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Legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 (BUR n. 17/1987)

Interventi a favore della cooperazione con finalità socio-assistenziali

Legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 (BUR n. 17/1987) (Abrogata)

INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE CON FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

Legge abrogata dall’articolo 21, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 (BUR n. 17/1987)

INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE CON FINALITA’ SOCIO - ASSISTENZIALI.

Art. 1 - Finalità
La Regione del Veneto favorisce, con contributi, lo sviluppo di società cooperative che perseguono specifiche finalità di promozione e di solidarietà umana e civile.
Ai fini della presente legge, si intendono cooperative di promozione e solidarietà umana e civile quelle di produzione e lavoro e di servizi che annoverano tra i soci persone in condizioni di disagio fisico, psichico e relazionale ivi compresi i detenuti o i dimessi dal carcere.
La Regione favorisce altresì le società cooperative che gestiscono servizi socio - educativo - assistenziali.
Art. 2 - Interventi regionali
Alle società cooperative di cui al secondo comma dell'articolo 1 che annoverano tra i soci lavoratori almeno il 30% di persone in condizione di documentato disagio fisico, psichico e relazionale, sono assegnati contributi annui in ragione di L. 4.000.000 per socio in condizione di disagio e regolarmente inquadrato ai fini contributivi e previdenziali e per un importo complessivo non superiore a L. 48.000.000 per ciascuna cooperativa.
Alle società cooperative di cui al terzo comma dello articolo 1 che gestiscono servizio socio - educativo - assistenziali, anche in regime di convenzione, sono concessi contributi per il concorso nelle spese:
a) di dotazione di attrezzature necessarie al servizio;
b) di partecipazione di soci a corsi, seminari e stages attinenti all'area di attività della società cooperativa medesima.
Nell'ambito delle disponibilità finanziarie annuali, i contributi di cui al precedente comma sono assegnati fino a un massimo del 50% delle spese ammissibili.
Art. 3 - Regione regionale delle cooperative con finalità socio - assistenziali
E' costituito presso la Giunta regionale e a cura del dipartimento per l' assistenza sociale il registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 1.
La domanda di iscrizione al registro deve essere presentata dal legale rappresentante della società cooperativa, corredata dalla copia dello Statuto e/ o dell'atto costitutivo.
Le società cooperative di cui al secondo comma dell'articolo 2 devono inoltre allegare alla domanda la dichiarazione di utilità sociale dell'attività svolta, rilasciata dal comune singolo o associato.
L'iscrizione al registro di cui al precedente comma primo è disposta dal dirigente responsabile del dipartimento per l'assistenza sociale mediante apposito decreto: essa costituisce condizione per l'accesso ai contributi di cui alla presente legge.
Art. 4 - Presentazione delle domande
Le domande di contributo per gli interventi di cui al precedente articolo 2 sono inoltrate, in carta legale, al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, pena la decadenza delle stesse.
Le società cooperative di cui al primo comma dello articolo 2 devono accompagnare le domande con:
- la documentazione attestante lo stato di disagio dei singoli soci;
- una relazione contenente indicazioni circa l'attività lavorativa, il numero complessivo dei soci lavoratori in situazioni di disagio, e loro mansioni, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
Le società cooperative di cui al secondo comma dello articolo 2 devono accompagnare la domanda con:
- relazione sul servizio socio - assistenziale;
- indicazione sulla finalizzazione del contributo regionale di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 2 e relativo consuntivo di spesa;
- copia della eventuale convenzione sottoscritta con il comune singolo o associato con la specificazione chele spese per le previsione di cui alle lettere a) e b)del secondo comma dell'articolo 2 non sono previste n convenzione.
In sede di prima applicazione le domande devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5 - Piano di riparto
I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il31 luglio di ogni anno con apposito piano di riparto corredato da un'analisi sul movimento cooperativo di solidarietà sociale nel Veneto.
Art. 6 - Norma finanziaria
All'onere di L. 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con lo stanziamento già iscritto al capitolo 61402 nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario1987 denominato "Fondo regionale per i servizi sociali".
L'onere relativo agli anni 1988 e successivi sarà determinato con i provvedimenti di cui all'articolo 32/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata con legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 .
Art. 7 - Urgenza
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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