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Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 47 (BUR n. 56/1986)

Contributi in conto capitale per il miglioramento del patrimonio turistico del Veneto per l'anno 1986

Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 47 (BUR n. 56/1986) (Abrogata)

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO TURISTICO DEL VENETO PER L'ANNO 1986

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 47 (BUR n. 56/1986)

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO TURISTICO DEL VENETO PER L'ANNO 1986.

Art. 1 - Finalità
La presente legge disciplina i criteri e le modalità per la concessione a soggetti operanti nel settore turistico di contributi "una tantum" in conto capitale per l'esercizio finanziario 1986, al fine di attuare interventi per il miglioramento del patrimonio turistico del Veneto.
Art. 2 - Contributi
I contributi sono concessi "una tantum" in conto capitale nella misura massima del 20% della spesa ammessa il cui importo non può superare i 50.000.000.
Detti contributi non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime iniziative dalla presente o da altre leggi statali o regionali anche concernenti diversi settori di competenza della Regione.
Non sono ammesse ai contributi le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state realizzate.
Art. 3 - Iniziative ammesse ai contributi
I contributi sono concessi per la realizzazione delle seguenti iniziative, purchè localizzate negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti, come definiti dalla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 : opere di ristrutturazione, ammodernamento, riqualificazione - purchè per gli immobili si qualifichino quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e articolo 31, lettere a) e b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni - di strutture ricettive e aziende della ristorazione, ivi comprese le strutture e le attrezzature annesse o complementari alle stesse.
I contributi di cui alla presente legge sono prioritariamente concessi, a prescindere dalla categoria o tipologia degli interventi, per la realizzazione delle opere volte ad adeguare i requisiti tecnici delle strutture e delle infrastrutture alle disposizioni delle vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione e igiene.
Art. 4 - Domande
Le domande dirette a ottenere la concessione dei contributi sono indirizzate al Presidente della Giunta regionale e devono essere presentate con lettera raccomandata AR o a mano presso la sede della Giunta regionale, con i seguenti documenti, a pena di decadenza, entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge:
a) dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa e della sua diretta rilevanza turistica;
b) dettagliato preventivo di spesa;
c) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
e) autorizzazione, ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove richiesta;
f) dichiarazione scritta e sottoscritta sotto la responsabilità civile, penale e amministrativa del richiedente, da cui risulti: che l'impresa, di cui il predetto è titolare e nel cui ambito è utilizzato il contributo regionale, non si trovi in stato prefallimentare o fallimentare, né sotto amministrazione controllata, o in altra condizione che faccia prevedere o comporti il rischio della cessazione dell'impresa medesima; l'impegno del richiedente a non fruire per la stessa iniziativa a cui si riferisce la domanda di contributo, di altre agevolazioni o provvidenze da parte di enti pubblici; l'assunzione di ogni obbligazione e responsabilità del richiedente nei confronti del proprietario degli immobili utilizzati per l'esercizio dell'impresa nel cui ambito dovrà essere utilizzato il contributo regionale; impegno del richiedente a utilizzare, per almeno cinque anni, il bene a cui inerisce il contributo regionale, per le specifiche finalità turistiche che motivano la concessione del contributo stesso.
Sulla base delle domande pervenute e dell'istruttoria effettuata dal Dipartimento regionale per il turismo, la Giunta regionale procede all'ammissione o all'esclusione delle domande stesse. Con il provvedimento di ammissione è stabilito il termine entro il quale l'opera o altre iniziative ammesse al contributo deve essere ultimata.
La Giunta regionale, nei casi di documentata oggettiva impossibilità di completare l'opera o l'iniziativa ammessa a contributo entro il termine prefissato, può, su richiesta dell'interessato e per una sola volta, accordare un congruo periodo di proroga, decorso il quale la Giunta dichiara la decadenza dal contributo.
Art. 5 - erogazione dei contributi e vigilanza
I contributi sono erogati con decreto del coordinatore del Dipartimento regionale per il turismo, sulla base della presentazione di fatture e di eventuali altri documenti richiesti, dal Dipartimento predetto.
La Giunta regionale provvede alla vigilanza e alla verifica della esecuzione delle opere a mezzo del Dipartimento Regionale per il Turismo. Quando le verifiche comportano accertamenti di ordine tecnico dovrà essere richiesta la partecipazione di un funzionario dello ufficio del Genio civile competente per territorio.
Art. 6 - Decadenza, riduzione, revoca
La mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 4 comporta la non ammissione ai benefici di cui alla presente legge.
I contributi sono ridotti o revocati qualora:
a) si accerti, in sede di verifica delle spese sostenute, che queste sono state inferiori a quelle previste nello atto di concessione del contributo;
b) l'iniziativa non sia realizzata, in tutto o in parte, in conformità ai progetti o ai preventivi di spesa presentati.
In caso di revoca o di riduzione del contributo, l'importo totale o parziale di questo è restituito previa rivalutazione.
Art. 7 - Norma finanziaria
All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 20 "Potenziamento strutture turistiche" del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986.
Nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'anno finanziario 1987 è iscritto il capitolo 31064 "Contributi in conto capitale per il miglioramento del patrimonio turistico del Veneto" con lo stanziamento di lire 3.000 milioni.
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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