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Legge regionale 5 marzo 1987, n. 11 (BUR n. 14/1987)

Integrazione alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , recante 'Norme per l'assetto e l'uso del territorio'

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 11 (BUR n. 14/1987) (Novellazione)

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 , RECANTE "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO"

Legge di novellazione: vedi integrazione apportata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 marzo 1987, n. 11 (BUR n. 14/1987) (Novellazione)

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, n. 61 , RECANTE "NORME PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO"

Articolo unico
Alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , come integrata dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 , è aggiunto il seguente articolo 126:
"I Comuni possono adottare una variante al proprio strumento urbanistico generale per disciplinare gli interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri, localizzati in difformità dalle destinazioni di piano o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità della zona.
La variante dovrà basarsi su una analisi dettagliata di tutti gli insediamenti aventi le medesime caratteristiche, nonché su un'attenta valutazione degli effetti provocati sull'ambiente naturale e storico dal consolidamento degli insediamenti medesimi.
La disciplina di cui al presente articolo, ivi compreso quanto previsto dall'ultimo comma, si applica alle attività artigianali e industriali, commerciali e alberghiere esistenti alla data del 1 ottobre 1983, con esclusione di quelle site nelle zone di tutela indicate dal n. 1 al n. 8 del quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
La variante deve contenere:
a) una normativa che stabilisca gli interventi ammessi;
b) l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le opere di salvaguardia dall'inquinamento ambientale esistenti e da realizzare a servizio degli insediamenti di cui al primo comma;
c) l'indicazione delle infrastrutture a servizio degli insediamenti e gli eventuali adeguamenti delle stesse;
d) uno schema di convenzione da stipularsi tra il Comune e i proprietari degli impianti, con cui si stabiliscono, in particolare, tempi, modalità, garanzie ed eventuali oneri per la realizzazione degli interventi;
e) una relazione che illustri le motivazioni della variante facendo riferimento a documentate esigenze produttive e occupazionali.
Per le varianti di cui al presente articolo la pubblicazione, qualora dovuta, viene effettuata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
La Giunta regionale si pronuncia sulla variante entro 120 giorni dal ricevimento della stessa, trascorsi i quali la variante si intende approvata.
Fino al 31 dicembre 1987 è comunque consentita l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1 , con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone di tutela indicate al precedente terzo comma".





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