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Legge regionale 9 aprile 1987, n. 22 (BUR n. 21/1987)

Concessione di un contributo straordinario al comune di Sappada per la ristrutturazione del municipio

Legge regionale 9 aprile 1987, n. 22 (BUR n. 21/1987) (Abrogata)

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAPPADA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MUNICIPIO

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 aprile 1987, n. 22 (BUR n. 21/1987)

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAPPADA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MUNICIPIO.

Art. 1
Per la ristrutturazione o la realizzazione della sede municipale del comune di Sappada in provincia di Belluno è autorizzata la concessione di un contributo in conto capitale di lire 500.000.000.
Art. 2
Il predetto contributo è concesso al comune di Sappada con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 3
All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 27 - Ristrutturazione municipio di Sappada - del fondo globale per le spese d'investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986.
Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1987 è iscritto il capitolo 44006 denominato "Contributo straordinario al comune di Sappada per la ristrutturazione della sede municipale" con lo stanziamento di lire 500 milioni.


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