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Legge regionale 5 marzo 1987, n. 18 (BUR n. 14/1987)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 'Norme per la profilassi permanente della rabbia'
Sommario
“Legge regionale 5 marzo 1987, n. 18 (BUR n. 14/1987) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 12 "NORME PER LA PROFILASSI PERMANENTE DELLA RABBIA"
Legge di novellazione: vedi modifiche e integrazioni apportate alla
legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 .
SOMMARIO
- Legge regionale 5 marzo 1987, n. 18 (BUR n. 14/1987) (Novellazione)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 12 "NORME PER LA PROFILASSI PERMANENTE DELLA RABBIA"
Sommario
“Legge regionale 5 marzo 1987, n. 18 (BUR n. 14/1987) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 12 "NORME PER LA PROFILASSI PERMANENTE DELLA RABBIA"
Art. 1
La lettera a) dell'articolo 2 della
legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 è sostituita dalla seguente:
"a) alle unità locali socio-sanitarie il cui territorio sia stato dichiarato zona infetta o zona sospetta di infezione rabbica dal Presidente della Giunta ai sensi delle disposizioni vigenti, in seguito al manifestarsi di casi di rabbia silvestre, contributi annuali finalizzati alla realizzazione di un piano di vaccinazione delle volpi allo stato libero. Tale piano deve essere autorizzato dal Ministero della sanità e preceduto da un'indagine sulla progressione della zoonosi con particolare riferimento alla popolazione volpina".
"a) alle unità locali socio-sanitarie il cui territorio sia stato dichiarato zona infetta o zona sospetta di infezione rabbica dal Presidente della Giunta ai sensi delle disposizioni vigenti, in seguito al manifestarsi di casi di rabbia silvestre, contributi annuali finalizzati alla realizzazione di un piano di vaccinazione delle volpi allo stato libero. Tale piano deve essere autorizzato dal Ministero della sanità e preceduto da un'indagine sulla progressione della zoonosi con particolare riferimento alla popolazione volpina".
Art. 2
L'articolo 4 della
legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 è sostituito dal seguente:
"Le unità locali socio-sanitarie, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e i settori preposti alla gestione e al controllo della fauna selvatica delle amministrazioni provinciali sono incaricati dall'attuazione operativa delle misure previste dalla lettera a) del precedente articolo 2 e vi provvedono tramite personale dipendente.
Nell'ambito delle misure di prevenzione e all'interno della zona dichiarata infetta o sospetta di infezione, possono essere effettuati controlli e prelievi di volpi mediante metodi selettivi esclusivamente a opera dei guardia-caccia dipendenti dalle amministrazioni provinciali, anche al fine di verificare gli esiti delle misure di vaccinazione preventiva.
Le unità locali socio-sanitarie, l'Istituto zooprofilattico e le amministrazioni provinciali dovranno avvalersi della consulenza e della consulenza e della collaborazione di istituti universitari e dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina nell'attuazione delle misure previste dal precedente articolo 2".
"Le unità locali socio-sanitarie, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e i settori preposti alla gestione e al controllo della fauna selvatica delle amministrazioni provinciali sono incaricati dall'attuazione operativa delle misure previste dalla lettera a) del precedente articolo 2 e vi provvedono tramite personale dipendente.
Nell'ambito delle misure di prevenzione e all'interno della zona dichiarata infetta o sospetta di infezione, possono essere effettuati controlli e prelievi di volpi mediante metodi selettivi esclusivamente a opera dei guardia-caccia dipendenti dalle amministrazioni provinciali, anche al fine di verificare gli esiti delle misure di vaccinazione preventiva.
Le unità locali socio-sanitarie, l'Istituto zooprofilattico e le amministrazioni provinciali dovranno avvalersi della consulenza e della consulenza e della collaborazione di istituti universitari e dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina nell'attuazione delle misure previste dal precedente articolo 2".
SOMMARIO
- Legge regionale 5 marzo 1987, n. 18 (BUR n. 14/1987) (Novellazione)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 12 "NORME PER LA PROFILASSI PERMANENTE DELLA RABBIA"