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Legge regionale 4 giugno 1987, n. 25 (BUR n. 32/1987)

Assegnazione di contributi agli enti locali per la esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti

Legge regionale 4 giugno 1987, n. 25 (BUR n. 32/1987) (Abrogata)

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE FINANZIATE CON MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 giugno 1987, n. 25 (BUR n. 32/1987)

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA
ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE
FINANZIATE CON MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

Art. 1
1. Entro il 31 maggio 1987, il Consiglio regionale approva il programma delle opere pubbliche da ammettere a contributo in favore degli enti locali ai fini del finanziamento delle opere medesime mediante concessione dei mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 10 - quarto comma - del decreto - legge 2marzo 1987, n. 55.
2. Il programma - che deve prevedere in via prioritaria la realizzazione di opere concernenti lo smaltimento di rifiuti solidi, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione, beni culturali, viabilità e strutture per anziani - è predisposto dalla Giunta regionale sentiti i rappresentanti regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM:
3. Il programma è pubblicato entro lo stesso termine del 31 maggio 1987 nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 2
1. Il programma delle opere da ammettere a contributo regionale è predisposto con riferimento ai criteri di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e sulla base delle domande già presentate ai sensi della legge medesima alla data del 28 febbraio 1987.
2. Il programma potrà comprendere anche interventi che la Giunta regionale riconosce necessari a seguito di proprie indagini ricognitive, in armonia con gli strumenti di programmazione regionale.
3. Sono requisiti necessari per l'inserimento delle opere nel programma:
a) la compatibilità delle previsioni progettuali con gli strumenti di programmazione regionale;
b) la disponibilità di progetti esecutivi o di stralci funzionali dei medesimi che siano pronti per l'appalto.
4. Il programma determina altresì la spesa massima ammessa al contributo di cui all'articolo 3.
Art. 3
1. Il contributo regionale è concesso in capitale agli enti locali beneficiari in misura del 12% della spesa ammessa.
2. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ai Consorzi costituiti da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti privi di cespiti delegabili possono essere concessi contributi pari all'annualità di ammortamenti dei rispettivi mutui ventennali da assumere con la Cassa depositi e prestiti limitatamente al finanziamento delle opere concernenti la costruzione, lo ampliamento e la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre attinenti al settore dell'ecologia.
3. I contributi di cui al secondo comma non potranno superare l'ammontare complessivo di lire 2.000 milioni e sono da considerare aggiuntivi rispetto agli interventi dello Stato previsti dall'articolo 10 - secondo comma - del dl 28 febbraio 1987, n. 54.
Art. 4
1. Gli enti locali indicati all'articolo 3 - primo comma - inclusi nel programma di cui all'articolo 1 e che intendono beneficiare del contributo regionale, devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno 1987 corredata del progetto esecutivo dell'opera da realizzare e della dichiarazione di disponibilità dei cespiti delegabili ai fini dell'assunzione del mutuo.
2. In luogo di quest'ultima dichiarazione, i comuni di cui all'articolo 3 - secondo comma -, inclusi nel programma previsto dall'articolo 1, dovranno dimostrare, mediante certificazione del Sindaco, la mancanza di disponibilità sui cespiti delegabili ai fini dell'assunzione del mutuo.
3. Nei successivi dieci giorni, il dirigente del competente dipartimento della Giunta regionale accerta, con decreto, la compatibilità della istanza con le prescrizioni del programma e provvede con lo stesso atto all'assegnazione e all'impiego del contributo regionale.
4. Alla concessione e all'erogazione del contributo all'ente beneficiario si provvede in conformità delle disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 5
1. All'onere derivante dalla concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 3 - primo comma - della presente legge, valutato in lire 12.500 milioni per l'anno 1987, si provvede, per competenza e per cassa, mediante corrispondente riduzione del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1987 (partita nº8 per lire 2.500 milioni e partita n. 9 per intero) e contemporanea dotazione del capitolo 50050 (titolo 7,categoria 1, sezione 1) denominato "Contributi in conto capitale sui mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di opere di interesse regionale" dello stanziamento di competenza di lire 12.500 milioni e aumento di pari importo dello stanziamento di cassa.
2. All'onere di lire 2.000 milioni derivante dalla concessione dei contributi in annualità di cui all'articolo3 - secondo comma - della presente legge, si provvede:
- per l'anno 1987, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987 (partita n. 8);
- per gli anni 1988 e 1989, mediante riduzione di lire2.000 milioni degli stanziamenti iscritti, in ciascun anno, al capitolo 80340 del bilancio pluriennale 1987-1989.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987 e del bilancio pluriennale 1987-1989 è istituito il capitolo 50052 denominato "Contributi in annualità ai comuni sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di opere di interesse regionale" con lo stanziamento di lire 2.000 milioni.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO