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Legge regionale 5 marzo 1987, n. 16 (BUR n. 14/1987)

Contributo straordinario per la costruzione e il riadattamento di motonavi da adibire alla navigazione sul fiume Brenta

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 16 (BUR n. 14/1987) (Abrogata)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA COSTRUZIONE E IL RIADATTAMENTO DI MOTONAVI DA ADIBIRE ALLA NAVIGAZIONE SUL FIUME BRENTA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 marzo 1987, n. 16 (BUR n. 14/1987)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA COSTRUZIONE E IL RIADATTAMENTO DI MOTONAVI DA ADIBIRE ALLA NAVIGAZIONE SUL FIUME BRENTA.

Art. 1 - Finalità della legge.
Al fine di favorire il turismo attraverso le più significative vie d'acqua interne del Veneto, la Regione del Veneto concede alla Siamic Express Viaggi e Turismo S.p.A. di Padova un contributo in conto capitale di lire 900 milioni per la costruzione di una motonave da adibire principalmente al servizio pubblico di trasporto passeggeri lungo il Naviglio del Brenta nel tratto Venezia-Padova, nonché per il riadattamento e l'uguale utilizzo della motonave "Il Burchiello", di proprietà della stessa Siamic Express Viaggi e Turismo S.p.A..
Art. 2 - Modalità documentali della richiesta di contributo.
La domanda di contributo deve essere presentata al Presidente della Regione corredata dei progetti esecutivi dei lavori di costruzione e di riadattamento delle motonavi, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché dei bilanci degli ultimi 3 anni della Siamic Express Viaggi e Turismo S.p.A..
Art. 3 - Modalità di erogazione del contributo.
L'erogazione del contributo avviene a cura del Coordinatore del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Regione sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo e con le seguenti modalità:
a) il 30 per cento dell'importo globale, a seguito di presentazione, da parte del beneficiario, di idonea documentazione comprovante l'avvenuto affidamento delle commesse per la costruzione della nuova motonave e per il riadattamento della motonave "Il Burchiello";
b) il 50 per cento dell'importo globale, a seguito di presentazione, da parte del beneficiario, di idonea documentazione comprovante la avvenuta esecuzione di almeno due terzi dei lavori preventivati;
c) il 20 per cento dell'importo globale, ad avvenuto collaudo dei lavori concernenti le motonavi.
Art. 4 - Norma finanziaria.
All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 28 "Contributo per l'acquisto motonave da adibire alla navigazione sui fiumi Brenta e Sile" del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1986.
Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1987 è iscritto il capitolo 45782 denominato "Contributo per l'acquisto e il riadattamento di motonavi da adibire alla navigazione sul fiume Brenta" con lo stanziamento di lire 900 milioni.


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