crv_sgo_leggi

Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 (BUR n. 56/1986)

Lotta e profilassi della mixomatosi dei conigli

Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 (BUR n. 56/1986)

LOTTA E PROFILASSI DELLA MIXOMATOSI DEI CONIGLI.

Art. 1 - (Finalità).

Scopi della presente legge sono i seguenti:
a) realizzare una corretta educazione e informazione degli allevatori di conigli sulla prevenzione delle principali malattie infettive e infestive dei conigli con particolare riguardo per mixomatosi e la malattia emorragica virale;
b) distribuire gratuitamente tramite delle Unità locali socio-sanitarie idonei prodotti vaccinali. ( 1)

Art. 2 - (Educazione e informazione dei cunicoltori).

La Giunta regionale provvede a realizzare una capillare e corretta educazione e informazione dei cunicoltori sulla prevenzione dalle principali malattie infettive e infestive dei conigli, con particolare riguardo per la mixomatosi e la malattia emorragica virale, tramite il Dipartimento per i servizi veterinari dell’istituto zooprofilattico delle Venezie, mettendo a disposizione degli stessi idonei mezzi divulgativi.
L’istituto zooprofilattico assume in particolare iniziative sanitarie per la malattia emorragica virale intervenendo con specifiche misure di profilassi diretta ed indiretta. ( 2)

Art. 3 - (Indennizzi).

Gli indennizzi dovuti a seguito di abbattimenti e distruzioni coatte in relazione all’insorgere delle suddette malattie e allo scopo di garantire le relative eradicazioni, saranno corrisposti, nei casi di malattie previste dal regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr 8 febbraio 1954, n. 320; ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 e del relativo regolamento approvato con decreto del Ministero della sanità 20 luglio 1989, n. 298, negli altri casi, facendo ricorso a quanto previsto dalla legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 . ( 3)

Art. 4 - (Programma annuale. Vaccinazioni).

Allo scopo di realizzare le finalità della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 la Giunta regionale, predispone annualmente un programma articolato secondo i seguenti criteri:
- censimento di tutti gli allevamenti cunicoli, da effettuare a cura delle unità locali socio-sanitarie;
- adozione da parte degli allevatori di rigorose misure profilattiche dirette ad impedire l’introduzione ed il diffondersi dell’infezione negli allevamenti;
- modalità e limiti degli interventi vaccinali.
La Giunta regionale acquista ogni anno un congruo numero di dosi di vaccino necessarie all’attuazione del programma. Il vaccino stesso dovrà essere riconosciuto valido dalla Giunta stessa, su proposta tecnicamente motivata del Dipartimento per i servizi veterinari.
Il vaccino è assegnato gratuitamente alle unità locali socio-sanitarie che devono presentare al Dipartimento per i servizi veterinari, entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello interessato, un programma di vaccinazione dei conigli allevati concordato con gli allevatori interessati, singoli o associati.
Le vaccinazioni devono essere eseguite dal medico veterinario, o comunque sotto il controllo dello stesso, che ne dà comunicazione al servizio veterinario dell’azienda ULSS utilizzando il modello 12 dell’allegato al DPR 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria". ( 4)

Art. 5 - (Norma finanziaria).

omissis ( 5)

Art. 6 -(Dichiarazione d' urgenza).

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Articolo cosi sostituito dall'art.1, legge regionale 30 aprile 1990, n. 38
( 2) Articolo cosi sostituito dall'art.2, legge regionale 30 aprile 1990, n. 38
( 3) Articolo cosi sostituito dall'art.3, legge regionale 30 aprile 1990, n. 38
( 4) Comma così sostituito dall'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 , in precedenza l'art. 4 era stato sostituito dall'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 38 .
( 5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. In precedenza articolo sostituito dall'art.5, legge regionale 30 aprile 1990, n. 38 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 (BUR n. 56/1986)

LOTTA E PROFILASSI DELLA MIXOMATOSI DEI CONIGLI


Art. 1 - Finalità
Scopi della presente legge sono i seguenti:
a) realizzare una corretta educazione e informazione degli allevatori di conigli sulla prevenzione delle principali malattie infettive e infestive dei conigli con particolare riguardo per mixomatosi;
b) erogare contributi per la ricostituzione di allevamenti cunicoli da riproduzione e di moltiplicazione, nei casi di cui al successivo articolo 3;
c) distribuire gratuitamente idonei prodotti vaccinali contro la mixomatosi per il tramite delle Unità locali socio-sanitarie.
Art. 2 - Educazione e informazione dei cunicoltori
La Regione provvede a realizzare una capillare e corretta educazione e informazione dei cunicoltori sulla prevenzione dalle principali malattie infettive e infestive dei conigli, con particolare riguardo per la mixomatosi, a mezzo del proprio Dipartimento per i servizi veterinari, dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, mettendo a disposizione degli stessi mezzi audiovisivi, stampati e opuscoli educativi.
Art. 3 - Contributi finaziari
Per la ricostruzione di allevamenti da riproduzione e moltiplicazione che, pur essendo stati vaccinati contro la mixomatosi in modo corretto e in tempo utile sotto controllo veterinario, siano stati gravemente colpiti dalla malattia, tanto da consigliarne la completa distruzione seguita da un adeguato periodo di vuoto sanitario, la regione può erogare contributi fino a un massimo di L. 5.000.000.
Tali contributi non sono cumulabili con quelli di cui alla legge regionale 7 marzo 1985, n. 25 .
Art. 4
La Giunta regionale acquista ogni anno un congruo numero di dosi di vaccino contro la mixomatosi dei conigli, riconosciuto valido dalla Giunta stessa, su proposta tecnicamente motivata del Dipartimento per i servizi veterinari.
Il vaccino è assegnato gratuitamente alle Unità locali socio - sanitarie che presentino al Dipartimento per i Servizi Veterinari entro il mese di gennaio di ogni anno un programma di vaccinazione degli allevamenti di conigli riproduttori concordato con gli allevatori interessati, singoli o associati. Il programma prevede l' intervento vaccinale per due volte all' anno a distanza di 6 mesi, nonchè l' adozione, da parte degli allevatori di rigorose misure profilattiche dirette a impedire la introduzione dell' infenzione negli allevamenti.
Le vaccinazioni devono essere eseguite, di norma, da veterinari dipendenti dalle Unità locali socio - sanitarie, per i quali i trattamenti immunizzanti costituiscono compito di istituto.
Art. 5 - Norma finanziaria
All' onere di lire 400 milioni derivante dall' applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell' articolo 19 - quinto comma - della vigente legge regionale di contabilità , mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 16 - Interventi vari nel settore primario - del fondo globale per le spese d' investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986.
Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' anno finanziario 1987 è iscritto il capitolo 12128 denominato <<Interventi regionali per la lotta e la profilassi della mixomatosi dei conigli>> con lo stanziamento di lire 400 milioni. di lire 400.000.000
Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



SOMMARIO