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Legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2 (BUR n. 6/1987)

Contributi finanziari ai comuni per interventi di metanizzazione nel Veneto

Legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2 (BUR n. 6/1987) (Abrogata)

CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI PER INTERVENTI DI METANIZZAZIONE NEL VENETO.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2 (BUR n. 6/1987)

CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI PER INTERVENTI DI METANIZZAZIONE NEL VENETO.

Art. 1 - Finalita'
La Regione Veneto, in coerenza con gli obiettivi del Piano Energetico Nazionale e nell’ambito delle proprie competenze relative alla programmazione economica e all’assetto territoriale, incentiva l’estensione e la razionalizzazione della rete di metanizzazione secondo le modalita' indicate nei successivi articoli.
Art. 2 - Programmi di metanizzazione
Per le finalita' previste dal precedente articolo, la Giunta regionale promuove l’elaborazione di programmi per aree territoriali, avvalendosi di apposite convenzioni con gli Enti energetici o societa' preposti nel settore, anche a livello locale.
Mediante convenzioni, la Giunta regionale attiva inoltre l’assistenza tecnica nelle fasi di progettazione, esecuazione ed esercizio delle iniziative a favore degli Enti locali singoli, consorziati o costituiti in societa', che deliberino di gestire direttamente il servizio di distribuzione del metano.
Le convenzioni devono comunque prevedere la verifica dello stato dei lavori e delle condizioni di completamento degli interventi avviati con la legge regionale 6 gennaio 1983, n. 2 , e con l’articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 .
Art. 3 - Contributi finanziari
Per la realizzazione degli interventi compresi nei programmi, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi costanti annui, fino alla misura del 7% dello investimento, agli Enti locali che contraggono mutui presso la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza e gli altri Istituti di credito che concedono mutui agli Enti locali.
In alternativa, per il solo esercizio 1987, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 50% dell’investimento.
I contributi sono concessi a condizione che gli Enti locali deliberino di gestire il servizio di distribuzione del metano direttamente, tramite loro aziende, consorzi o societa' per azioni nelle quali la loro partecipazione sia maggioritaria.
Art. 4 - Spese ammissibili a contributo
Sono ammissibili a contributo le spese per:
1) progettazione esecutiva;
2) esecuzione dei lavori, impianti e forniture;
3) IVA nella misura di legge;
4) indennita' connesse con la realizzazione delle opere.
Le spese possono riguardare gli adduttori secondari, le cabine di decompressione, le reti cittadine di distribuzione, i ripristini stradali.
Possono essere ammessi a contributo anche gli eventuali oneri a carico degli Enti locali per la realizzazione degli adduttori principali.
Art. 5 - Erogazione dei contributi
I contributi annuali, di cui al primo comma del precedente articolo 3, sono erogati alla scadenza dei ratei di ammortamento dei mutui.
I contributi in conto capitale, di cui al secondo comma del medesimo articolo, sono erogati secondo le seguenti modalita':
a) 50% a seguito della stipulazione del contratto con la impresa esecutrice dei lavori principali;
b) 40% a stato di avanzamento dei lavori almeno per il 25% dell’importo di progetto;
c) 10% dietro presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o, se prescritto, di collaudo delle opere.
Art. 6 - Procedure
La Giunta regionale delibera l’approvazione dei programmi e la concessione dei relativi contributi, sentita la Commissione consiliare competente.
La Sezione opere pubbliche della Commissione Tecnica Regionale, di cui all’articolo 23 della legge regionale 15 agosto 1984, n. 42 , esprime il parere preventivo sui singoli interventi previsti da ciascun programma, entro 60 giorni dalla loro presentazione.
Dopo il decimo comma dell'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:
La composizione della Sezione opere pubbliche e della Sezione urbanistica di cui ai precedenti commi secondo e sesto è integrata dal Dirigente della Struttura industria ed energia, il quale interviene con voto deli berativo nei casi di valutazione di progetti riguardanti strutture e impianti di produzione, trasporto e utilizzazione delle fonti energetiche.omissis “
All'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente ultimo comma:
I provvedimenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottati, sentito il parere della Struttura industria ed energia, nel caso riguardino strutture e impianti per la produzione, trasformazione e trasporto di fonti energetiche.
Dopo il secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:
Qualora la Commissione tratti progetti riguardanti strutture e impianti per la produzione, trasformazione e trasporto di fonti energetiche, essa è integrata da un tecnico laureato della Struttura industria e energia.”
Art. 7 - Norma finanziaria
All’onere di lire 2 miliardi per l’anno finanziario 1987 derivante dall’applicazione dell’articolo 2 e dell’articolo 3 - secondo comma della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 5 - Interventi per favorire la metanizzazione dei Comuni - dal fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1987.
All’onere di lire 2 miliardi per gli anni 1987 e successivi, derivante dall’applicazione dell’articolo 3 - primo comma della presente legge si provvede:
a) mediante prelevamento, ai sensi dell’articolo 19 - quinto comma della vigente legge regionale di contabilita', di lire 2 miliardi dalla partita n. 11 del fondo globale iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione del bilancio per l’anno finanziario 1986;
b) mediante prelevamento di lire 2 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989, dalla partita n. 13 - Interventi per la metanizzazione del Veneto - dal fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo 80210 del bilancio pluriennale 1987/ 1989.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1987 e nel bilancio pluriennale 1987/ 1989 sono istituiti i seguenti capitoli:
Cap. 22120 - Spese per l’elaborazione di programmi per aree territoriali da attuarsi mediante convenzioni con gli enti energetici ai sensi dell’articolo 2 - primo comma - con lo stanziamento di lire 100 milioni per l’anno finanziario 1987;
Cap. 22122 - Contributi agli EELL e Societa' consortili nelle spese di progettazione e di assistenza tecnica relative a iniziative di metanizzazione - ai sensi dell’articolo 2 - secondo comma - con lo stanziamento di lire 100 milioni per l’anno finanziario 1987;
Cap. 22124 - Contributi in conto capitale per interventi di metanizzazione, ai sensi dell’articolo 3 - secondo comma, con lo stanziamento di lire 1.800 milioni per l’anno finanziario 1987;
Cap. 22126 - Contributi annuali su mutui contratti dagli Enti locali con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’articolo 3 - primo comma della legge, con lo stanziamento di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1987 al 1989.


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