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Legge regionale 5 marzo 1987, n. 14 (BUR n. 14/1987)

Provvedimenti per l'insediamento e la permanenza dei giovani e per i servizi sostitutivi in agricoltura

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 14 (BUR n. 14/1987) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI PER L'INSEDIAMENTO E LA PERMANENZA DEI GIOVANI E PER I SERVIZI SOSTITUTIVI IN AGRICOLTURA

Legge abrogata dall’articolo 10, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 10 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 marzo 1987, n. 14 (BUR n. 14/1987)

PROVVEDIMENTI PER L'INSEDIAMENTO E LA PERMANENZA DEI GIOVANI E PER I SERVIZI SOSTITUTIVI IN AGRICOLTURA.

Titolo I - Insediamento e permanenza dei giovani in agricoltura

Sezione Prima - Aspetti generali e priorità

Art. 1 - Finalità.
La Regione Veneto, in armonia con il regolamento CEE 12 marzo 1985, n. 797, istituisce un regime speciale di aiuti per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura di età comprese tra i 18 e i 40 anni non ancora compiuti, per la costituzione e il potenziamento di imprese a elevata professionalità.
Art. 2 - Beneficiari.
Sono beneficiari del regime di aiuti i soggetti di cui all'articolo 1 che:
- siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale o acquisiscano tali qualifiche attraverso l'insediamento in un'azienda agricola;
- siano proprietari, affittuari o conduttori di una azienda agricola ovvero siano partecipi in qualità di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale;
- siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 del regolamento CEE 12 marzo 1985, n. 797.
Art. 3 - Imprenditore agricolo a titolo principale.
Si considera imprenditore agricolo a titolo principale, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 colui che dedica all'attività agricola almeno il 50% dei proprio tempo di lavoro e ricava dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito complessivo.
Art. 4 - Obblighi.
I beneficiari del regime di aiuti di cui all'articolo 1 debbono impegnarsi:
- a esercitare l'attività di imprenditore agricolo o di partecipe dell'impresa familiare coltivatrice per almeno 10 anni;
- a presentare un piano aziendale in conformità alla programmazione regionale;
- a tenere la contabilità aziendale con le modalità previste dalle vigenti normative.
Art. 5 - Ambiti di operatività.
La presente legge disciplina la concessione di aiuti ai giovani nei seguenti casi:
- acquisizione o mantenimento della titolarità di una azienda per atti di trasferimento, acquisto, affitto, usufrutto, enfiteusi, donazione, successione mortis causa o ritiro del titolare;
- acquisizione o mantenimento della posizione di partecipe familiare in una impresa agricola ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice Civile.
Art. 6 - Priorità.
Ai giovani coltivatori diretti di cui all'articolo 2 della presente legge, viene riservata priorità in tutti gli interventi previsti dalle leggi regionali in favore delle aziende agricole.
Può essere concessa preferenza, nell'ambito della priorità di cui al paragrafo precedente, alle giovani famiglie qualora entrambi i coniugi si dedichino abitualmente alla coltivazione del fondo nonché a coloro che risultino associati per la gestione di aziende o per l'acquisto e gestione di nuove attrezzature e tecnologie utili all'azienda.
Art. 7 - Aiuti per il primo insediamento.
I giovani che acquisiscano la posizione di titolare o di partecipe in un'azienda agricola singola o associata e che possiedano i requisiti previsti dall'articolo 7 del regolamento CEE n. 797/1985, possono beneficiare degli interventi da esso previsti, a condizione che si impegnino a utilizzare i contributi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo medesimo per effettuare investimenti nella azienda.
Art. 8 - Compravendite per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice.
Gli interventi creditizi di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 , sono estesi ai giovani anche nel caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo o parte di esso, proposto da un componente della famiglia a favore di altri componenti.
Art. 9 - Credito di conduzione.
Nel caso di aziende agricole singole e associate di nuova costituzione condotte da giovani, che presentino i requisiti di cui alla presente legge, i parametri determinati per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi su prestiti di conduzione, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono, per i primi tre anni, ragguagliati all'effettivo fabbisogno del fondo.
Art. 10 - Contributo su prestiti di dotazione.
Ai giovani che rispondono ai requisiti previsti dalla presente legge, può essere concesso, al fine di garantire il miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole singole e associate, un contributo pari al 10% dell'importo dei prestiti agrari contratti ai sensi della vigente normativa, per l'acquisto di mezzi tecnici, nonché per l'attuazione di investimenti volti a realizzare gli scopi di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento CEE n. 797/1985 con particolare riferimento al potenziamento delle scorte aziendali vive e morte e all'agriturismo.
Art. 11 - Contributo su mutui di miglioramento.
Ai giovani di cui all'articolo precedente può essere concesso un contributo pari al 10% dell'importo dei mutui contratti per opere di miglioramento fondiario ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , nonché per quelli previsti dall'articolo 53 della medesima legge.
Ai giovani titolari o partecipi di aziende agricole, può essere altresì concesso un contributo pari al 10%, per tre anni, sull'importo dei muti assistiti o non assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi, contratti dopo il 1980 in condizione di particolare onerosità, per l'insediamento, l'avvio, o consolidamento dell'azienda medesima.
Per l'ottenimento dei benefici di cui al presente articolo, è sufficiente che l'intestatario, o uno dei cointestatari dei mutui suddetti, possieda, al momento della stipola, il requisito dell'età di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 12 - Garanzie fidejussorie regionali.
Per i prestiti per i mutui di cui agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, qualora i soggetti beneficiari non siano in grado di prestare idonee garanzie, può fornire la fidejussione nei termini di cui all'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 .
Art. 13 - Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria.
In alternativa al contributo di cui al precedente articolo 10 e, per le medesime finalità, può essere concesso un contributo nel pagamento di canoni di locazione finanziaria.
L'entità del contributo è proporzionata alla durata dell'operazione e tale che il tasso a carico del beneficiario non superi l'8% per una durata di cinque anni, il 7% per un durata di quattro anni, il 6% per una durata di tre anni, il 5% per una durata di due anni.
La concessione del contributo in conto canoni è subordinata alla condizione che il contratto di locazione finanziaria venga stipulato direttamente con società di leasing convenzionate con la Regione.
Art. 14 - Cooperative tra giovani.
La Regione può concedere contributi, fino a un massimo del 75% degli oneri concessi alla costituzione e all'avviamento di cooperative e società di persone tra giovani, nelle quali almeno i due terzi dei componenti possiedano i requisiti di cui alla presente legge, per la conduzione aziendale, avente anche per scopo la tutela del territorio, per l'uso in comune di attrezzature e tecnologie, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, e per le attività agrituristiche e altre attività di manutenzione dell'ambiente e gestione del verde pubblico.
Art. 15 - Miglioramento della capacità professionale.
Al fine di consentire ai giovani di cui alla presente legge l'acquisizione i significative esperienze di lavoro o imprenditoriali presso aziende agricole o istituzioni specializzate, la Giunta regionale può concedere ai medesimi borse di studio.

Sezione Seconda - Incoraggiamento alla cessione di fondi ai giovani

Art. 16 - Premio di apporto strutturale.
Ai proprietari che affittano terreni coltivabili o strutture aziendali ai giovani può essere concesso un premio pari all'80% dell'ammontare dell'affitto annuo, determinato in base ai parametri della legge n. 203/82 e per un numero di annualità pari alla metà degli anni di durata del contratto di affitto, purchè il relativo contratto sia redatto in forma scritta, debitamente registrato e abbia durata non inferiore a 6 anni.

Titolo II - Aiuti alle associazioni per la prestazione di servizi sostitutivi

Art. 17 - Finalità.
Le associazioni per i servizi sostitutivi hanno lo scopo di organizzare servizi specializzati di sostituzione del conduttore, del coniuge o di un partecipe dell'impresa familiare agricola nei seguenti casi:
- malattia, infortunio, maternità, servizio di leve;
- partecipazione a corsi di formazione professionale;
- svolgimento di incarichi e mandati elettivi e non, in enti pubblici, di mandato sindacale, di amministratore di organismi economici;
- riposo settimanale e ferie;
- gravi necessità familiari.
Esse intervengono anche per fornire manodopera supplementare all'azienda per cause di forza maggiore derivanti da cataclismi e da straordinarie avversità atmosferiche.
Art. 18 - Riconoscimento.
Le associazioni agricole costituite per la gestione dei servizi di sostituzione e che intendono ottenere il riconoscimento ai fini della presente legge, debbono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale che provvede su conforme parere della Giunta medesima.
Alla domanda per la richiesta di riconoscimento dovranno essere allegati:
a) copia dell'atto costitutivo e lo statuto;
b) elenco dei soci, e nel caso dell'impresa familiare, elenco dei partecipi di ciascuna impresa con i relativi dati anagrafici, nonché i dati caratteristici delle rispettive aziende.
Ogni socio non può appartenere a più di una associazione.
Solo i membri aderenti all'associazione possono beneficiare del servizio.
Le associazioni, con il riconoscimento, acquisiscono personalità giuridica di diritto privato.
Le associazioni riconosciute verranno iscritte nell'apposito albo regionale conservato presso la Giunta regionale.
Art. 19 - Requisiti.
Hanno titolo al riconoscimento, le associazioni che possiedono i seguenti requisiti:
1) siano dotate di uno statuto che preveda:
a) il voto pro-capite per ciascun socio aderente in proprio o nella qualità di rappresentante dell'impresa familiare aderente all'associazione;
b) la quota associativa, commisurata nel numero dei soggetti che, per ciascuna impresa, usufruiscono del servizio;
c) impegno per ciascuna impresa di utilizzare il servizio per un numero minimo di giornate, sempre con riferimento ai soggetti che ne usufruiscono;
d) la graduazione delle tariffe;
2) siano costituite senza fini di lucro;
3) siano formate da almeno sei imprenditori agricoli a titolo principale di aziende diverse;
4) abbiano una durata minima di 10 anni.
Art. 20 - Regime degli aiuti.
Riguardo alle finalità di ordine sociale, esplicate dai servizi di sostituzione, la Giunta regionale può assegnare, in armonia col disposto dell'articolo 11 del regolamento CEE n. 797/85, alle associazioni riconosciute e in possesso dei requisiti prescritti, un premio di avviamento fino a un massimo di 12.000 ECU per ogni agente di sostituzione occupato a tempo pieno o, in alternativa, per più agenti a tempo parziale, per un totale di 185 giornate lavorative, da ripartire nei primi cinque anni di attività.
Art. 21 - Finanziamento.
Le associazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari per lo svolgimento della loro attività statutaria con le entrate derivanti:
a) dal versamento delle quote sociali e dalle tariffe stabilite dallo Statuto a carico degli associati per i diversi tipi di sostituzione;
b) dai contributi, sovvenzioni e concorsi finanziari di qualsiasi genere eventualmente concessi dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali, da Organizzazioni cooperativistiche professionali e sindacali, nonché da Enti vari.
Art. 22 - Disposizioni finali.
La Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 32, lettera g), dello Statuto, provvede a stabilire le procedure per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge riservando priorità per l'esercizio 1987 - limitatamente ai contributi previsti agli articoli 9 e 10, primo e secondo comma - ai giovani insediati in aziende a prevalente indirizzo zootecnico e determina, altresì, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione delle provvidenze.
Art. 23 - Norme finanziarie.
La presente legge non comporta oneri per l'esercizio finanziario 1986, rispetto a quelli già previsti nello stesso bilancio di previsione.
Ali oneri derivanti dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1987 e successivi, si farà fronte con le disponibilità assegnate alla Regione Veneto del Piano agricolo nazionale.
Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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