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Legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 (BUR n. 14/1986)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , recante 'Norme per l'assetto e l'uso del territorio'

Legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 (BUR n. 14/1986) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 , RECANTE "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche e integrazioni apportate alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .


Note

( 1) Con sentenza n. 73/1991 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 76, primo comma, punto 2), della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come modificato dall’articolo 15 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 (BUR n. 14/1986)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 , RECANTE: "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO". (1)

Art. 1
La legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , è integrata e modificata ai sensi dei successivi articoli.
Art. 2
Alle lettere a) e b) del punto 1) dell'articolo 3 il termine: "progetti" è sostituito col termine "piani".
Art. 3
Dopo il quarto comma dell'articolo 4 è inserito il seguente comma:
"Il PTRC, i PTP ed i piani di area regionali, nonchè i PRG approvati in attuazione delle direttive del PTRC e del PTP, hanno altresì valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n.1 497, e della legge 8 agosto 1985, n. 431."
Art. 4
Relativamente all'articolo 5:
1) il punto 1) è così sostituito:
"1) indicare le zone e i beni da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela, nonchè le eventuali modalità di attuazione dei rispettivi interventi; ";
2) al punto 4) il termine: "progetti" è sostituito col termine "piani";
3) al punto 4), il punto e virgola finale è sostituito da una virgola ed è aggiunta la seguente espressione: "con particolare riferimento alle zone e ai beni di cui al punto 1);"
Art. 5
Relativamente all' articolo 7:
- il punto 1) è così sostituito:
"indicare le zone e i beni da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela, nonchè le eventuali modalità di attuazione dei rispettivi interventi".
Art. 6
Al punto 1) dell'articolo 7, l'espressione: "individuare le zone di interesse provinciale", è sostituita con la seguente: "individuare le zone e i beni di interesse provinciale".
Art. 7
Il punto 7) del secondo comma dell'articolo 9 è così sostituito:
"7) definire l'organizzazione del territorio in relazione ai sistemi di infrastrutture di trasporto e di servizio occorrenti per gli insediamenti programmati e compatibilmente con il Piano dei trasporti provinciale; per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti: formare il piano di circolazione, al fine di una migliore circolazione del traffico nel centro urbano, avviando un processo di qualificazione selettiva e di coordinamento dei percorsi secondo criteri di razionalità ed economicità con particolare attenzione per il trasporto pubblico locale. ".
Art. 8
Relativamente all'articolo 10:
- alla fine del punto 2) si aggiunge:
"f) gli elaborati relativi al Piano comunale per la circolazione comprendenti:
- l'individuazione delle principali vie di penetrazione e di scorrimento del traffico urbano;
- la conseguente creazione coordinata dei sensi unici;
- l'individuazione di corsie preferenziali attrezzate per mezzi pubblici;
- la creazione di zone da riservare all'esclusiva viabilità pedonale e ciclabile;
- l'individuazione di aree da destinare a parcheggi scambiatori, parcheggi di penetrazione e autosilo, nonchè ad autostazioni e autoparchi. ".
Art. 9
Al punto 8) del secondo comma dell'articolo 19 è soppresso il seguente periodo:
"Tali termini, per le aree in cui la concessione è subordinata alla preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo, saranno determinati in sede di approvazione del piano e comunque non dovranno essere inferiori a mesi 12 dalla data di approvazione dello stesso;"
sostituendo nella punteggiatura, al punto un punto e virgola.
Art. 10
Relativamente all'articolo 25:
1) al quarto comma, dopo lo strumento urbanistico generale, l'espressione: " relativamente alla ristrutturazione di insediamenti esistenti " è sostituita dalla seguente:
"; relativamente alla ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, ";
2) il punto b) del sesto comma è così sostituito:
" b) mq 4,5 per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,5 con un minimo per le aree di nuova espansione di mq 5.000, per chiese e servizi religiosi; ";
3) dopo le lettere a) e b) del punto 1) del comma decimo è aggiunto il seguente periodo:
"la percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria può essere ridotta dal comune fino al 4 per cento nelle zone di espansione e fino al 2 per cento nelle zone di completamento mediante convenzione in cui il Comune ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione delle superfici; "
4) il dodicesimo comma è così sostituito:
"Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici è assicurato mediante cessione di aree o vincoli di destinazione ad uso pubblico. ";
5) il tredicesimo comma è così sostituito:
"Per gli insediamenti turistici, commerciali e direzionali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 50% anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'uso a parcheggio. ".
Art. 11
Relativamente all'articolo 32:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Adozione e approvazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e dei piani di area) ";
2) il quinto comma è così sostituito: " Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è approvato con deliberazione del Consiglio regionale. ";
3) dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente comma: "Il piano di area, di cui alla lettera a) del punto 1) dell'articolo 3, è adottato e approvato con lo stesso procedimento del PTRC.".
Art. 12
All'ultimo comma dell'art. 52, di seguito al punto, è aggiunto il seguente periodo: "In caso contrario, il Piano diventa esecutivo.".
Art. 13
All'ultimo comma dell'articolo 58 è soppressa la seguente espressione: ", a eccezione del Piano di recupero, ".
Art. 14
Al terzo comma dell'articolo 60 il periodo:
"Quando alcuni immobili siano privi di reddito catastale, la valutazione è effettuata per tutti dall'Ufficio Tecnico Erariale " è sostituito dal seguente:
"Quando alcuni immobili siano privi di reddito catastale, la determinazione della rendita catastale è effettuata per tutti dall'Ufficio Tecnico Erariale. "
Art. 15
Relativamente all'articolo 76:
1) alla lettera a) del punto 1) del primo comma, l'espressione:" la cui cubatura non superi comunque di un terzo quella dell'edificio principale; " è sostituita dalla seguente:
"la cui cubatura non superi comunque un terzo di quella dell'edificio principale; "
2) il punto 2) è così sostituito: "un'autorizzazione onerosa, quando, senza opere a ciò preordinate, vi sia un mutamento di destinazione d'uso degli immobili, che, oltre ad essere compatibile con le caratteristiche della zona o comunque espressamente consentito dagli strumenti urbanistici, comporti la corresponsione di un contributo pari alla differenza fra la precedente e la nuova destinazione; ". ( 2)
Art. 16
Relativamente all'articolo 77:
1) il quarto comma è così sostituito:
"Per le opere pubbliche della Regione o di Enti o Aziende dipendenti dalla Regione, la approvazione dell'opera da parte dei competenti organi regionali è subordinata, previo parere dei Sindaci interessati, all'accertamento della sua conformità alla disciplina urbanistica vigente e sostituisce l'autorizzazione o la concessione altrimenti richiesta. In caso di difformità, l'approvazione dell'opera da parte dei competenti organi regionali comporta altresì l'approvazione della corrispondente variante quando vi sia il parere favorevole del Consiglio comunale.";
2) il quinto comma è sdoppiato nei seguenti due commi:
"Per le opere pubbliche dei Comuni, l'approvazione dell'opera da parte del Consiglio comunale, sentita la Commissione edilizia comunale, sostituisce l'autorizzazione o concessone edilizia.
La concessione e l'autorizzazione sono trasferibili ai successori o aventi causa e non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi a gli immobili realizzati per effetto del loro rilascio.".
Art. 17
Al primo comma dell'articolo 84, l'espressione: "può apportare modificazioni, in aumento o in diminuzione, fino al 30% "è sostituita dalla seguente: "può apportare modificazioni in aumento o, fino al 30 per cento, in diminuzione, ".
Art. 18
Relativamente all'articolo 90:
1) al primo comma è soppressa l'espressione: "Anche ai fini di cui al precedente articolo,";
2) al terzo comma il termine di "trenta giorni "è sostituito dal termine: "sessanta giorni";
3) l'ultimo comma è abrogato.
Art. 19
Alla fine del quarto comma dell'articolo 91 è aggiuntala seguente espressione: "e successive modificazioni e integrazioni. "
Art. 20
Relativamente all'articolo 92:
1) al primo comma l'espressione: "in assenza di concessione rilasciata o tacitamente assentita, "va sostituita con la seguente: "in assenza di concessione anche tacitamente assentita";
2) al terzo comma la dizione: "Si considerano con variazioni... "va sostituita con la seguente: "Si considerano variazioni...";
3) all'ottavo comma l'espressione "e alla rimessione in ripristino "va sostituita con la seguente: "o al ripristino".
Art. 21
1) al primo comma dell'art. 93 la dizione: "dell'Ufficio Tecnico Erariale" è sostituita dalla seguente: "dallo Ufficio Provinciale per la Pianificazione e la Gestione del Territorio e, fino alla sua entrata in funzione, dall'Ufficio Tecnico Erariale."
2) l'ultimo comma dell'art. 94 è sdoppiato nei seguenti due commi:
"Il mancato invio della relazione per le opere interne di cui al secondo comma dell'articolo 76, quando non costituisca una violazione più grave, è soggetto a una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.
I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono adottati mediante ordinanza del Sindaco notificata ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 91.".
Art. 22
Relativamente all'articolo 95:
1) al primo comma l'espressione: " in assenza o in totale difformità dalla concessione "è sostituita: "in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione";
2) al terzo comma l'espressione: "o non vi sia il parere dell'Ente interessato quando", è sostituita dalla seguente:" o non vi sia il parere favorevole dell'Ente interessato anche quando".
Art. 23
Al primo e al secondo comma dell'articolo 96 la dizione: "Ufficio Tecnico Comunale " è sostituita con la seguente: " Ufficio Provinciale per la Pianificazione e la Gestione del Territorio o, fino alla sua entrata in funzione, dall'Ufficio Tecnico Erariale".
Art. 24
Il termine dell'ultimo comma dell'articolo 106 è prorogato di sei mesi per i piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani per gli insediamenti produttivi e i piani per l'edilizia economica popolare.
Art. 25
Alla tabella A. 3.1.1. allegata, sotto la colonna "Urbanizzazione primaria (Lire/ mc)", l'ultima cifra pari a" 5.300 " è sostituita con la cifra "3.300".
Art. 26
In adeguamento della Legge 8 agosto 1985, n. 431,dopo l'articolo 121, è aggiunto il seguente: " Titolo settimo ",avente per rubrica: " Adeguamenti alla Legge 8agosto 1985, n. 431 ".
Tale titolo si compone dei seguenti articoli:
"Art. 122 - Elenchi dei corsi d'acqua e delle aree inedificabili.
L' elenco delle aree inedificabili di cui all'articolo 1 ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè l'elenco dei corsi d'acqua esclusi, di cui all'articolo 1 quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta previo parere della Sezione Urbanistica della Commissione Tecnica Regionale, di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Fino alla nomina della Commissione Tecnica Regionale, di cui al precedente comma, le relative funzioni sono svolte dalla Commissione Tecnica Regionale nella composizione, di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , come sostituito dall'articolo 2della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 .
Sono fatti salvi gli atti assunti anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge purchè conformi alle finalità e al procedimento, di cui al presente articolo.
Art. 123 - Il procedimento di approvazione.
Gli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 122, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e, perle aree inedificabili, il vincolo con le relative indicazioni planimetriche e catastali, è altresì notificato ai sensi dell'articolo 1 ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431.
Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione degli elenchi chiunque abbia interesse può proporre opposizioni o formulare osservazioni al Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentita la Commissione Tecnica Regionale, di cui all'articolo122, approva gli elenchi introducendo le necessarie modifiche."
Art. 124 - La valenza paesistica del primo PTRC.
I vincoli relativi ai beni, alle aree e alle zone, sottoposte a inedificabilità ai sensi degli articoli 122, 123 e dell'articolo 1 quinquies della Legge 8 agosto 1985, nº431, valgono fino all'adozione del PTRC, purchè tali beni, aree e zone siano espressamente disciplinate nel PTRC sia mediante destinazioni d'uso, prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti sia mediante direttive; successivamente, sono consentiti solo gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici, in quanto compatibili col PTRC adottato, essendo i Sindaci tenuti ad applicare, in deroga alla norma generale, le misure di salvaguardia, di cui al primo comma dell'articolo 35,anche a tutela delle direttive.
La disciplina di cui al presente articolo concerne solo il primo PTRC, che è adottato, ai fini della Legge8 agosto 1985, n. 431, entro il 31 dicembre 1986."
L'entrata in vigore dei PTP e dei PRG approvati in attuazione del PTRC e/ o del PTP, ha la stessa efficacia del PTRC adottato ai sensi del primo comma."
Art. 125 - I piani di area precedenti al primo PTRC.
Qualora si renda opportuno, preventivamente alla adozione del PTRC, procedere alla disciplina d'uso e di tutela di una o più zone sottoposte a vincolo di inedificabilità ai sensi degli articoli 122, 123 e dell'articolo 1quinquies della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sono redatti singoli piani di area, con specifica considerazione dei valori paesistico - ambientali.
Il procedimento di adozione e di approvazione, l'efficacia e la salvaguardia dei piani di area, sono gli stessi del PTRC, di cui al Capo primo del titolo quarto come integrati per le finalità e secondo le modalità previste dal precedente articolo.
In parziale deroga al precedente comma, in sede di formazione dei piani di area, la Regione sente le Province interessate, che, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data dell'invito, devono fare per venire le loro proposte."
Art. 27
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 73/1991 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del punto 2 del primo comma dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 .
( 2) La Corte Costituzionale con sentenza n. 73/1991 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del punto 2 del primo comma dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 .


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