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Legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 (BUR n. 14/1986)

Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico

Legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 (BUR n. 14/1986) (Abrogata)

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE TURISTICO E ACCOMPAGNATORE TURISTICO.

Legge abrogata dall’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 (BUR n. 14/1986)

DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA, INTERPRETE TURISTICO E ACCOMPAGNATORE TURISTICO.


Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.
Con la presente legge la Regione del Veneto, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina l'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico.
Art. 2 - Definizioni.
E' guida turistica che, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, a ville, a paesaggi e località caratteristici, nonché a complessi industriali, ad aziende agricole e artigianali e ne illustra le caratteristiche specifiche e l'importanza. La guida turistica può, inoltre, fornire ogni opportuna informazione sulla situazione socio-economica e in genere sull'apparato produttivo del territorio nel quadro del turismo congressuale e degli scambi economici.
E' interprete turistico, che per professione, presta la propria opera per la traduzione orale di lingue straniere in occasione di congressi e convegni, in riunioni o incontri, nonché nell'assistenza a turisti stranieri.
E' accompagnatore turistico che, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero e fornisce elementi significati e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
La denominazione di "accompagnatore turistico" sostituisce a ogni effetto quella di "corriere" di cui all'art. 123 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e all'art. 19, primo comma, punto 2) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e comprende gli accompagnatori turistici internazionali di nazionalità italiana riconosciuti dalla Direttiva del Consiglio della CEE n. 75/368 del 16 giugno 1975.
Art. 3 - Consulta regionale Guide, Interpreti e Accompagnatori turistici.
E' costituita, con delibera della Giunta regionale, la Consulta regionale Guide, Interpreti e Accompagnatori turistici.
Essa è composta da:
1) un rappresentante della Giunta regionale, che la presiede;
2) un rappresentante per ciascuna delle categorie degli interpreti turistici e accompagnatori turistici e due rappresentanti della categoria delle guide turistiche appartenenti a Province diverse;
3) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore;
4) cinque esperti nel comparto turistico designati dal Consiglio regionale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato regionale.
I rappresentanti delle Associazioni professionali e Organizzazioni sindacali sono designati entro 60 giorni dalla data di iscrizione negli elenchi regionali ai sensi del successivo art. 22, o della scadenza della Consulta.
Decorso il termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale procede alla costituzione della Consulta nominando i rappresentanti di cui ai punti 2) e 3) del secondo comma del presente articolo, tra quelli designati dalle Associazioni professionali e Organizzazioni sindacali; in caso di assenza di designazioni, provvede direttamente la Giunta regionale.
Art. 4 - Compiti della Consulta.
La consulta regionale Guide, Interpreti e Accompagnatori turistici è organo consultivo della Giunta regionale per la materia:
1) di formazione e aggiornamento degli elenchi, di cui all'art. 6;
2) di proposte circa le tariffe e la loro applicazione;
3) di reclami;
4) di corsi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 11.
Art. 5 - Funzionamento della Consulta.
La Consulta regionale Guide, Interpreti e accompagnatori turistici dura in carica cinque anni.
I suoi membri sono rieleggibili.
Essa è convocata dal suo Presidente almeno due volte all'anno ed è regolarmente costituita in prima convocazione, con l'intervento della metà dei suoi componenti in seconda convocazione, anche dopo un'ora, con qualsiasi numero di presenti.
Ai componenti la Consulta è corrisposto il gettone di presenza e il rimborso delle spese a norma delle leggi regionali vigenti.

Titolo II - Adempimenti regionale

Art. 6 - Elenchi regionali di Guide, Interpreti e accompagnatori turistici.
Sono istituiti gli elenchi regionali delle Guide, degli Interpreti e Accompagnatori turistici.
Negli elenchi sono indicate le generalità e la qualifica professionale degli iscritti, nonché le lingue straniere per le quali sono abilitati; relativamente alle sole guide, sono precisate altresì le località turistiche per l'esercizio specializzato della propria attività.
Negli elenchi sono annotati il rilascio, il rinnovo, nonché le eventuali sospensioni, revoche o decadenze della licenza.
Art. 7 - Tenuta degli Elenchi regionali.
Gli elenchi sono tenuti a cura del dirigente della Struttura regionale competente.
Le Guide turistiche, gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito del superamento dell'esame di cui all'articolo 8, sono iscritti d'ufficio negli elenchi regionali.
Gli accompagnatori turistici internazionali di nazionalità italiana iscritti all'Albo dell'I.A.T.M. (International Association of Tour Managers) di Londra riconosciuti dalla CEE, e residenti nel Veneto, che abbiano esercitato la professione nei Paesi comunitari per almeno tra annualità, sono iscritti a domanda nel relativo elenco.
La cancellazione degli elenchi è dovuta a seguito di revoca, di decadenza della licenza, nei casi previsti, nonché di morte e di dimissioni volontarie degli iscritti.
Gli elenchi vengono aggiornati ogni due anni e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Art. 8 - Modalità d'espletamento degli esami di abilitazione.
La Giunta regionale, di norma ogni due anni entro il mese di marzo, sentita la Consulta di cui all'art. 4, definisce le esigenze quantitative di composizione degli elenchi di cui all'art. 6, in relazione alle prospettive programmatiche del turismo regionale.
Per l'iscrizione a tali elenchi, il Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla scadenza di cui al comma precedente, bandisce gli esami di abilitazione. Il bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) un rappresentante della Giunta regionale, che la presiede;
b) un rappresentante del Comune eventualmente interessato;
c) uno o più docenti delle lingue straniere, oggetto di esame;
d) uno o più docenti o esperti nelle materie d'esame;
e) un rappresentante delle Associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale; per le sole guide turistiche un secondo rappresentante di categoria professionale operante nella località di cui al bando di concorso.
Funge da Segretario un funzionario regionale.
Ai membri della Commissione non dipendenti dalla Regione, compete l'indennità prevista dalle legge regionali vigenti.
Le domande per l'ammissione sono presentate in carta legale al Presidente della Giunta regionale, corredate dai titoli e documenti previsti dal bando di esame, in armonia con le leggi vigenti. Per tutte e tre le categorie è richiesto il diploma di scuola media superiore.
Per i figli di emigrati veneti che rientrino definitivamente è richiesto un titolo di studio equipollente.
Art. 9 - Prove d'esame.
Le prove d'esame, per le guide turistiche, sono finalizzate ad accertare, oltre alla esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, delle risorse ambientali, delle strutture produttive, delle attività artigianali, culturali e folkloristiche e della situazione socio-economica delle località in cui verrà esercitata la professione.
Esse comprendono una prova scritta di cultura generale in italiano, una prova scritta e una orale nelle lingue straniere oggetto dell'abilitazione, una prova orale sulle specifiche materie indicate dal bando, nonché l'illustrazione di un itinerario turistico.
La prova d'esame, per gli interpreti turistici, consiste in una sola prova orale che accerti la conoscenza di una o più lingue straniere e la conoscenza di elementi di legislazione e tecnica turistica.
La prova d'esame, per gli accompagnatori turistici, consiste in una sola prova orale che accerti la conoscenza di almeno una lingua straniera prescelta tra quelle europee più diffuse, un livello di cognizioni adeguate in materia di geografia turistica italiana ed estera, e di regolamenti per le comunicazioni e i trasporti, nonché di organizzazione turistica.
Le prove d'esame dovranno svolgersi nei periodi di minore affluenza turistica.
Art. 10 - Graduatorie.
La Commissione giudicatrice, espletate le operazioni di esame previste nel bando, procede alla formazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, con la indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.
La graduatoria è approvata dalla Giunta regionale.
L'idoneità è conseguita dai candidati che abbiano raggiunto almeno i sette decimi del punteggio previsto dal bando di concorso.
Art. 11 - Corsi di aggiornamento.
La Giunta regionale organizza, per le diverse figure professionali previste dalla presente legge, corsi di aggiornamento professionale nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 .

Titolo III - La licenza

Art. 12 - Licenza.
Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessaria apposita licenza rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è svolta l'attività professionale. Per l'esercizio della professione di interprete e accompagnatore turistico è pure necessaria apposita licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza.
A norma della Direttiva 75/368/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 16 giugno 1975 non sono esenti dall'obbligo della licenza per la specifica località le guide turistiche di altri Paesi comunitari.
Il rilascio della licenza è subordinato all'iscrizione nell'elenco regionale per la relativa categoria professionale, sulla base della graduatoria di abilitazione e per gli accompagnatori turistici internazionali di cui all'art. 7 terzo comma, sulla base dell'iscrizione nell'elenco.
La licenza ha la validità di un anno e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno mediante il pagamento, nei termini, prescritti, dalla relativa tassa.
Sono esenti dall'obbligo della licenza gli Interpreti turistici con rapporto di lavoro subordinato presso società, amministrazioni, enti pubblici o privati, che prestino la propria attività per conto degli stessi presso stazioni, porti e aeroporti, purchè muniti di apposito segno di riconoscimento.
Sono altresì esenti dall'obbligo della licenza gli accompagnatori turistici provenienti dall'estero, per i quali è sufficiente una attestazione dell'autorità consolare italiana del paese di provenienza. Per gli accompagnatori di cui all'art. 7, terzo comma, tale obbligo cessa con l'iscrizione nell'elenco regionale.
Art. 13 - Contenuto della licenza.
Nella licenza sono indicate le generalità, la categoria professionale, le lingue straniere per le quali il soggetto ha conseguito l'abilitazione e, quando si tratti di guide, i limiti territoriali d'esercizio dell'attività. La visita alle ville venete è in ogni caso consentita.
Nella licenza sono indicate le disposizioni stabilite dai singoli Comuni oltre a quelle indicate nella presente legge.
Le guide turistiche, gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici sono autorizzati a esercitare la loro attività in forma sia individuale che associata.

Art. 14 - Tessere di riconoscimento e distintivo.
Le guide turistiche, gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici devono esibire, quando venga loro richiesto dalle competenti autorità, la tessera di riconoscimento munita di fotografia, nella quale sono contenute le indicazioni della licenza.
Le guide turistiche sono altresì tenute a munirsi di apposito distintivo, uniforme per l'ambito territoriale di ciascun Comune.
Art. 15 - Tariffe.
Le tariffe per le prestazioni delle guide turistiche, degli interpreti turistici e degli accompagnatori turistici sono fissate annualmente dalla Giunta regionale su proposta della Consulta regionale.
La proposta della Consulta per l'anno successivo inoltrata alla Giunta regionale entro il 30 settembre ogni anno. La Giunta regionale decide in materia entro il 31 ottobre.
Art. 16 - Divieti.
E' fatto divieto alle guide turistiche, interpreti turistici, accompagnatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione anche quando questa sia esercitata con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili. Il divieto comprende l'esercizio di attività in concorrenza con le Agenzie di viaggio e ............................. accaparramento continuativo, diretto o indiretto, di clienti per conto di alberghi, ristoranti, imprese di trasporto e simili.
Art. 17 - Sospensione, revoca, decadenza della licenza.
Il mancato pagamento del rinnovo della licenza non comporta la sospensione automatica.
La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:
1) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Sindaco dopo l'evento;
2) per iniziativa del Sindaco, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.
La sospensione può essere motivatamente prorogata una sola volta, per altri sei mesi.
In caso di mancato pagamento del rinnovo della licenza entro dodici mesi dalla sua scadenza e in caso di sospensione non autorizzata o prolungata oltre i termini previsti, la licenza si intende decaduta.
La licenza è altresì revocata, in qualsiasi momento, sentito il parere della Consulta regionale di cui all'art. 3, per gravi motivi di interesse pubblico.
La decadenza e la revoca, sentito il parere della Consulta di cui all'art. 3, possono comportare anche la cancellazione dagli elenchi.
I provvedimenti relativi alla sospensione, revoca, decadenza della licenza sono adottati dal Sindaco e comunicati oltre che all'interessato, al Dirigente della competente Struttura regionale per i provvedimenti di competenza.

Titolo IV - Vigilanza e sanzioni

Art. 18 - Vigilanza.
Ferme restando le competenze della autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza sulla presente legge è esercitata dai Comuni.
Art. 19 - Sanzioni.
Chiunque eserciti anche occasionalmente attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico, senza essere in possesso della relativa licenza, è soggetto a sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 8.000.000 per le guide turistiche, e da L. 200.000 a Lire 2.000.000 per gli interpreti turistici e per gli accompagnatori turistici.
Chiunque, in possesso della licenza comunale, non provvede entro il 31 dicembre di ogni anno al rinnovo della stessa od ometta di far porre sulla, tessere di riconoscimento la vidimazione annuale, è soggetto a sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.
Chiunque, in possesso della licenza comunale, non la esibisca a un controllo o, se guida turistica, non tenga in evidenza, nell'esercizio della sua professione, l'apposito distintivo, è soggetto a sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000.
Chiunque applichi tariffa superiore a quella autorizzata è soggetto a sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 10.000.000.
Chiunque per l'espletamento dell'attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico si avvalga di soggetti sforniti di licenza è soggetto a sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.
Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 20 - Reclami.
I clienti delle guide turistiche, interpreti turistici e accompagnatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro 30 giorni, documentato reclamo al Sindaco.
Il Sindaco, sentito l'interessato e, qualora lo ritenga opportuno la Consulta regione, decide sul reclamo entro 60 giorni.
Nel caso che il reclamo risulti fondato, la guida, interprete o accompagnatore turistico è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000, previa determinazione in via amministrativa del rimborso degli eventuali danni.
Art. 21 - Inapplicabilità.
Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui al precedente art. 2 a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro.
Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività di cui al precedente art. 2 a favore dei loro alunni.

Titolo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 22 - Disposizioni transitorie.
Le guide turistiche, interpreti turistici e accompagnatori turistici che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza di cui all'articolo 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, vengono iscritti nell'elenco regionale, previa domanda in carte legale da presentare al Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli interpreti e gli accompagnatori turistici che sono in grado di dimostrare, previa idonea documentazione fiscale, di aver operato nel proprio settore nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge sono ammessi a una sessione straordinaria di esami attraverso una apposita commissione designata dalla Giunta regionale.
Analoga procedura è seguita per le guide turistiche che provino mediante idonea documentazione fiscale di aver già operato in tali funzioni per almeno tre anni, esclusivamente per i Comuni della Regione nei quali non è mai stato effettuato apposito concorso.
Queste sessioni straordinarie di esame sono indette dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'ammissione, gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le guide turistiche, la cui idoneità sia stata così accertata, non possono coprire oltre il 75% dei posti assegnati dalla consulta regionale per le singole località.
Art. 23 - Disposizioni finanziarie.
All'onere di L. 20.000.000 per l'anno 1986 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19 - quinto comma della vigente legge regionale di contabilità, mediante riduzione di pari importo della partita n. 10 del fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo 80210 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1986 e del bilancio pluriennale 1986-1988 (anno 1986) - è istituito il capitolo 31056 (Titolo 04 Categoria 02 Sezione 01) denominato "Spese per il funzionamento della consulta regionale guide, interpreti e accompagnatori turistici e per l'effettuazione dei corsi di aggiornamento", dotato di uno stanziamento di L. 20.000.000.
L'onere relativo agli esercizi successivi sarà determinato dalla legge di bilancio.
Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 40 e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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