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Legge regionale 5 marzo 1987, n. 15 (BUR n. 14/1987)

Intervento per la realizzazione del Museo dell'Occhialeria a Pieve di Cadore

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 15 (BUR n. 14/1987) (Abrogata)

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELL'OCCHIALERIA A PIEVE DI CADORE

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 marzo 1987, n. 15 (BUR n. 14/1987)

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELL'OCCHIALERIA A PIEVE DI CADORE.

Art. 1
Nel quadro delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dell'immagine dei vari settori produttivi, la Regione del Veneto concorre alla realizzazione del Museo dell'Occhialeria in Pieve di Cadore, promosso dalla Comunità Montana Centro Cadore e dal "Centro Servizi Occhialeria", società consortile a responsabilità limitata costituita per la realizzazione del centro di promozione e commercializzazione dei prodotti dell'occhialeria previsto dalla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 .
Art. 2
Per la realizzazione del Museo di cui all'articolo 1, la Giunta regionale concede alla Comunità Montana Centro Cadore, un contributo di L. 400.000.000 a titolo di concorso per le spese di acquisto, da parte del "Centro Servizi Occhialeria", della collezione di occhiali Bodart.
Art. 3
L'erogazione del contributo avrà luogo, su presentazione di apposita domanda al Presidente della Giunta regionale da parte della Comunità Montana Centro Cadore, adeguatamente documentata ai sensi del successivo articolo 4 e corredata dalla quietanza di avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo d'acquisto della collezione, da parte del "Centro Servizio Occhialeria".
Art. 4
L'erogazione del contributo è subordinata all'assunzione dei seguenti obblighi da parte della Comunità Montana Centro Cadore e del "Centro Servizi Occhialeria":
1) obbligo di inalienabilità della collezione;
2) obbligo di devoluzione della Collezione alla Comunità Montana Centro Cadore in caso di liquidazione della Società;
3) obbligo di conservare l'integrità della collezione e di incrementare il patrimonio museale;
4) obbligo di accesso gratuito al museo per le scolaresche di ogni ordine e grado;
5) partecipazione di un rappresentante della Comunità Montana Centro Cadore al Consiglio di Amministrazione della Società nelle sedute in cui verranno trattate le attività della mostra.
I suddetti obblighi dovranno essere assunti con formali deliberazioni dei rispettivi organi di amministrazione.
Art. 5
All'onere di lire 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 11 - Intervento per la realizzazione di un Museo dell'Occhialeria e Pieve di Cadore - dal fondo globale iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987 è iscritto il capitolo 70198 denominato "Intervento per la realizzazione di un museo dell'occhialeria a Pieve di Cadore" con lo stanziamento di lire 400 milioni per competenza e per cassa.


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