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Legge regionale 4 giugno 1987, n. 24 (BUR n. 32/1987)

Anticipazione benefici economici al personale dipendente determinati in sede di accordo contrattuale nazionale per il periodo 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987

Legge regionale 4 giugno 1987, n. 24 (BUR n. 32/1987) (Abrogata)

ANTICIPAZIONE BENEFICI ECONOMICI AL PERSONALE DIPENDENTE DETERMINATI IN SEDE DI ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 1985 - 31 DICEMBRE 1987

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 giugno 1987, n. 24 (BUR n. 32/1987)

ANTICIPAZIONE BENEFICI ECONOMICI AL PERSONALE DIPENDENTE
DETERMINATI IN SEDE DI ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE
PER IL PERIODO 1 GENNAIO 1985 - 31 DICEMBRE 1987.

Art. 1
1. Nelle more del recepimento dell'accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario a valere per il periodo 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, per l'anno 1986 a ciascun impiegato di ruolo della Regione, in relazione al servizio effettivamente prestato, vengono corrisposti i seguenti benefici economici:

livelli funzionali
e qualifiche
beneficio annuo
13a mensilità
Addetto alle pulizie
150.000
12.500
Ausiliario
240.000
20.000
Operatore
294.000
24.500
Esecutore
324.000
27.000
Collaboratore professionale
396.000
33.000
Istruttore
492.000
41.000
Istruttore direttivo
582.000
48.500
Funzionario
858.000
71.500
Dirigente regionale
810.000
67.500
---
Dirigente regionale dopo 2 anni di effettivo servizio

1.440.000

120.000
10°
Dirigente regionale generale
2.100.000
175.000
Art. 2
1. A decorrere dall'1 gennaio 1987 al personale di ruolo della Regione è corrisposto un beneficio economico nelle seguenti misure:

livelli funzionali
e qualifiche
beneficio annuo
13a mensilità
Addetto alle pulizie
325.000
27.084
Ausiliario
520.000
43.334
Operatore
637.000
53,084
Esecutore
702.000
58.500
Collaboratore professionale
858.000
71.500
Istruttore
1.066.000
88.834
Istruttore direttivo
1.261.000
105.084
Funzionario
1.859.000
154.917
Dirigente regionale
1.755.000
146.250
---
Dirigente regionale dopo 2 anni di effettivo servizio

3.120.000

260.000
10°
Dirigente regionale generale
4.550.000
379.167

Art. 3
1. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge, calcolata in complessive Lire 4.890.000.000, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio 1987 al capitolo 0060 "Spese per il personale addetto al Consiglio regionale" per Lire 215.000.000; al capitolo 5010 "Stipendi e assegni al personale e oneri relativi" per L. 4.000.000.000 e al capitolo 72060 "Stipendi e assegni e oneri relativi al personale dei Centri di formazione professionale della Regione nonchè spese per indennità di missione, rimborso spese di viaggio e lavoro straordinario" per L. 675.000.000.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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