crv_sgo_leggi

Legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 (BUR n. 6/1986)

Bilancio di previsione della Regione Veneto per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986 - 1988

Legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 (BUR n. 6/1986) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE VENETO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1986-1988

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 (BUR n. 6/1986) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE VENETO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1986-1988

Art. 1
Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Veneto per l'anno finanziario 1986, annesso alla presente legge, è approvato in L. 6.887.788.884.000 in termini di competenza e in L. 7.311.444.940.000 in termini di cassa (Tabella n. 1).
Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1986.
Art. 2
Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1986, annesso alla presente legge, è approvato in L. 6.887.788.884.000 in termini di competenza e in L. 7.311.444.940.000 in termini di cassa (Tabella n. 2).
E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1986 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente comma, fatto salvo l'impegno delle dispo9nibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 .
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1986, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione i cui al primo comma del presente articolo.
Art. 3
E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Art. 4
Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 5
Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 81.650.186.000 è iscritto al capitolo 80030.
Il prelevamento di somme dal fondo di cassa a favore di altri capitoli di spesa del bilancio è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo, ai sensi dell'articolo 18 primo comma della stessa legge regionale di contabilità.
Art. 6
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente articolo 4 nonché a nuovi capitoli di spesa, per le finalità e nei limiti di cui all'articolo 17 della legge regionale di contabilità.
Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al capitolo 80020, sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione al Consiglio regionale.
Art. 7
A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.
Art. 8
Fra gli stanziamenti rispettivamente appartenenti ai seguenti gruppi di capitoli di spesa: 31030-31032, 45618-45620, 53020-53022-53024, 60009-60011, 61344-61346, 61362-61364, 61401-61403, 61402-61404-61406, 70060-70062, 71240-71242, 73210-73212, ciascuno concernente una medesima autorizzazione di spesa e uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado o alla natura dei soggetti destinatari della spesa, è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante gli stessi atti amministrativi di impegno di spesa, in deroga al disposto dell'articolo 24 della legge regionale di contabilità.
Art. 9
In deroga all'articolo 20, quarto comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 10
Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in L. 24.400.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo 80210) e in L. 78.050.000.000 (capitoli 80230 e 80251) per i fondi globali destinati alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle e n. 3 e n. 4 allegate alla presente legge.
Art. 11
Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 seguenti della legge regionale di contabilità.
Art. 12
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1986 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella determinazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilità.
Art. 13
La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito e a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di L. 5.000.
Art. 14
Per far fronte al disavanzo esistente fra i totali delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1986, entro i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella n. 5 allegata alla presente legge, la Regione Veneto è autorizzata a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità a contrarre mutui nell'esercizio 1986 per un importo complessivo di L. 355.000.000.000.
A norma dell'articolo 9 - lettera h) - dello Statuto della Regione Veneto, per i mutui di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo del 17% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di 15 anni.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione di mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L. 27.446.282.000 per l'esercizio finanziario 1986 e in L. 60.102.040.000 a partire dall'esercizio finanziario 1987.
Art. 15
E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1986 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1985 per l'ammontare di lire 242.350.000.000.
L'avanzo di amministrazione presunto di cui al comma precedente è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a L. 130.000.000.000, per spese iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 1986 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate con le quote del fondo sanitario nazionale assegnate alla Regione negli esercizi precedenti a seguito del mancato loro impegno a norma di legge;
b) la restante quota di L. 112.350.000.000 è destinata alla copertura di altre spese iscritte nella parte prima - spese effettive - del bilancio 1986 non specificamente identificate.
Art. 16
A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.
Art. 17
Con provvedimento di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1986 e dei provvedimenti in materia di finanza regionale, si procederà ad adeguare le entrate previste nell'annessa tabella 1 alle relative disposizioni in essi contenute.
Art. 18
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della vigente legge di contabilità, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1986 dei seguenti enti, allegati alla presente legge:
- E.S.U. di Padova
- E.S.U. di Venezia
- E.S.U. di Verona
Art. 19
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con effetto dall'1 gennaio 1986.



ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO