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Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 (BUR n. 58/1986)

Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali

Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 (BUR n. 58/1986) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE EDUCATIVO - ASSISTENZIALI.

Legge abrogata dall’articolo 36, comma 8, lettera c), della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 (BUR n. 58/1986)

INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE EDUCATIVO - ASSISTENZIALI


Art. 1 - Finalità
La Regione del Veneto, in armonia con le finalità della legge 4 maggio 1983, n. 184 e della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, promuove, la realizzazione, la riconversione e la riqualificazione di strutture da destinare a servizi sociali al fine di adeguarne la consistenza e la qualità agli standards stabiliti, in applicazione dell’articolo 23 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .
Art. 2 - Interventi
Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per:
a) l’acquisto, la trasformazione, la ristrutturazione, e l’arredamento di strutture da destinare a: servizi di accoglienza, gruppi famiglia, comunità alloggio,comunità terapeutiche e centri educativo-occupazionali;
b) la trasformazione, la ristrutturazione, e l’adeguamento funzionale di strutture residenziali destinate a servizi educativo-assistenziali con priorità per quelle che favoriscono anche portatori di handicaps non autosufficienti.
L’entità del contributo, per gli interventi di cui al punto a) del comma precedente è determinato nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e,in ogni caso, nell’importo massimo di lire 300 milioni.
L’entità del contributo per gli interventi di cui al punto b) è determinato nella misura dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, in ogni caso, nell’importo massimo di lire 500 milioni.
I contributi di cui ai commi precedenti sono assegnati per progetti funzionali o per stralci funzionali degli stessi.
Art. 3 - Priorità
Rientrano nelle finalità della presente legge:
1) centri o servizi di pronta accoglienza;
2) gruppi famiglia;
3) comunità-alloggio;
4) comunità terapeutiche;
5) centri educativo-occupazionali;
6) istituti educativo-assistenziali.
Al fine dell’assegnazione del contributo le priorità saranno determinate con riferimento alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e in osservanza del rapporto strutture popolazione - punto D/1 - del regolamento regionale 17 dicembre 1984, n. 8 e successive modifiche.
Art. 4 - Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge:
a) i comuni singoli o associati, le comunità montane;
b) le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato disciplinate dall’articolo 12 del codice civile, dotate di personalità giuridica, che gestiscono servizi socio-assistenziali.
Art. 5 - Presentazione delle domande
Le domande, rivolte a ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono conformarsi ai programmi regionali socio-assistenziali ed essere corredate da relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della zona di influenza della struttura, le caratteristiche della stessa, l’ammontare complessivo delle spese di realizzazione e delle spese previste per la gestione con la indicazione dei relativi mezzi di copertura.
Le domande di cui alla lettera b) del precedente articolo 4 devono essere altresì corredate da parere del comune singolo o associato.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato disciplinate dall’articolo 12 del codice civile dotate di personalità giuridica dovranno trasmettere la dichiarazione dalla quale risulti l’accettazione a porre vincolo decennale di destinazione d' uso sulla struttura realizzata con il concorso finanziario regionale.
Le domande di cui al presente articolo devono essere inoltrate alla Giunta regionale entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno.
Art. 6 - Piano annuale di ripartizione e localizzazione dei contributi
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano di ripartizione dei contributi, entro il mese di giugno di ogni anno.
Il piano, tenuto conto degli obiettivi del programma socio-assistenziale regionale e dei progetti-obiettivo del Piano socio-sanitario regionale nonchè delle domande di contributo pervenute, determina la quota del fondo, di cui al successivo articolo 10, da ripartire tra ciascun tipo di intervento previsto dal precedente articolo 2.
Art. 7 - Assegnazione e revoca del contributo
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , la Giunta regionale dispone, con proprio provvedimento, l’assegnazione del contributo e i termini per l’inizio e per l’ultimazione dei lavori in favore delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato disciplinate dall’articolo 12 del codice civile dotate di personalità giuridica.
L’erogazione del contributo avrà luogo:
a) per i comuni singoli o associati, le comunità montane e le IPAB con le modalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ;
b) per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato disciplinate dall’articolo 12 del codice civile, dotate di personalità giuridica con le seguenti modalità:
1) all’atto della concessione edilizia e del contratto di affidamento lavori: erogazione del 70 per cento del contributo;
2) a rendicontazione dei lavori, e/o degli acquisti effettuati, vistata dall’Ufficio tecnico comunale competente: erogazione al saldo.
Per gli acquisti e per l’esecuzione di opere che non richiedono progetto specifico, le erogazioni (anticipo e saldo) sono effettuate a seguito di relazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale. Per i lavori di importo superiore a 300 milioni dovrà essere richiesto il sopralluogo da parte del Genio civile.
I fondi disponibili a seguito di revoca o decadenza o per accertamenti di economia, vengono riassegnati dalla Giunta regionale, con provvedimenti di surroga nella graduatoria.
Gli adempimenti di cui alla lettera b) del presente articolo sono istruiti a cura del Dipartimento per l’assistenza sociale.
Art. 8 - Acquisto, progettazione ed esecuzione delle opere
Le scelte dell’area, della tipologia edilizia, del dimensionamento, dell’arredo e degli accessori della struttura, sono adottate nel rispetto della vigente normativa e degli standards stabiliti dal regolamento regionale 17 dicembre 1984, n. 8 , per la specifica struttura.
Art. 9 - Vincolo di destinazione d'uso
Sugli immobili per i quali è concesso contributo regionale per l’acquisto o la ristrutturazione è costituito vincolo decennale di destinazione d' uso.
La diversa destinazione d' uso è autorizzata, su motivata istanza dell’ente interessato e su conforme parere del comune singolo o associato per le istituzioni di cui al punto b) del precedente articolo 4 con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La diversa destinazione d' uso non autorizzata dalla Regione, comporta, previa contestazione, la restituzione della somma a suo tempo assegnata, maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.
Art. 10 - Norma finanziaria
All’onere di L. 10.000.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge, si provvede mediante:
− prelevamento di L. 5.000.000.000, di cui L. 2.000.000.000 relativi all’esercizio finanziario 1986 e L. 3.000.000.000 relativi all’esercizio finanziario 1987, dalla partita n. 2 “ Progetti disabili ” dal fondo globale per le spese d' investimento iscritto al capitolo 80230 del bilancio regionale;
− prelevamento di L. 5.000.000.000 dalla partita n. 12 “ Strutture residenziali per l’età evolutiva ” dal medesimo fondo globale per le spese d' investimento (capitolo 80230) del bilancio regionale 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno finanziario 1987 è istituito, ai sensi dell’articolo 19 - quinto comma - della vigente legge di contabilità, il capitolo 61070 denominato “ Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali ” con lo stanziamento di lire 10.000.000.000 per competenza e per cassa.
Art. 11 - Norma transitoria
Le domande rivolte a ottenere i contributi previsti dalla presente legge per l’esercizio in corso devono essere inoltrate alla Giunta regionale entro 60 giorni, dall’entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano di ripartizione dei contributi entro i successivi 90 giorni.
Art. 12 - Modifica procedure
Le procedure di cui al precedente articolo 6 si applicano anche per l’approvazione del piano di ripartizione dei contributi in conto capitale, di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dell’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 “ Interventi regionali per la realizzazione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane ”.
All’articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , vengono abrogati i commi secondo e ottavo.


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