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Legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (BUR n. 14/1987)

Normativa regionale per le incentivazioni di interventi di interesse turistico

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (BUR n. 14/1987) (Abrogata)

NORMATIVA REGIONALE PER LE INCENTIVAZIONI DI INTERVENTI DI INTERESSE TURISTICO.

Legge abrogata dall’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (BUR n. 14/1987)

NORMATIVA REGIONALE PER LE INCENTIVAZIONI DI INTERVENTI DI INTERESSE TURISTICO

Art. 1 - Finalità della legge.
La presente legge disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi volti all'attuazione di interventi per l'incremento e il miglioramento del patrimonio turistico della Regione.
I destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono:
a) enti pubblici;
b) privati e soggetti operanti nel turismo sociale, che, singolarmente o in forme associate, anche cooperativistiche, svolgono o intraprendono attività economiche nel settore turistico della Regione Veneto;
c) proprietari di strutture adibite ad attività turistiche;
d) gestori di imprese turistiche che all'atto della richiesta producono documento di assenso della proprietà.
Art. 2 - Iniziative ammesse a contributo.
I contributi della Regione sono accordati per la realizzazione delle seguenti iniziative, con preferenza a quelle localizzate negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti, come definiti dalla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 :
a) ampliamento e riqualificazione della capacità ricettiva e dei servizi a disposizione degli ospiti, di alberghi, esclusi quelli classificati di lusso, di villaggi turistici, di ostelli per la gioventù, di complessi ricettivi all'aperto, di case per ferie, di rifugi alpini, già esistenti;
b) realizzazione, restauro e ristrutturazione delle aziende della ristorazione e di impianti e servizi specificamente complementari all'attività turistica, ivi compresi quelli del turismo termale, congressuale, nautico ed equestre;
c) acquisto di dotazioni e attrezzature mobili destinati all'ammodernamento delle strutture ricettive e della ristorazione;
d) acquisto di autobus nuovi da granturismo in sostituzione di autobus da granturismo muniti di licenza comunale di noleggio da rimessa con una anzianità fisica non inferiore a quattro anni e comunque non superiore a dieci anni.
I contributi di cui alla presente legge sono concessi con le seguenti priorità:
a) per la realizzazione delle opere volte ad adeguare i requisiti tecnici delle strutture e delle infrastrutture alle disposizioni delle vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione e igiene;
b) per interventi di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo.
Art. 3 - Contributi.
I contributi regionali sono concessi in conto capitale nella misura massima del 12% annuo calcolato sul 70% della spesa ammessa a contributo.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente opere e iniziative per importi superiori a cinquanta milioni di lire della spesa ritenuta ammissibile e non superiore a un miliardo.
I contributi non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime opere o iniziative previste dalla presente o da altre leggi regionali o statali.
Non sono ammesse ai contributi le iniziative che, alla data di presentazione delle domande, siano già state iniziate.
Art. 4 - Convenzioni con istituti di credito.
La Giunta regionale può stipulare convenzioni con istituti di credito per consentire agli assegnatari del contributo di stipulare, sulla base del medesimo, contratti di mutuo a condizioni di particolare favore.
Art. 5 - Vincolo di destinazione.
Gli immobili e gli autobus sui quali sono realizzati gli interventi ammessi a contributo, sono vincolati alla qualifica di destinazione turistica per cinque anni salvo diversa determinazione della Giunta regionale in relazione all consistenza del contributo assegnato.
Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso i relativi pubblici registri a carico dei beneficiari.
Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se è comprovata la non convenienza economico-produttiva dell'iniziativa finanziata e previa restituzione dei contributi percepiti, aumentati degli interessi al tasso legale.
Art. 6 - Deliberazione di riparto e presentazione delle domande.
La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, determina entro il mese di marzo di ogni anno:
a) il riparto delle risorse finanziarie relativamente alla tipologia di interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e d);
b) l'ammontare percentuale del contributo nei limiti di cui al primo comma dell'articolo 3, differenziato a seconda che il contributo sia acquisito direttamente o tramite una banca convenzionata con la Regione;
c) le disposizioni esecutive ai sensi dell'articolo 32, lettera g), dello Statuto regionale.
Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma precedente, gli interessati producono domanda al Presidente della Regione per la concessione del contributo, specificando se intendono acquisirlo direttamente o tramite una banca convenzionata con la Regione e, nel secondo caso, allegando alla domanda dichiarazione di assenso della banca.
Entro 12 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, la Giunta appronta un programma di individuazione delle aree in cui l'eventuale realizzazione di nuove strutture ricettive è ammessa a contributo con i medesimi criteri e modalità di cui all'articolo 3 e all'articolo 11.
Art. 7 - Ammissione ai contributi.
La Giunta regionale procede, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per il turismo, all'ammissione o all'esclusione delle domande.
Per ciascuna iniziativa ammessa il Dipartimento fissa, oltre all'eventuale data di inizio, anche il termine per la realizzazione dell'iniziativa stessa, nonché eventuali altre condizioni.
La Giunta regionale, nei casi di documentata oggettiva impossibilità di completare l'opera o l'iniziativa ammessa contributo entro il termine prefissato, può, su preventiva richiesta dell'interessato e per una sola volta, accordare un congruo periodo di proroga, decorso il quale la Giunta dichiara la decadenza del contributo.
La deliberazione di ammissione vale quale atto di concessione del contributo in essa previsto e quale impegno di spesa a carico dei bilanci regionali dei relativi esercizi finanziari, ferma restando l'erogazione del contributo medesimo con le modalità di cui al successivo articolo 11.
Art. 8 - Garanzia fidejussoria.
Il beneficiario del contributo deve impegnarsi all sua restituzione nel caso in cui sia adottato un provvedimento di riduzione o di revoca o comunque le opere o gli altri interventi non siano, per qualsiasi causa, realizzati o completati entro i termini stabiliti nella comunicazione di ammissione.
A garanzia dell'obbligo di cui al precedente comma, i beneficiari devono presentare, entro il termine indicato nella comunicazione medesima, apposita fidejussione con validità fino all'avvenuta esecuzione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
Le somme restituite alla Regione ai sensi dei precedenti commi sono portate in aumento a quelle da ripartire con piano annuale immediatamente successivo, previa iscrizione delle relative somme negli stati di previsione delle entrate e delle spese dei rispettivi bilanci regionali.
Art. 9 - Decadenza, riduzione, revoca dei contributi.
La mancata presentazione della documentazione, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 6, comporta la decadenza dei benefici.
I contributi sono inoltre ridotti o revocati qualora:
a) si accerti, in sede di verifica delle spese, una diminuzione della spesa ammessa a contributo;
b) l'iniziativa non sia realizzata in armonia con le finalità turistico-economiche di cui alla domanda.
Le risorse che si rendono così disponibili, sono utilizzate con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
Art. 10 - Vigilanza.
La giunta regionale provvede alla vigilanza e alla verifica della esecuzione delle opere e della realizzazione delle altre iniziative tramite il Dipartimento per il turismo.
Quando la verifica comporta accertamenti di ordine tecnico, partecipa anche un funzionario tecnico dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.
Art. 11 - Modalità di erogazione.
L'erogazione del contributo avviene in tre rate annuali costanti mediante decreto del Coordinatore del Dipartimento per il turismo.
Il decreto di corresponsione della prima rata è adottato contemporaneamente alla assegnazione del contributo a favore del destinatario.
L'erogazione della terza rata è subordinata alla verifica positiva di cui all'articolo 10 della presente legge.
Art. 12 - Norma finanziaria.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire 12 miliardi per il biennio 1987/1988, di cui lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1987 e lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1988, di provvede mediante:
- prelevamento, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della legge di contabilità regionale, di lire 6 miliardi dalla partita n. 17 "Potenziamento e riqualificazione dell'offerta turistica" del fondo globale iscritto al capitolo 80251 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1986;
- prelevamento di lire 3 miliardi per l'anno 1987 e lire 3 miliardi per l'anno 1988 dal fondo globale iscritto al capitolo 80251 del bilancio pluriennale 1987/1989.
Nello stato di previsione delle spese del bilancio è istituito il capitolo 31059 denominato "Fondo per le incentivazioni delle attività di interesse turistico" con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l'anno finanziario 1987 e lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1988.
Art. 13 - Norma transitoria.
In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui al primo comma dell'articolo 6 è fissato nel mese di aprile 1987.
Art. 14 - Norma finale.
E' abrogata la legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 , fatta salva la sua applicazione alle domande presentate per gli anni 1985 e 1986, nonché ai rapporti instaurati in base alle domande già ammesse a contributo.
Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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