiale illustrativo concernente l'organizzazione di viaggi, diversi dagli inserti pubblicitari, di cui al successivo quarto comma, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico un'informazione corretta e completa.
A tal fine essi indicano:
1) la data di svolgimento del viaggio o della crociera;
2) l'itinerario;
3) la durata;
4) il presso globale corrispondente a tutti i servizi previsti e le condizioni di pagamento;
5) la elencazione e descrizione dei servizi forniti, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche degli alberghi, al numero dei pasti e a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;
6) i termini per le iscrizioni;
7) i termini e le condizioni per le rinunce e l'ammontare dell'eventuale penalità;
8) le modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:
a) annullamento di viaggio da parte dell'impresa;
b) rinuncia al viaggio da parte del cliente;
c) annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
9) il periodo di validità e la data di diffusione del programma;
10) la denominazione dell'impresa organizzatrice del viaggio;
11) il tipo di assicurazione.
Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma del viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.
Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radiotelevisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi.
I programmi, nella parte relativa al regolamento di partecipazione, sono redatti in conformità alla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
I programmi per i viaggi e le crociere all'estero prima della stampa, devono essere inviati alla Giunta regionale Dipartimento per il Turismo per l'approvazione. Gli estremi di tale approvazione devono essere apposti a stampa del programma definitivo con la dicitura "Autorizzazione della Regione Veneto n. ...... in data .......".
Nei programmi deve essere indicato il numero della licenza di esercizio dell'agenzia e gli estremi della assicurazione.
Tale obbligo vale anche per gli organismi di cui all'articolo 3.
I programmi per i viaggi e le crociere in Italia, prima della loro diffusione, sono tempestivamente inviati al Presidente della Giunta provinciale, per l'accertamento di conformità.
Nei programmi, organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto degli organismi di cui all'art. 3, sono evidenziati, nella testata, la denominazione dello organismo e quella dell'agenzia.
Art. 8 - Obbligo di assicurazione
Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.
Art. 9 - Deposito cauzionale e garanzia fidejussoria
Il deposito cauzionale o la garanzia fidejussoria, di cui all'art. 5, è stabilito in lire 30.000.000 (trentamilioni); il deposito cauzionale è costituito presso la Tesoreria provinciale nelle forme previste dalle leggi vigenti, ivi comprese le forme fidejussorie.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le agenzie di viaggio e turismo già autorizzate e operanti adeguano i loro depositi cauzionali versando la differenza e, entro lo stesso termine, il Segretario generale della Programmazione provvede a trasferire i depositi esistenti dalla Tesoreria regionale alle competenti Tesorerie provinciali.
Art. 10 - Tassa regionale
La licenza d'apertura e di conduzione delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta alla Tassa sulle concessioni regionali in base alle leggi tributarie regionali vigenti.
Art. 11 - Sospensione e cessazione
L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo, per un periodo non superiore ai 6 mesi, può essere sospesa:
1) per iniziativa del titolare, previa intesa col Presidente della Giunta provinciale, o, quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta immediatamente dopo l'evento;
2) per iniziativa del Presidente della Giunta provinciale, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.
La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri 6 mesi.
In caso di sospensione non consentita o prolungata oltre i termini previsti, l'autorizzazione si intende decaduta.
La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo di apertura stabilito:
1) per iniziativa del titolare, previa comunicazione al Presidente della Giunta provinciale, o, quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta immediatamente dopo l'evento;
2) per revoca o decadenza pronunciata dal Presidente della Giunta provinciale, quando si tratti, rispettivamente, di gravi motivi di interesse pubblico o di misura sanzionatoria.
Le sospensioni e le cessazioni, a norma del presente articolo, sono sempre comunicate, a cura del Presidente della Giunta provinciale, al Dipartimento per il turismo.

Titolo III
Adempimenti regionali

Art. 12 - Piano regionale di distribuzione delle agenzie
Al fine di garantire una omogenea presenza delle agenzie di viaggio e turismo sul territorio regionale, la Giunta regionale presenta, su proposte formulate dalle Province entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al Consiglio regionale che lo approva nei sei mesi successivi, un piano generale di distribuzione territoriale delle agenzie di viaggio e turismo. Con le stesse procedure sono approvati eventualmente successivi aggiornamenti.
Tale piano è stabilito tenendo conto:
a) del movimento turistico;
b) della ricettività turistico-alberghiera;
c) della popolazione residente;
d) della situazione socio-economica della popolazione.
Il piano è fondato su previsioni quinquennali e ha efficacia a tempo determinato.
Art. 13 - Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo
Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate ai sensi dell'art. 5, sono iscritte d'ufficio nel Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo.
Nel Registro sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare o del direttore tecnico, qualora quest'ultimo non sia titolare, nonché la data di rilascio e il periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
La decadenza o la revoca dell'autorizzazione comporta d'ufficio la cancellazione dal Registro delle agenzie di viaggio e turismo.
Il Registro è tenuto a cura del Coordinatore del Dipartimento per il turismo, il quale altresì provvede alle comunicazioni relative all'aggiornamento dell'elenco nazionale, di cui all'art. 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.
Il Registro è posto a disposizione del pubblico e delle registrazioni e annotazioni contenute è rilasciata copia a cura del Coordinatore del Dipartimento del turismo, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
Le risultanze del Registro sono pubblicate annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro il mese di febbraio.
Art. 14 - Registro speciale degli organismi di promozione turistica senza fini di lucro
Presso il dipartimento per il turismo è tenuto a cura del Coordinatore un Registro speciale degli organismi a carattere associativo senza fini di lucro che operano a livello nazionale, aventi per scopo la promozione del turismo sociale, di cui al primo comma dell'art. 3.
L'iscrizione e la cancellazione nel Registro avviene a richiesta dell'organismo interessato; di tale richiesta, corredata dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'organismo, è presentata copia al Presidente della Giunta provinciale, che può, entro 10 giorni dalla comunicazione, opporsi motivatamente alla iscrizione o alla cancellazione.
L'iscrizione nel Registro consente lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 3.
Per la violazione delle norme, di cui all'art. 3, o per gravi motivi di interesse pubblico, il Presidente della Giunta Provinciale pronuncia, rispettivamente, la decadenza o la revoca dell'iscrizione dal Registro e la comunica contemporaneamente all'organismo interessato e al Coordinatore del Dipartimento per il turismo.
Il Registro è posto a disposizione del pubblico, periodicamente comunicato alle Province, ed è pubblicato una volta all'anno, entro il mese di febbraio, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 15 - Albo regionale dei direttori tecnici
I direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del successivo articolo, sono iscritti, su domanda, all'albo regionale dei direttori tecnici.
L'Albo comprende anche i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre Regioni e intendano esercitare la propria attività nel Veneto.
L'Albo è tenuto a cura del Coordinatore del Dipartimento per il turismo ed è posto a disposizione del pubblico.
Delle iscrizioni, annotazioni e cancellazioni rilascia copia il Coordinatore del Dipartimento per il turismo.
Art. 16 - L'esame di idoneità per direttore tecnico
Ogni anno il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, indice le prove d'esame per direttore tecnico.
La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento della Giunta regionale ed è così composta:
a) Assessore al Turismo e Industria Alberghiera o suo delegato, che la presiede;
b) uno o più docenti di lingue straniere oggetto d'esame;
c) uno o più esperti nelle materie d'esame;
d) un rappresentante della Associazione professionale maggiormente rappresentativa;
e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;
f) un funzionario regionale del Dipartimento per il turismo.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale.
Ai membri della commissione non dipendenti della Regione, compete per ogni giornata di partecipazione alle sedute l'indennità prevista dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modifiche.
Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti caratteristiche professionali:
a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'art. 2;
b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
c) la conoscenza di almeno due delle principali lingue estere europee.
Il superamento dell'esame comporta la facoltà di iscrizione all'Albo regionale dei direttori tecnici, di cui all'art. 15.

Titolo IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 17 - La vigilanza
Ferme restando le competenze dell'autorità di Pubblica Sicurezza, la vigilanza sulle norme della presente legge è esercitata dalla Giunta provinciale, tramite gli uffici e i dipendenti appositamente incaricati.
Le sanzioni sono comminate dal Presidente della Giunta provinciale e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente a scomputo del contributo dovuto dalla Regione per l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 18 - Le sanzioni
Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale, chiunque intraprenda o svolga le attività di cui allo art. 2 anche in modo occasionale, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 3, è soggetto a una sanzione pecuniaria da lire 10.000.000 (diecimilioni) a lire 30.000.000 (trentamilioni); la sanzione è raddoppiata in caso di recidività.
Quando siano violate le condizioni autorizzative o quando comunque siano violate le norme, di cui agli artt. 6, 7 e 8, si procede alla sospensione dell'autorizzazione, qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro un mese alle prescrizioni, in caso contrario, è pronunciata la decadenza.
Il titolare che, mediante scritti, stampati, o qualsiasi altro mezzo di comunicazione pubblica, attribuisce alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata, incorre in una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 (unmilione) a lire 4.000.000 (quattromilioni).
La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (cinquecentomila) a lire 2.000.000 (duemilioni).
L'applicazione di tariffe superiori a quelle autorizzate comporta una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 (tremilioni) a lire 5.000.000 (cinquemilioni).
La divulgazione di programmi di viaggi non conformi a quanto stabilito dall'art. 7, comporta una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 (unmilione) a lire 3.000.000 (tremilioni).
Quando gli organismi, di cui al primo comma dello art. 3 esercitano le proprie attività statutarie senza essere iscritti o in stato di sospensione dal Registro, di cui all'art. 14, o quando violano gli impegni assunti con i propri iscritti o quando gli stessi organismi e quelli di cui al secondo comma dell'art. 3 esercitano attività in difformità dalle prescrizioni ivi stabilite, sono soggetti a una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 (diecimilioni) a lire 30.000.000 (trentamilioni).
Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, di cui alla presente legge, comporta la rivalsa sul deposito cauzionale. Il mancato reintegro del deposito entro il termine annuale di scadenza dell'autorizzazione, ha gli stessi effetti del mancato pagamento della tassa, di cui all'ultimo comma dell'art. 5.
Per l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute si osservano le norme di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 19 - I reclami
I clienti delle agenzie di viaggio e turismo, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, potranno presentare, entro 30 giorni, documentato reclamo al Presidente della Giunta provinciale, inviandone contemporaneamente copia all'agenzia interessata.
Il titolare dell'agenzia, o il suo legale rappresentante, può far pervenire le proprie osservazioni al Presidente della Provincia entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Titolo V
Norme transitorie e finali

Art. 20 - Disposizioni transitorie
Le agenzie di viaggio e turismo, che, all'atto della entrata in vigore della presente legge erano classificate di categoria A) illimitata, A) limitata e di categorie B) e C), hanno titolo a essere iscritte nel Registro regionale.
I Direttori tecnici che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge hanno svolto o svolgono la loro attività professionale nelle agenzie di viaggio e turismo di categoria A) illimitata, A) limitata, e di categorie B) e C), hanno titolo a essere iscritti nell'Albo regionale dei Direttori tecnici.
L'iscrizione nel Registro e nell'Albo, rispettivamente delle agenzie e dei Direttori tecnici avviene, su richiesta degli aventi titolo, purchè sia presentata alla Regione, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Sono fatte salve le domande in corso, alla data della entrata in vigore della presente legge, per l'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggio e di direttore tecnico ai sensi della precedente legislazione.
Per gli organismi di promozione turistica senza scopo di lucro, di cui all'articolo 14, la richiesta di iscrizione, corredata dall'atto costitutivo o dallo statuto dello organismo, è presentata alla Regione entro tre mesi; in caso diverso, la protrazione della propria attività statutaria è soggetta alla sanzione, di cui al penultimo comma dell'art. 18.
Alla scadenza dei termini, di cui ai due precedenti commi, il coordinatore del Dipartimento per il turismo provvede a inviare a ciascuna Provincia copia del Registro, dell'Albo e del Registro speciale.
Art. 21 - Modalità di esercizio delle funzioni delegate
Le funzioni, conferite alla Provincia e ai relativi organi ai sensi della presente legge, si intendono delegate, a tempo indeterminato, alla Provincia competente per territorio e ai relativi organi.
L'esercizio delle funzioni delegate avviene, altresì, nel rispetto del Piano Regionale di Sviluppo, di cui allo art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , nonché di ogni altro atto di programmazione, indirizzo o coordinamento, emanato per la materia dalla Giunta o dal Consiglio regionale, nell'ambito della rispettiva competenza.
La Regione e le province sono tenute a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
A norma dell'art. 55 dello Statuto, la Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.
In caso di violazione di legge, di inadempimento o inerzia, la Giunta regionale diffida l'ente al compimento degli atti prescritti, indipendentemente dall'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine ai singoli atti spettanti all'organo regionale di controllo.
Quando i fatti, di cui al precedente comma, sono ripetutamente accertati, o quando si tratti di inosservanza alle direttive degli atti, di cui al secondo comma, la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, la revoca delle funzioni delegate.
La revoca è deliberata dal Consiglio regionale, previa disciplina dei rapporti pendenti.
Art. 22 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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